Art. 34 
 
 
         Cancellazione della protezione dell'Unione europea 
           e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  106  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013,  il  Ministero  richiede  la  cancellazione  della
protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non  siano  state
rivendicate  o  certificate   consecutivamente   per   tre   campagne
vitivinicole. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1,  e'  consentito  presentare  alla
Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP  in  IGP
nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformita'
alle  disposizioni  procedurali  stabilite   dal   decreto   di   cui
all'articolo 32, comma 2. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  106  del  regolamento
          (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
          mercati dei prodotti agricoli e che  abroga  i  regolamenti
          (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)
          n.  1234/2007  del  Consiglio,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: 
              «Art. 106 - (Cancellazione). Di propria iniziativa o su
          richiesta debitamente motivata di uno Stato membro,  di  un
          paese terzo o di una persona fisica o giuridica  avente  un
          interesse legittimo, la Commissione puo' adottare  atti  di
          esecuzione per la cancellazione  della  protezione  di  una
          denominazione di origine o di un'indicazione geografica non
          piu' rispondenti al rispettivo disciplinare. 
              Tali  atti  di  esecuzione  sono  adottati  secondo  la
          procedura di esame di cui all'art. 229, paragrafo 2.».