Art. 24 
 
Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni  di  immobili  da
                parte delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  le  parole:  «b)
verifica la congruita' del canone degli  immobili  di  proprieta'  di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge  23  dicembre
2005, n. 266,  individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite
indagini di mercato» sono inserite le seguenti:  «che  devono  essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di  proprieta'  pubblica
presenti   sull'applicativo   informatico   messo   a    disposizione
dall'Agenzia  del  demanio;  con   la   predetta   consultazione   si
considerano assolti i  relativi  obblighi  di  legge  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni». 
  2.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  al  comma  222-bis,  dopo  l'ottavo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi,  l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per  gli
atti di rispettiva competenza.»; 
  b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: 
  «222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo  del  comma
222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono  un  nuovo  piano  di
razionalizzazione nazionale per assicurare,  oltre  al  rispetto  del
parametro metri quadrati per addetto di  cui  al  comma  222-bis,  un
complessivo efficientamento della presenza  territoriale,  attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di  parte  di  essi,
anche in condivisione con altre amministrazioni  pubbliche,  compresi
quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio  di  immobili
condotti in locazione passiva  in  modo  da  garantire  per  ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento  ai  valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50  per  cento  in  termini  di
spesa per locazioni passive e  non  inferiore  al  30  per  cento  in
termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono  esclusi
dall'applicazione della  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i
presidi territoriali di pubblica sicurezza (( e quelli  destinati  al
soccorso  pubblico  ))  e  gli  edifici  penitenziari.  I  piani   di
razionalizzazione nazionali sono trasmessi  all'Agenzia  del  demanio
per la verifica della compatibilita' degli stessi con  gli  obiettivi
fissati dal presente  comma.  Entro  e  non  oltre  60  giorni  dalla
presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  all'amministrazione  interessata  i
risultati della verifica. In caso  tale  verifica  risulti  positiva,
l'Agenzia   comunica   gli    stanziamenti    di    bilancio    delle
amministrazioni, relativi alle  locazioni  passive,  da  ridurre  per
effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui,  invece,
il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato,  ovvero
sia presentato, ma non sia in linea con  gli  obiettivi  fissati  dal
presente comma, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sulla
base dei dati  comunicati  dall'Agenzia  del  demanio,  effettua  una
corrispondente riduzione sui capitoli relativi  alle  spese  correnti
per l'acquisto di beni e servizi  dell'amministrazione  inadempiente,
al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente
comma. Con decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi  individuati
nei  piani  di  razionalizzazione  positivamente   verificati,   sono
apportate le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei  predetti
piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.» 
  (( 2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15  ottobre  2013,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013,  n.
137, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni
da contratti di locazione). - 1. Anche ai  fini  della  realizzazione
degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli  articoli  2,
comma 5, e 3,  comma  1,  le  amministrazioni  individuate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli
organi costituzionali nell'ambito della  propria  autonomia,  possono
comunicare, entro il 31 luglio 2014,  il  preavviso  di  recesso  dai
contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e'
perfezionato decorsi  centottanta  giorni  dal  preavviso,  anche  in
deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano». 
  2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, le parole: «comma 1 dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  15
ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse. )) 
  3.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
medesime Amministrazioni comunicano  inoltre  semestralmente,  al  di
fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere  a)  e  b),  tutti  i
restanti interventi manutentivi  effettuati  sia  sugli  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  in  uso  governativo,  sia  su  quelli  di
proprieta'  di  terzi  utilizzati   a   qualsiasi   titolo,   nonche'
l'ammontare dei relativi oneri.»; 
  b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  piano
generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti  i
Provveditorati  per  le   opere   pubbliche   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  caso   di   sopravvenute   ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto
ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non  risultino  gia'
affidati ad uno  degli  operatori  con  cui  l'Agenzia  ha  stipulato
accordi quadro ai sensi del comma 5.»; 
  c) al comma  5,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'Agenzia del demanio,  al  fine  di  progettare  e  realizzare  gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per  gli
interventi manutentivi dalla stessa  gestiti  con  fondi  diversi  da
quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad  ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati  mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed   anche
avvalendosi di societa' a  totale  o  prevalente  capitale  pubblico,
senza nuovi o maggiori oneri». 
  4.  All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4 le parole «1º gennaio 2015» sono  sostituite  con  le
parole «1 luglio 2014»; 
  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto
previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi  da  4  a  6  si
applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  in  quanto
compatibili. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano
possono adottare  misure  alternative  di  contenimento  della  spesa
corrente al fine  di  conseguire  risparmi  non  inferiori  a  quelli
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.». 
