Art. 43 
 
 
                   Responsabile per la trasparenza 
 
  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita'. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di
controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli
obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,
assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV),
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto. 
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al
vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. 
 
          Note all'art. 43: 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  della
          citata legge n. 190 del 2012: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              7.  A  tal  fine,  l'organo   di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione. 
              (Omissis).».