Art. 61 
 
                    Eventi sportivi di sci alpino 
 
  1. Al fine di assicurare la  realizzazione  del  progetto  sportivo
delle finali di coppa del mondo e  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino, che si terranno a  Cortina  d'Ampezzo,  rispettivamente,  nel
marzo 2020 e nel  febbraio  2021,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della  regione  Veneto,
il presidente della provincia di Belluno, il sindaco  del  comune  di
Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole  d'Ampezzo,
e' nominato un commissario con il compito di provvedere al  piano  di
interventi volto: 
    a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti  a  fune,
nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; 
    b) alla progettazione  e  realizzazione  di  collegamenti,  anche
viari diversi dalla viabilita' statale,  tra  gli  impianti  a  fune,
nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; 
    c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per  lo  sci
da  discesa,  nonche'  all'adeguamento  e  miglioramento  di   quelle
esistenti; 
    d) alla progettazione e realizzazione delle opere  connesse  alla
riqualificazione dell'area turistica della provincia di  Belluno,  in
particolare nel  comune  di  Cortina  d'Ampezzo,  anche  mediante  la
creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo  sport,  alla
ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di  somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e  all'attivita'  turistico-ricettiva.   Al
Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza  e  indennita'
comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico
dei relativi interventi. 
  2. (( Entro sessanta giorni )) dalla  data  della  sua  nomina,  il
commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal  comma
12 e delle risorse  messe  a  disposizione  dagli  enti  territoriali
coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, (( sentito
il comitato organizzatore locale )), il piano degli interventi di cui
al comma 1, tenendo conto dei  progetti  gia'  approvati  dagli  enti
territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del  Consiglio
dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (( al
Ministro per lo sport e  al  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  nonche'  alle  Camere  per  l'invio  alle
Commissioni parlamentari competenti  )).  Salva  la  possibilita'  di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il
piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone
la durata e le stime di costo. 
  3.  Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative   di
approvazione  dei  progetti  degli  interventi  previsti  nel   piano
predisposto  ai  sensi  del  comma  2,  il  commissario,   entro   ((
quarantacinque )) giorni dalla trasmissione  del  piano  medesimo  al
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro  per  lo  sport  e  al
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nonche'
alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti  )),
convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge  7  agosto
1990, n. 241, (( una o piu' conferenze  di  servizi,  alle  quali  ))
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello  Stato
e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o  di  concerto,
nonche'   a   rilasciare   pareri,    autorizzazioni,    concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali  e  regionali.
(( Ogni conferenza )) si svolge in  forma  simultanea,  in  modalita'
sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la
valutazione di impatto ambientale. I  termini  sono  dimezzati  e  il
commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo  14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.  Eventuali  modifiche  e
integrazioni del piano successive alla convocazione della  conferenza
di  servizi  vengono  trasmesse  dal  commissario  senza  indugio  al
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro  per  lo  sport  e  al
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nonche'
alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti  )),
e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione  alla  medesima
conferenza di servizi. 
  4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il
piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto  commissariale
di  approvazione  del  piano  degli  interventi   e   di   ogni   sua
modificazione o integrazione e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sui  siti  internet  istituzionali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per  lo
sport, (( del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo )) e del Comitato  organizzatore;  sostituisce  ogni  parere,
valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati  necessari
alla  realizzazione  dell'intervento;  puo'  costituire  adozione  di
variante  allo  strumento  urbanistico  comunale.   In   quest'ultima
ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione  espresso  in  sede  di
conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco  che  lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima  seduta
utile. 
  5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi
internazionali  assunti   dall'Italia   e   dei   principi   generali
dell'ordinamento  nazionale,  nonche'  nei   limiti   delle   risorse
stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva  realizzazione
degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma  4,
anche  mediante  ordinanza  contingibile  e  urgente   analiticamente
motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di  quanto  strettamente
necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci. 
  6. La consegna delle opere  previste  dal  piano  degli  interventi
approvato ai sensi del comma  4,  una  volta  sottoposte  a  collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine  del  31  dicembre  2019.  Il
piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo
materiale  o  economico  alla  realizzazione  degli  interventi   del
progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili  al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere  ultimate
oltre detto termine. 
