Art. 57 
 
 
                       (Cataloghi elettronici) 
 
  1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di  mezzi  di  comunicazione
elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che  le  offerte
siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che  includano
un  catalogo  elettronico.  Le  offerte  presentate  sotto  forma  di
catalogo elettronico possono essere corredate di altri  documenti,  a
completamento dell'offerta. 
  2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati  o  dagli
offerenti per  la  partecipazione  a  una  determinata  procedura  di
appalto  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  e  al   formato
stabiliti  dalle  stazioni  appaltanti.  I   cataloghi   elettronici,
inoltre,  soddisfano  i  requisiti  previsti  per  gli  strumenti  di
comunicazione   elettronica   nonche'   gli    eventuali    requisiti
supplementari  stabiliti  dalle  stazioni  appaltanti   conformemente
all'articolo 52. 
  3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma  di  cataloghi
elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni appaltanti: 
  a)  nei  settori  ordinari,  lo  indicano  nel  bando  di  gara   o
nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di  indizione  di
gara e' un  avviso  di  preinformazione;  nei  settori  speciali,  lo
indicano nel bando di gara, nell'invito a  confermare  interesse,  o,
quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso  sull'esistenza  di
un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare  offerte  o  a
negoziare; 
  b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni  necessarie
ai sensi dell'articolo 52, commi 8  e  9,  relative  al  formato,  al
dispositivo elettronico utilizzato  nonche'  alle  modalita'  e  alle
specifiche tecniche per il catalogo. 
  4.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'  operatori
economici  dopo  la  presentazione  delle  offerte  sotto  forma   di
cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono  prevedere  che
la riapertura del confronto competitivo  per  i  contratti  specifici
avvenga  sulla  base  di  cataloghi  aggiornati.  In  tal  caso,   le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti  aggiudicatori  utilizzano,
alternativamente, uno dei seguenti metodi: 
  a)   invitano  gli  offerenti  a  ripresentare  i  loro   cataloghi
elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; 
  b)  comunicano  agli  offerenti  che  intendono   avvalersi   delle
informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia'  presentati  per
costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in  questione,
a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato  previsto
nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 
  5. Le stazioni appaltanti, in  caso  di  riapertura  del  confronto
competitivo per i contratti specifici  in  conformita'  al  comma  4,
lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui  intendono
procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per  costituire
offerte adattate ai requisiti del contratto specifico  e  danno  agli
offerenti la possibilita' di rifiutare tale raccolta di informazioni.
Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra  la
notifica   e   l'effettiva   raccolta    di    informazioni.    Prima
dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni  appaltanti  presentano
le  informazioni  raccolte  all'offerente  interessato,  in  modo  da
offrire la possibilita' di  contestare  o  confermare  che  l'offerta
cosi' costituita non contiene errori materiali. 
  6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su  un
sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le  offerte  per  un
appalto  specifico  siano  presentate   sotto   forma   di   catalogo
elettronico. Le stazioni  appaltanti  possono,  inoltre,  aggiudicare
appalti basati su un sistema dinamico di  acquisizione  conformemente
al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda  di
partecipazione al sistema dinamico di acquisizione  sia  accompagnata
da un catalogo elettronico in conformita' con le specifiche  tecniche
e il formato stabilito dalla stazione appaltante.  Tale  catalogo  e'
completato dai candidati, qualora sia stata  comunicata  l'intenzione
della  stazione  appaltante  di  costituire  offerte  attraverso   la
procedura di cui al comma 4, lettera b).