Art. 20 
 
 
             Funzioni di controllo della Corte dei conti 
             sui bilanci delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione
dei bilanci degli enti di cui agli articoli  9  e  13,  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  a  quanto
disposto dal presente comma in conformita' ai  rispettivi  statuti  e
alle relative norme di attuazione. 
  2. La legge dello Stato disciplina le  forme  e  le  modalita'  del
controllo di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il riferimento al testo  dell'articolo  97  della
          Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi  nelle  note
          all'articolo 3.