  7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4
sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza,  qualificati  come
di preminente interesse nazionale e  automaticamente  inseriti  nelle
intese istituzionali  di  programma  e  negli  accordi  di  programma
quadro, ai fini  della  individuazione  delle  priorita'  e  ai  fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse  nelle  intese  e
negli accordi stessi. 
  8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo': nel  rispetto
degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione  appaltante
per lo svolgimento di singole procedure di gara  ad  altri  soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli
59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50;  fare
ricorso a una delle forme di partenariato  pubblico  privato  di  cui
agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone
dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio  con  gli
enti territoriali coinvolti. Il commissario puo',  nel  limite  delle
risorse  disponibili  e  comunque  non  oltre  200.000   euro   annui
complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni  a  soggetti
di   alta   e   riconosciuta   professionalita'   nelle    discipline
giuridico-economiche o  ingegneristiche,  con  atto  motivato  e  nel
rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  9. Il commissario nominato ai sensi del comma  1  cessa  dalle  sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel  piano  di  cui  al
comma 4. 
  10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il  commissario
invia alle Camere, (( per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari  )),  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro  per  lo  sport  e  al
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ))  una
relazione  sulle  attivita'  svolte,  insieme  alla   rendicontazione
contabile delle spese sostenute. 
  11.  Gli  enti  territoriali  coinvolti  nella  realizzazione   del
progetto, previa  intesa,  mettono  a  disposizione  della  struttura
funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le
risorse  umane  e   strumentali   occorrenti   per   lo   svolgimento
dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 1,  oltre  alle  risorse  rese
disponibili dal comitato  organizzatore,  dal  fondo  dei  comuni  di
confine, dalla regione Veneto,  dalla  provincia  di  Belluno  e  dal
comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di
euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  13. Sempre al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione  del
progetto sportivo delle finali di coppa del mondo  e  dei  campionati
mondiali  di  sci  alpino,  che  si  terranno  a  Cortina   d'Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente  ((
pro tempore )) della societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per
la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle  opere
connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia  di
Belluno, di competenza della medesima societa'.  Al  Commissario  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  e   indennita'   comunque
denominate. Gli eventuali rimborsi spese  sono  posti  a  carico  dei
relativi interventi. 
  14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al
comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa'  ANAS  S.p.a.,
delle amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli
altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  15. Il commissario di cui al comma 13,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano  degli
interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle  relative
connessioni con la viabilita' locale, da  trasmettere  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, (( al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, nonche' alle  Camere  per  l'invio
alle Commissioni parlamentari competenti )).  Il  piano  contiene  la
descrizione di ciascun  intervento  con  la  relativa  previsione  di
durata e  l'indicazione  delle  singole  stime  di  costo,  salva  la
possibilita'  di  rimodulazione  e  integrazione,  nei  limiti  delle
risorse disponibili. 
  16.  Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative  di
approvazione  dei  progetti  degli  interventi  previsti  nel   piano
predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le  disposizioni  dei
commi 3 e 4. 
  17. All'esito della conferenza di servizi, il  commissario  approva
il  piano  degli  interventi   con   proprio   decreto.   I   decreti
commissariali di approvazione del piano degli interventi  e  di  ogni
sua modificazione  o  integrazione  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet  istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ((  del  Ministro
per lo sport, del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo )) e della societa' ANAS S.p.a. 
  18. Nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti  delle  risorse  stanziate,  il  commissario
esercita i poteri  sostitutivi  di  cui  al  comma  5  per  risolvere
eventuali situazioni  o  eventi  ostativi  alla  realizzazione  degli
interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17. 
  19.  Soggetto  attuatore  degli  interventi  contenuti  nel   piano
approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che  svolge  funzioni
di stazione appaltante. 
  20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma
17 sono dichiarati di pubblica utilita'  e  di  urgenza,  qualificati
come  di  preminente  interesse  nazionale  e  sono   automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli  accordi  di
programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita'  e  ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle  intese
e negli accordi stessi. 