  5. Al fine della riduzione della spesa per il  deposito  legale  di
stampati e documenti: 
  a) agli istituti  depositari  previsti  dal  regolamento  attuativo
dell'articolo 5, comma 1, della legge 15  aprile  2004,  n.  106,  e'
consegnata una sola  copia  di  stampati  e  di  documenti  a  questi
assimilabili; 
  b) per l'archivio nazionale della produzione  editoriale  non  sono
soggette al  deposito  legale  le  ristampe  inalterate  di  tutti  i
documenti stampati in Italia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 222 dell'articolo 2 della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2010)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre  di
          ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui all' articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell' articolo 1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
          previsto dall' articolo 2, commi 618 e 619, della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma". 
              Si riporta il testo del comma 222-bis  dell'articolo  2
          della  citata  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad  uso  ufficio
          e' perseguita dalle Amministrazioni di  cui  al  precedente
          comma 222 rapportando gli stessi  alle  effettive  esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o  di
          ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
          determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
          2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
          spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
          della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
          utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
          previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
          verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
          di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
          realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
          organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
          razionalizzazione.  Al  fine  di  pervenire  ad   ulteriori
          risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
          comma 222 comunicano all'Agenzia del  demanio,  secondo  le
          modalita' ed i termini determinati  con  provvedimento  del
          direttore della medesima Agenzia, i dati e le  informazioni
          relativi ai costi per l'uso  degli  edifici  di  proprieta'
          dello  Stato  e  di  terzi  dalle  stesse  utilizzati.  Con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia del  demanio  sono
          comunicati gli indicatori di  performance  elaborati  dalla
          medesima Agenzia in termini di costo  d'uso/addetto,  sulla
          base dei dati e delle informazioni fornite  dalle  predette
          Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due  anni
          dalla pubblicazione del  relativo  provvedimento  nel  sito
          internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
          ai migliori indicatori di  performance  ivi  riportati.  In
          caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla  Corte  dei  conti
          per   gli   atti   di    rispettiva    competenza.    Nella
          predisposizione   dei    piani    di    ottimizzazione    e
          razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere
          tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla
          riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese  quelle
          recate  dal  presente  decreto.  Le  presenti  disposizioni
          costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
          negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
          ordinamenti". 
              Si riporta il testo del comma 389 dell'articolo 1 della
          citata  legge  27  dicembre  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "389.  Le  disposizioni  del  comma  388  del  presente
          articolo non si applicano per i contratti di  locazione  di
          immobili di proprieta' dei  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare gia' costituiti ai sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   degli   immobili   di
          proprieta' dei terzi aventi causa da detti  fondi,  per  il
          limite di durata del finanziamento degli stessi fondi". 
              Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12
          del  citato  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "3. Le Amministrazioni di cui al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
          inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
          sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
          spesa ai sensi del  comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
          restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
          su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri". 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. Il  piano  generale
          puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute  ed
          imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie
          rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel  Piano,  ove
          non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con  cui
          l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai  sensi  del  comma
          5". 
              5. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
          L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante  tali
          operatori e'  curata,  previa  sottoscrizione  di  apposita
          convenzione quadro, dalle  strutture  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa  delle
          stesse  strutture,  dall'Agenzia  del  Demanio.  Gli   atti
          relativi  agli  interventi  gestiti  dalle  strutture   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
          sottoposti  al  controllo  degli  uffici  appartenenti   al
          sistema delle ragionerie del Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato, secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.  Gli  atti
          relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del  Demanio
          sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste   dalla
          propria organizzazione. Il ricorso  agli  operatori  con  i
          quali sono stipulati gli accordi quadro e'  disposto  anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'". 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
              "4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con
          riferimento ai contratti di  locazione  passiva  aventi  ad
          oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati   dalle
          Amministrazioni centrali,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  dalle
          Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
          sono ridotti a decorrere dal 1° luglio  2014  della  misura
          del 15 per  cento  di  quanto  attualmente  corrisposto.  A
          decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto la  riduzione  di  cui  al
          periodo precedente si  applica  comunque  ai  contratti  di
          locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La  riduzione
          del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
          contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c.,  anche
          in deroga alle eventuali clausole  difformi  apposte  dalle
          parti, salvo il diritto di recesso  del  locatore.  Analoga
          riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in  essere  in
          assenza di titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'
          consentito solo in presenza e  coesistenza  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) disponibilita' delle risorse finanziarie  necessarie
          per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
          per il periodo di durata del contratto di locazione; 
              b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato  delle
          esigenze allocative in  relazione  ai  fabbisogni  espressi
          agli  esiti  dei  piani   di   razionalizzazione   di   cui
          dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
          n.  191,  ove  gia'  definiti,   nonche'   di   quelli   di
          riorganizzazione ed accorpamento delle  strutture  previste
          dalle norme vigenti".