Art. 24 
 
 
Disposizioni  relative  allo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
                carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il
cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1
del presente articolo, fatti salvi gli accordi  di  cui  all'articolo
30»; 
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ai fini della  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio,  le
attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una  fase  di  sperimentazione  e  il  monitoraggio
relativo all'iniezione di CO2 »; 
    c) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  Comitato,  su  indicazione  degli  organi  di  vigilanza  e
controllo,  puo'  prescrivere  in  qualsiasi  momento   provvedimenti
correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della
salute  pubblica  che  il  gestore  e'  tenuto  ad   adottare.   Tali
provvedimenti possono  essere  supplementari  o  diversi  rispetto  a
quelli descritti  nel  piano  sui  provvedimenti  correttivi  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p)»; 
    d) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In caso di controversie transfrontaliere  si  applicano  le
modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha
giurisdizione sulla rete di trasporto o sui  siti  di  stoccaggio  ai
quali e' negato l'accesso. Se, nelle  controversie  transfrontaliere,
la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano  piu'  Stati
membri,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  avviano
consultazioni al  fine  di  garantire  un'applicazione  coerente  del
presente decreto»; 
    e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «promuovono  la  stipulazione  di  accordi
specifici con Stati membri dell'Unione europea». 
 
          Note all'art. 24: 
              Gli articoli 2, 8, 22, 29 e 30 del decreto  legislativo
          14 settembre  2011,  n.  162  (Attuazione  della  direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del  biossido
          di carbonio, nonche' modifica delle  direttive  85/337/CEE,
          2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
          del Regolamento CE n. 1013/2006), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 2011, n.  231,  come  modificati  dalla
          presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 2 (Ambito di applicazione e  divieti).  -  1.  Le
          disposizioni contenute nel presente  decreto  si  applicano
          allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano  e
          nell'ambito  della  zona  economica   esclusiva   e   della
          piattaforma continentale definita nella  convenzione  delle
          Nazioni  Unite  sul  diritto  del  mare  del  10   dicembre
          1982(UNCLOS). 
              1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in  un  sito  di
          stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende  oltre
          l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi
          gli accordi di cui all'articolo 30. 
              2. E'  vietato  lo  stoccaggio  di  CO2  nella  colonna
          d'acqua." 
              "Art. 8 (Licenze di  esplorazione).  -  1.  Qualora  le
          informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo
          6 o  comunque  le  conoscenze  disponibili  non  consentano
          l'effettuazione di una corretta valutazione  dei  complessi
          di  stoccaggio,  ulteriori  dati   ed   informazioni   sono
          acquisiti attraverso nuove indagini del  sottosuolo  previo
          rilascio di un'apposita licenza. 
              2.  Le  licenze  di  esplorazione  sono  rilasciate  ai
          soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero
          dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'ambiente e d'intesa con  la  regione  territorialmente
          interessata, con procedimento unico nel cui ambito  vengono
          acquisiti  gli  atti  di  assenso   delle   amministrazioni
          interessate,  unitamente  all'esito  della   procedura   di
          valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte  II  del
          decreto legislativo  n.  152  del  2006  recante  norme  in
          materia   ambientale,   secondo   la   procedura   di   cui
          all'articolo 11. 
              3. I soggetti richiedenti devono dimostrare  di  essere
          in possesso  delle  capacita'  tecniche,  organizzative  ed
          economiche necessarie  allo  svolgimento  delle  attivita',
          secondo quanto previsto all'allegato III. 
              4.  Ai  fini  della  valutazione   del   complesso   di
          stoccaggio, le  attivita'  comprese  nel  programma  lavori
          della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di
          sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di
          CO2. 
              5. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la data
          di scadenza il soggetto  autorizzato  puo'  richiedere  una
          proroga  per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  anni  2,
          documentando le operazioni svolte, le motivazioni  che  non
          hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e
          gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo
          risultato della ricerca,  nonche'  il  tempo  ulteriormente
          necessario   per   completare   l'indagine.   La    regione
          territorialmente  interessata  e'  sentita  ai  fini  della
          concessione della proroga. 
              6. Il titolare di una licenza  di  esplorazione  ha  il
          diritto esclusivo di esplorazione del potenziale  complesso
          di stoccaggio di CO2. Durante il periodo di validita' della
          licenza,  non  sono  consentiti  utilizzi   del   complesso
          incompatibili con quanto previsto dalla licenza. 