  21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa  dalle  sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel  piano  di  cui  al
comma 17. La consegna delle opere, una volta  sottoposte  a  collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. 
  22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque  non
oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle
Camere,  ((  per  la   trasmissione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari  )),  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro  per  lo  sport  e  al
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ))  una
relazione  sulle  attivita'  svolte,  insieme  alla   rendicontazione
contabile delle spese sostenute. 
  23. La realizzazione del piano di cui al comma  17  e'  eseguita  a
valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di  programma
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa'  ANAS  S.p.a.  e  sulle  risorse   disponibili   autorizzate
dall'articolo 1, comma 604,  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Il
Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali  temporanee
esigenze finanziarie, puo'  provvedere  in  via  di  anticipazione  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano  approvato  ai  sensi
del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di  cui  al  comma  17,  in
quanto  stazioni  appaltanti,  sono  competenti  per   le   procedure
espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta'
privata  nel  territorio  della  regione  Veneto,  preordinati   alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente  articolo.  Essi
hanno  la  facolta'  di  procedere  all'occupazione   temporanea   e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili  di  proprieta'
privata attigui  a  quelli  essenziali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti nei  piani  di  cui  ai  commi  4  e  17  qualora
l'occupazione si renda necessaria  a  integrare  le  finalita'  delle
infrastrutture e  degli  impianti  stessi  ovvero  a  soddisfarne  le
prevedibili e ragionevoli esigenze  future.  Le  stazioni  appaltanti
esercitano tale facolta' anche nel  caso  in  cui  l'occupazione  sia
necessaria  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  temporanee  e
l'allestimento  di  impianti  funzionali   allo   svolgimento   delle
attivita' sportive.  La  suddetta  facolta'  e'  esercitata  mediante
decreto, che determina altresi' in via provvisoria le  indennita'  di
occupazione  spettanti  ai  proprietari,  determinandola   ai   sensi
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili,  secondo  le  risultanze
catastali, e' notificato  almeno  quindici  giorni  prima  un  avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in  cui  e'
prevista  l'esecuzione   del   decreto   che   impone   l'occupazione
temporanea;  entro  lo  stesso  termine,  il   suddetto   avviso   e'
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del  comune  o  dei
comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali
dei medesimi  enti.  In  caso  di  irreperibilita'  del  proprietario
dell'immobile la pubblicazione ha valore  di  avvenuta  notifica.  Le
indennita' di occupazione  e  di  espropriazione  fanno  carico  alle
stazioni appaltanti  nella  misura  definitivamente  accertata  anche
all'esito di eventuali controversie giudiziarie. 
  25. Al termine delle manifestazioni sportive di  svolgimento  delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le
opere in attuazione del piano degli interventi  di  cui  al  comma  4
restano acquisite al patrimonio della regione Veneto  o  degli  altri
enti locali  territorialmente  competenti.  Le  opere  realizzate  in
attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui
al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a. 
  26. Le  imprese  affidatarie  dei  lavori  di  realizzazione  degli
interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17,  ferme  tutte
le  garanzie  e  le  coperture  assicurative  previste  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate  a  costituire  una
ulteriore garanzia, da  prestare  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei  lavori,
destinata a garantirne l'ultimazione entro  il  termine  fissato  dal
bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
  27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati
ai sensi dei commi 4  e  17,  alle  procedure  di  espropriazione,  a
esclusione di quelle relative alla  determinazione  delle  indennita'
espropriative,  alle  procedure  di  progettazione,  approvazione   e
realizzazione degli interventi individuati  negli  stessi  piani,  si
applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104;  dette
controversie sono devolute alla  competenza  funzionale  inderogabile
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
              "Art. 14. Conferenza di servizi 
              1. La conferenza di  servizi  istruttoria  puo'  essere
          indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
          di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita'  sincrona  ai  sensi  dell'articolo  14-ter.   La
          conferenza e' indetta non  oltre  dieci  giorni  dall'esito
          della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4,
          del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro
          il  termine  di  conclusione  del   procedimento   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
          Resta ferma la  specifica  disciplina  per  i  procedimenti
          relativi a progetti sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale di competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9." 
