Art. 40 
 
Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di
  anagrafe degli italiani residenti all'estero e di attribuzione  del
  codice fiscale ai cittadini iscritti. 
 
  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,  e
definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni
identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'
elettronica sul territorio nazionale». 
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: 
      «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere  munite
della  fotografia  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla legge 31  marzo  2005,  n.  43,  e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche» 
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «La carta di identita'  valida  per  l'espatrio  rilasciata  ai
minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici  puo'  riportare,  a
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.  L'uso  della
carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  dei   minori   di   anni
quattordici e' subordinato  alla  condizione  che  essi  viaggino  in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le  veci,  o  che  venga
menzionato,  in  una  dichiarazione  rilasciata  da  chi  puo'   dare
l'assenso o l'autorizzazione, il  nome  della  persona,  dell'ente  o
della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi  sono  affidati.
Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura  o  dalle  autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero.». 
  3. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122,  il
comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6.  L'Indice  nazionale  delle  anagrafi   (INA)   promuove   la
circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle
generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  degli
italiani residenti  all'estero  (AIRE),  certificati  dai  comuni  e,
limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.». 
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
apportate le necessarie modifiche  per  armonizzare  il  decreto  del
Ministro dell'interno, del  13  ottobre  2005,  n.  240,  recante  il
«Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»,
con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  24
dicembre 1954, n. 1228. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione
dei dati contenuti nell'INA, il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali puo' stipulare convenzioni  con
enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni. 
  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di
cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. 
  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione
del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE. 
  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per
territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale. 
  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2,  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  recante
          Semestre  Europeo  -   Prime   disposizioni   urgenti   per
          l'economia: 
              "Art. 10. Servizi ai cittadini 
              1. Per incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici
          nell'ottica di aumentare l'efficienza  nell'erogazione  dei
          servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
          procedimento  di  rilascio  dei  documenti  obbligatori  di
          identificazione,    all'articolo    7-vicies    ter     del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:  "2-bis.  L'emissione
          della  carta  d'identita'  elettronica,  che  e'  documento
          obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
          dell'interno che vi provvede nel rispetto  delle  norme  di
          sicurezza in materia di carte  valori  e  di  documenti  di
          sicurezza della Repubblica e degli standard  internazionali
          di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.   E'
          riservata, altresi',  al  Ministero  dell'interno  la  fase
          dell'inizializzazione   del    documento    identificativo,
          attraverso il CNSD". 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute
          per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria,  unificata
          alla carta d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del
          presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
          modalita' tecniche di attuazione della disposizione di  cui
          al   comma   2-bis,   dell'articolo   7-vicies   ter,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  aggiunto
          dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano  per
          il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con
          il medesimo decreto, della  carta  d'identita'  elettronica
          sul territorio  nazionale.  Nelle  more  della  definizione
          delle modalita'  di  convergenza  della  tessera  sanitaria
          nella   carta   d'identita'   elettronica,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
          generazione della tessera sanitaria su  supporto  di  Carta
          nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del Regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone
          aventi nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una
          carta  d'identita'  conforme  al  modello   stabilito   dal
          Ministero dell'interno. 
              La carta di identita' ha durata di dieci  anni  e  deve
          essere munita della  fotografia  della  persona  a  cui  si
          riferisce. Per i minori di eta' inferiore a  tre  anni,  la
          validita' della carta d'identita' e' di  tre  anni;  per  i
          minori di  eta'  compresa  fra  tre  e  diciotto  anni,  la
          validita' e' di cinque anni. Le carte di identita'  di  cui
          all'articolo 7-vicies  ter  del  decreto-legge  31  gennaio
          2005, n. 7, convertito con  modificazioni  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 4 e successive  modifiche  ed  integrazioni,
          devono essere munite anche delle  impronte  digitali  della
          persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
          rilevamento  delle  impronte  digitali  i  minori  di  eta'
          inferiore a dodici anni. 
              La   carta   d'identita'   puo'   altresi'    contenere
          l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
          cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. 
              La carta d'identita' e' titolo  valido  per  l'espatrio
          anche per motivi di lavoro negli Stati  membri  dell'Unione
          europea  e  in  quelli  con  i  quali   vigono,   comunque,
          particolari accordi internazionali. 