              7. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme in
          materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  viene
          rilasciata a condizione che: 
              a)  sia  stato  presentato  un  programma  di  indagine
          idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; 
              b)  siano  esclusi  effetti   negativi   a   danno   di
          concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
              c) siano previste le misure necessarie a  garantire  la
          prevenzione di  pericoli  per  la  vita,  la  salute  e  la
          proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi; 
              d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate
          per la protezione dei beni ambientali e, qualora  cio'  non
          sia possibile, venga garantito il loro ripristino; 
              e) nell'area delle  acque  territoriali  della  propria
          zona economica esclusiva e della piattaforma continentale: 
              1) non siano compromesse  la  sicurezza,  l'ambiente  e
          l'efficienza del traffico marittimo; 
              2) la posa in opera, la manutenzione e la  gestione  di
          cavi sottomarini e  condotte,  nonche'  l'effettuazione  di
          ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche,  non
          danneggino la pesca, piu' di quanto non sia  imposto  dalle
          circostanze e in maniera impropria; 
                f) la prova dell'avvenuta prestazione della  garanzia
          finanziaria o altro mezzo  equivalente  richiesto  a  norma
          dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di
          esplorazione. 
              8.  Per  il  periodo  di  validita'  della  licenza  di
          esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio
          che  possano  pregiudicare  l'idoneita'  del   sito   quale
          potenziale complesso di stoccaggio di CO2. 
              9.  La  modifica  o  integrazione  delle  attivita'  di
          esplorazione autorizzate e' consentita previa  approvazione
          del Ministero dello sviluppo economico di concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato." 
              "Art.  22  (Interventi  in  caso   di   fuoriuscite   o
          irregolarita' significative). - 1. In caso di fuoriuscite o
          irregolarita'   significative   il   gestore   e'    tenuto
          immediatamente a: 
              a) mettere in atto le procedure e le  misure  adeguate,
          atte  ad  eliminare  completamente  la  fuoriuscita  o   le
          irregolarita'  significative   previste   nel   piano   sui
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13,  comma  1,
          lettera p); 
              b) darne  comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'ambiente,  al  Comitato,  alla
          regione  territorialmente  interessata  e  agli  organi  di
          vigilanza in termini di tipologia ed entita'; 
              c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al
          Ministero  dell'ambiente,   al   Comitato,   alla   regione
          territorialmente interessata e agli organi di vigilanza  le
          misure intraprese e gli effetti ad esse connessi. 
              2.  Il  Comitato,  su  indicazione  degli   organi   di
          vigilanza  e  controllo,  puo'  prescrivere  in   qualsiasi
          momento  provvedi-  menti  correttivi   necessari   nonche'
          provvedimenti relativi alla tutela  della  salute  pubblica
          che il gestore e' tenuto ad  adottare.  Tali  provvedimenti
          possono essere supplementari o diversi  rispetto  a  quelli
          descritti nel piano sui  provvedimenti  correttivi  di  cui
          all'articolo 13, comma 1, lettera p). 
              3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre
          in essere  tempestivamente  ogni  provvedimento  correttivo
          necessario a salvaguardare la salute pubblica e  l'ambiente
          da eventuali gravi  rischi,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  di  concerto  con  il  Ministero   dell'ambiente
          sentita  la  regione  territorialmente  interessata  adotta
          direttamente tali provvedimenti. 
              4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi  2
          e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse
          di  cui  alla  garanzia  finanziaria   prestata   a   norma
          dell'articolo 25 e per  la  parte  eventualmente  eccedente
          ricorrendo alle risorse economiche del gestore. 
              5. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per  il
          gestore di restituire  un  numero  di  quote  di  emissione
          corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate." 
              "Art. 29 (Risoluzione delle  controversie).  -  1.  Chi
          intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa  ai
          rapporti di cui all'articolo 28, comma 2,  puo'  promuovere
          un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato  di
          cui all'articolo 4. 
              1-bis. In  caso  di  controversie  transfrontaliere  si
          applicano le modalita' di  risoluzione  delle  controversie
          dello Stato membro  che  ha  giurisdizione  sulla  rete  di
          trasporto o sui siti  di  stoccaggio  ai  quali  e'  negato
          l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete
          di trasporto o il sito di stoccaggio interessano piu' Stati
          membri,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   avviano   consultazioni   al   fine   di   garantire
          un'applicazione coerente del presente decreto." 
              "Art. 30 (Cooperazione transnazionale).  -  1.  Per  il
          trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i
          complessi    di    stoccaggio    ubicati    in     contesto
          transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico  ed
          il Ministero dell'ambiente adempiono  le  disposizioni  del
          presente  decreto  e  delle  altre  normative   comunitarie
          applicabili, ovvero promuovono la stipulazione  di  accordi
          specifici con Stati membri dell'Unione europea.".