              "Art. 14-bis. Conferenza semplificata 
              1. La conferenza  decisoria  di  cui  all'articolo  14,
          comma 2, si svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'
          asincrona, salvo  i  casi  di  cui  ai  commi  6  e  7.  Le
          comunicazioni  avvengono  secondo  le  modalita'   previste
          dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
              2.  La  conferenza  e'   indetta   dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
              a)  l'oggetto   della   determinazione   da   assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
              b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
              c) il termine  perentorio,  comunque  non  superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
              d)  la  data  della  eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
              3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera  c),  le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
              4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni  del  diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
              5. Scaduto il termine di cui al comma  2,  lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
              6. Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione
          procedente, ai fini dell'esame contestuale degli  interessi
          coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
          lettera d),  la  riunione  della  conferenza  in  modalita'
          sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
              7.  Ove  necessario,  in  relazione  alla   particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2." 
              "Art. 14-ter. Conferenza simultanea 
              1. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  in
          forma simultanea e in modalita' sincrona  si  svolge  nella
          data previamente comunicata ai sensi dell'articolo  14-bis,
          comma 2, lettera d), ovvero nella  data  fissata  ai  sensi
          dell'articolo  14-bis,  comma  7,  con  la   partecipazione
          contestuale, ove possibile anche  in  via  telematica,  dei
          rappresentanti delle amministrazioni competenti. 
              2. I lavori della conferenza si  concludono  non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
              3.  Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato   alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
              4.    Ove    alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
              5. Ciascuna regione e  ciascun  ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
              6.  Alle  riunioni  della  conferenza  possono   essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
              7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
          il termine di cui al comma 2, l'amministrazione  procedente
          adotta la  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza, con gli effetti di cui all'articolo  14-quater,
          sulla  base  delle  posizioni  prevalenti  espresse   dalle
          amministrazioni  partecipanti  alla  conferenza  tramite  i
          rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
          senza   condizioni    delle    amministrazioni    il    cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza." 
              "Art. 14-quater. Decisione della conferenza di servizi 
              1. La  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza,   adottata   dall'amministrazione    procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
              2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti  dalla
          determinazione motivata  di  conclusione  della  conferenza
          possono     sollecitare     con     congrua     motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela  ai  sensi  dell'articolo   21-nonies.   Possono
          altresi' sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche
          per il tramite del rappresentante di cui ai  commi  4  e  5
          dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
          espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via  di
          autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 
              3. In caso di approvazione unanime,  la  determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
              4.  I  termini  di  efficacia  di   tutti   i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza." 
              "Art.  14-quinquies.  Rimedi  per  le   amministrazioni
          dissenzienti 
              1. Avverso la determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, entro 10 giorni dalla sua  comunicazione,
          le  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  o   alla
          tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita'  dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
              2.   Possono   altresi'   proporre    opposizione    le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
              3.   La    proposizione    dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
          una data non posteriore al quindicesimo  giorno  successivo
          alla  ricezione  dell'opposizione,  una  riunione  con   la
          partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso  il
          dissenso  e   delle   altre   amministrazioni   che   hanno
          partecipato   alla   conferenza.   In   tale   riunione   i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
              5.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
              6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
          5  sia   raggiunta   un'intesa   tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
              7. Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione." 
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni 
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 37,  38  e
          39 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art.  37.  Aggregazioni   e   centralizzazione   delle
          committenze 
              1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli  obblighi
          di utilizzo di strumenti di  acquisto  e  di  negoziazione,
          anche telematici, previsti dalle  vigenti  disposizioni  in
          materia di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
          direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
          e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
          importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonche'   attraverso
          l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
          messi a disposizione dalle centrali di  committenza  e  dai
          soggetti aggregatori. Per effettuare procedure  di  importo
          superiore alle soglie indicate al  periodo  precedente,  le
          stazioni  appaltanti  devono  essere  in   possesso   della
          necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 1, per  gli  acquisti
          di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
          inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,  nonche'  per
          gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
          superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione  di  euro,
          le  stazioni  appaltanti  in  possesso   della   necessaria
          qualificazione di cui all'articolo  38  nonche'  gli  altri
          soggetti e  organismi  di  cui  all'articolo  38,  comma  1
          procedono  mediante  utilizzo  autonomo   degli   strumenti
          telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
          centrali di committenza qualificate  secondo  la  normativa
          vigente. In caso  di  indisponibilita'  di  tali  strumenti
          anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
          stazioni  appaltanti  operano  ai  sensi  del  comma  3   o
          procedono mediante lo svolgimento di procedure  di  cui  al
          presente codice. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso   della
          necessaria qualificazione di cui all'articolo 38  procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori  ricorrendo
          a una centrale di committenza ovvero mediante  aggregazione
          con una o piu' stazioni  appaltanti  aventi  la  necessaria
          qualifica. 
