Art. 30 
 
 
                     Cooperazione fra autorita' 
 
  1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli  altri  Stati
membri   per   l'adozione   della   decisione   congiunta    prevista
dall'articolo 62 della direttiva  2014/59/UE  sulla  sussistenza  dei
presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su
cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri  su  base
individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze: 
    a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza  consolidata  della
Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2  con  sede
legale in un altro Stato membro; 
    b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia
e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 
  2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte  di
riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei
confronti di societa' aventi sede in Italia. 
  3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la  Banca  d'Italia
assume le determinazioni di propria competenza circa  la  sussistenza
dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: 
    a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale
emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata
in un altro Stato membro; 
    b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata
emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere  b)  e  c),  aventi
sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata
della Banca d'Italia. 
  4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la  Banca
d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione
o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca  o
il gruppo interessati.