              La carta di identita' valida per l'espatrio  rilasciata
          ai minori di eta'  inferiore  agli  anni  quattordici  puo'
          riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa
          le  veci.   L'uso   della   carta   d'identita'   ai   fini
          dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato
          alla condizione che essi viaggino in compagnia di  uno  dei
          genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in
          una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare  l'assenso  o
          l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o  della
          compagnia  di  trasporto  a  cui  i  minori  medesimi  sono
          affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla  questura
          o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero. 
              A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999  sulla  carta   di
          identita' deve essere indicata la data di scadenza. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento  delle  anagrafi  della
          popolazione  residente),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. In ogni Comune deve essere  tenuta  l'anagrafe
          della popolazione residente. 
              L'iscrizione e la richiesta  di  variazione  anagrafica
          possono dar luogo alla verifica, da  parte  dei  competenti
          uffici  comunali,   delle   condizioni   igienico-sanitarie
          dell'immobile in cui  il  richiedente  intende  fissare  la
          propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. 
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  Comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  Comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge. 
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo  12,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni. 
              6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove  la
          circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al
          fine di consentire alle amministrazioni pubbliche  centrali
          e locali collegate la disponibilita', in tempo  reale,  dei
          dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla
          famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
          residenti in Italia  e  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani  residenti
          all'estero (AIRE), certificati dai comuni e,  limitatamente
          al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate. 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
          il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.". 
              Il decreto del Ministro dell'interno 13  ottobre  2005,
          n. 240 (Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle
          Anagrafi - INA), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
          novembre 2005, n. 273. 
              Si riporta il testo degli articoli 50 e 72, del decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive  modificazioni
          (Codice dell'amministrazione digitale): 
              "Art.  50.  Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
          raccolti, conservati, resi disponibili  e  accessibili  con
          l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione   e    della
          comunicazione   che   ne   consentano   la   fruizione    e
          riutilizzazione, alle condizioni fissate  dall'ordinamento,
          da  parte  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai
          privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei
          dati previsti dalle leggi e dai regolamenti,  le  norme  in
          materia di protezione dei dati  personali  ed  il  rispetto
          della normativa comunitaria in materia di riutilizzo  delle
          informazioni del settore pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto dell'articolo 43, comma  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Al fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo  in  via
          telematica dei dati  di  una  pubblica  amministrazione  da
          parte dei  sistemi  informatici  di  altre  amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga i servizi informatici allo scopo  necessari,  secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto." 
              "Art. 72. Definizioni relative al sistema  pubblico  di
          connettivita'. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione,
          gestione  ed  evoluzione  di  reti  informatiche   per   la
          trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
              b)  «interoperabilita'  di  base»:  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              c) «connettivita'»: l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base; 
              d) «interoperabilita'  evoluta»:  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              e) «cooperazione applicativa»:  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  lettera
          a) del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  605  (Disposizioni
          relative all'anagrafe tributaria e al  codice  fiscale  dei
          contribuenti) e successive modificazioni: 
              "Art. 4. Domanda di attribuzione del numero  di  codice
          fiscale. 
              La  domanda  di  attribuzione  del  numero  di   codice
          fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformita'  al
          modello stabilito con decreto del Ministro per le  finanze,
          deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da  chi
          ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare: 
              a) per le persone fisiche, il cognome  e  il  nome,  il
          luogo e la  data  di  nascita,  il  sesso  e  il  domicilio
          fiscale; 
              b) per i soggetti diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          denominazione, la ragione sociale o la ditta, il  domicilio
          fiscale.   Per   le   societa',   associazioni   e    altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica, devono  essere
          inoltre indicati gli elementi di cui alla  lettera  a)  per
          almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. 
              Nell'indicazione della sede  e  del  domicilio  fiscale
          devono essere specificati la via, il  numero  civico  e  il
          codice di avviamento postale. 
              Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge,
          rettifiche  o  modificazioni  relative  al  nome,  cognome,
          sesso, luogo e data di  nascita  di  persone  fisiche  alle
          quali sia gia' stato attribuito il numero di codice fiscale
          queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui
          le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice  fiscale
          corrispondente ai nuovi  elementi  di  identificazione.  Il
          numero di codice fiscale precedentemente  attribuito  ha  a
          tutti gli effetti validita' di  numero  di  codice  fiscale
          provvisorio. Nella domanda deve essere  indicato  anche  il
          numero di codice fiscale precedentemente attribuito.".