              4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
          di provincia, fermo restando quanto previsto al comma  1  e
          al primo periodo del comma 2,  procede  secondo  una  delle
          seguenti modalita': 
              a)  ricorrendo  a  una  centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
              b) mediante unioni di comuni costituite  e  qualificate
          come  centrali  di  committenza,  ovvero   associandosi   o
          consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
          previste dall'ordinamento. 
              c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita
          presso le province, le citta' metropolitane ovvero gli enti
          di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, garantendo la tutela dei  diritti  delle  minoranze
          linguistiche, sono individuati gli ambiti  territoriali  di
          riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
          in  forma  di  aggregazione  di  comuni  non  capoluogo  di
          provincia. In  caso  di  concessione  di  servizi  pubblici
          locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
          competenza  della  centrale  di  committenza  coincide  con
          l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato  ai
          sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in  ogni
          caso  le  attribuzioni   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al primo periodo si  applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1  a  5,
          le stazioni appaltanti possono acquisire lavori,  forniture
          o servizi mediante impiego di una centrale  di  committenza
          qualificata ai sensi dell'articolo 38. 
              7. Le centrali di committenza possono: 
              a)  aggiudicare  appalti,  stipulare  ed   eseguire   i
          contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori; 
              b)  stipulare  accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni
          appaltanti    qualificate     possono     ricorrere     per
          l'aggiudicazione dei propri appalti; 
              c) gestire sistemi dinamici di acquisizione  e  mercati
          elettronici. 
              8.  Le  centrali  di  committenza  qualificate  possono
          svolgere attivita' di committenza ausiliarie in  favore  di
          altre centrali di committenza o per  una  o  piu'  stazioni
          appaltanti in  relazione  ai  requisiti  di  qualificazione
          posseduti  e  agli  ambiti  territoriali   di   riferimento
          individuati dal decreto di cui al comma 5. 
              9. La stazione appaltante, nell'ambito delle  procedure
          gestite dalla centrale di committenza di cui fa  parte,  e'
          responsabile  del  rispetto  del  presente  codice  per  le
          attivita' ad essa direttamente imputabili. La  centrale  di
          committenza  che   svolge   esclusivamente   attivita'   di
          centralizzazione delle procedure di affidamento  per  conto
          di   altre   amministrazioni    aggiudicatrici    o    enti
          aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle  disposizioni  di
          cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile. 
              10. Due o piu'  stazioni  appaltanti  che  decidono  di
          eseguire congiuntamente appalti e concessioni  specifici  e
          che  sono  in  possesso,   anche   cumulativamente,   delle
          necessarie   qualificazioni   in   rapporto    al    valore
          dell'appalto o  della  concessione,  sono  responsabili  in
          solido  dell'adempimento  degli  obblighi   derivanti   dal
          presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
          ad individuare un unico responsabile  del  procedimento  in
          comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
          il quale  hanno  convenuto  la  forma  di  aggregazione  in
          centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
          centrale di committenza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 31. 
              11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
          congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per  conto
          delle   stazioni   appaltanti   interessate,   esse    sono
          congiuntamente responsabili solo per  le  parti  effettuate
          congiuntamente.    Ciascuna    stazione    appaltante    e'
          responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          presente codice unicamente per quanto riguarda le parti  da
          essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 
              12. Fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  degli
          strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della
          spesa, nell'individuazione della centrale  di  committenza,
          anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
          stazioni appaltanti procedono sulla base del  principio  di
          buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
          motivazione. 
