Art. 29 
 
 
                       Riduzione o conversione 
 
  1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. 
  2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche  ai  fini  della
realizzazione di operazioni di capitalizzazione con  l'intervento  di
soggetti terzi, 58. 
  3. L'importo della riduzione o  della  conversione  e'  determinato
nella misura necessaria  per  coprire  le  perdite  e  assicurare  il
rispetto  dei  requisiti   prudenziali,   come   quantificata   nella
valutazione effettuata ai  sensi  del  Capo  I,  Sezione  II.  Se  la
valutazione e' provvisoria e gli  importi  della  riduzione  o  della
conversione in essa indicati risultano superiori a quelli  risultanti
dalla valutazione  definitiva,  l'importo  della  riduzione  o  della
conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 
  4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma  2,  il  valore  delle
azioni, delle altre partecipazioni  e  degli  strumenti  di  capitale
emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri  su
base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o  essere
convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare  rispetto
alla  misura  della  riduzione  di  valore  o  alle   condizioni   di
conversione  degli  strumenti  dello  stesso   rango   emessi   dalla
capogruppo o dalla societa' posta al vertice del  gruppo  soggetto  a
vigilanza  consolidata  e  computabili  nei  fondi  propri  su   base
consolidata.