              13. Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere  ad  una
          centrale di  committenza  ubicata  in  altro  Stato  membro
          dell'Unione   europea   solo   per    le    attivita'    di
          centralizzazione delle committenze svolte  nella  forma  di
          acquisizione  centralizzata  di  forniture  e/o  servizi  a
          stazioni  appaltanti;  la   fornitura   di   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
          di committenza ubicata in altro Stato membro e'  effettuata
          conformemente  alle  disposizioni  nazionali  dello   Stato
          membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 
              14.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
          dagli  articoli  da  115  a  121  e  gli   altri   soggetti
          aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)." 
              "Art. 38. Qualificazione delle  stazioni  appaltanti  e
          centrali di committenza 
              1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37  in
          materia di aggregazione e centralizzazione  degli  appalti,
          e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita',
          un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di
          cui fanno  parte  anche  le  centrali  di  committenza.  La
          qualificazione e' conseguita in  rapporto  agli  ambiti  di
          attivita',  ai  bacini  territoriali,  alla   tipologia   e
          complessita' del contratto  e  per  fasce  d'importo.  Sono
          iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          CONSIP  S.p.a.,   INVITALIA   -   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a., nonche' i soggetti  aggregatori  regionali  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, sentite l'ANAC  e  la  Conferenza  Unificata,  sono
          definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
          all'elenco di cui al comma 1, in applicazione  dei  criteri
          di qualita', efficienza e professionalizzazione,  tra  cui,
          per le centrali di committenza, il carattere di  stabilita'
          delle attivita'  e  il  relativo  ambito  territoriale.  Il
          decreto definisce,  inoltre,  le  modalita'  attuative  del
          sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
          aggiornamento e revoca, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
              3. La qualificazione ha ad oggetto il  complesso  delle
          attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
          un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
              a) capacita' di programmazione e progettazione; 
              b) capacita' di affidamento; 
              c) capacita' di verifica  sull'esecuzione  e  controllo
          dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e  la  messa
          in opera. 
              4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
          base dei seguenti parametri: 
              a) requisiti di base, quali: 
              1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti
          di cui al comma 3; 
              2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
          aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita'  di
          cui al comma 3; 
              3)  sistema  di   formazione   ed   aggiornamento   del
          personale; 
              4)  numero  di  gare   svolte   nel   quinquennio   con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
              5) rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
              5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
          dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture
          che   alimentano   gli   archivi   detenuti    o    gestiti
          dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita'  ai
          sensi dell'articolo 213, comma 9; 
              5-ter) per i  lavori,  adempimento  a  quanto  previsto
          dagli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del  Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
          dall'articolo 29, comma 3; 
              b) requisiti premianti, quali: 
              1)   valutazione   positiva   dell'ANAC    in    ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
              2) presenza  di  sistemi  di  gestione  della  qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
              3)  disponibilita'  di  tecnologie  telematiche   nella
          gestione di procedure di gara; 
              4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
              5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale
          e sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento. 
              4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
              5. La qualificazione conseguita opera per la durata  di
          cinque anni e puo' essere rivista a  seguito  di  verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
              6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
          di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai  commi
          da 1 a 5,  ed  assegna  alle  stazioni  appaltanti  e  alle
          centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
          un  termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei  requisiti
          necessari  alla   qualificazione.   Stabilisce,   altresi',
          modalita'   diversificate   che   tengano    conto    delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
              7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
              8. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              9. Una quota parte  delle  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
              10.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g)." 
              "Art. 39. Attivita' di committenza ausiliarie 
              1.  Le  attivita'  di  committenza  ausiliarie  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera  m),  possono   essere
          affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38. 
              2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le  stazioni
          appaltanti  possono  ricorrere,  per  lo   svolgimento   di
          attivita' delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle
          attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto
          4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento
          delle procedure di cui al presente codice.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  59  e
          seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art.  59.  Scelta  delle  procedure  e   oggetto   del
          contratto 
              1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
          appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o  ristrette,
          previa pubblicazione di un bando o avviso di  indizione  di
          gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato  per
          l'innovazione  quando  sussistono  i  presupposti  previsti
          dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
          e il dialogo competitivo quando  sussistono  i  presupposti
          previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  quando  sussistono  i
          presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, gli  appalti  relativi  ai  lavori
          sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara   il   progetto
          esecutivo, il cui contenuto,  come  definito  dall'articolo
          23,  comma  8,  garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai
          requisiti di qualita'  predeterminati  e  il  rispetto  dei
          tempi  e  dei  costi  previsti.  E'  vietato   il   ricorso
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi   di
          affidamento a contraente  generale,  finanza  di  progetto,
          affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
          contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
          delle  opere  di   urbanizzazione   a   scomputo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica  l'articolo
          216, comma 4-bis. 
              1-bis.  Le  stazioni   appaltanti   possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo dei lavori. 
              1-ter. Il ricorso agli  affidamenti  di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
              a)  per  l'aggiudicazione  di  contratti   di   lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
              1)  le  esigenze  dell'amministrazione   aggiudicatrice
          perseguite con l'appalto  non  possono  essere  soddisfatte
          senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
              2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
              3)  l'appalto  non  puo'   essere   aggiudicato   senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
              4) le specifiche tecniche non possono essere  stabilite
          con     sufficiente     precisione     dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
              b)  per  l'aggiudicazione  di  contratti   di   lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
              2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
          cui al comma 2, lettera b), la  procedura  competitiva  con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 9, sono considerate irregolari le offerte: 
              a) che non rispettano i documenti di gara; 
              b) che sono  state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
              c) che l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  giudicato
          anormalmente basse. 
              4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
              a) in relazione alle quali la commissione  giudicatrice
          ritenga  sussistenti  gli  estremi  per  informativa   alla
          Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
          collusivi; 
              b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
              c)   il   cui    prezzo    supera    l'importo    posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
              5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
          a norma dell'articolo 71. Nel caso  in  cui  l'appalto  sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 75. 
              5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
          per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
          o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per  le
          prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane  fisso  e  non
          puo' variare  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
          qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.  Per
          le prestazioni a misura il prezzo convenuto  puo'  variare,
          in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          dei  lavori  eseguiti.  Per  le  prestazioni  a  misura  il
          contratto  fissa  i  prezzi  invariabili  per  l'unita'  di
          misura." 
              "Art. 60. Procedura aperta 
              1.  Nelle   procedure   aperte,   qualsiasi   operatore
          economico  interessato  puo'   presentare   un'offerta   in
          risposta a un avviso  di  indizione  di  gara.  Il  termine
          minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  trentacinque
          giorni dalla data di trasmissione del  bando  di  gara.  Le
          offerte  sono  accompagnate  dalle  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
              2. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
              a)  l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte   le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
              b) l'avviso di preinformazione e'  stato  inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              2-bis.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
          termine non inferiore a quindici giorni a  decorrere  dalla
          data di invio del bando di gara se, per ragioni di  urgenza
          debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
          termini minimi stabiliti al  comma  1  non  possono  essere
          rispettati." 
              "Art. 61. Procedura ristretta 
              1.  Nelle  procedure  ristrette   qualsiasi   operatore
          economico puo' presentare una domanda di partecipazione  in
          risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati
          di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C  a  seconda
          del    caso,    fornendo    le    informazioni    richieste
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
          qualitativa. 
              2. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di  gara  o,  se  e'  utilizzato  un
          avviso di preinformazione come mezzo di  indizione  di  una
          gara,  dalla  data   d'invio   dell'invito   a   confermare
          interesse. 
              3.  A  seguito  della  valutazione   da   parte   delle
          amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni  fornite,
          soltanto   gli   operatori   economici   invitati   possono
          presentare un'offerta.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura  in  conformita'  all'articolo
          91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e'  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  dell'invito  a
          presentare offerte. 
              4. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          hanno  pubblicato  un   avviso   di   preinformazione   non
          utilizzato per l'indizione di una gara, il  termine  minimo
          per la presentazione delle offerte puo'  essere  ridotto  a
          dieci giorni purche' siano  rispettate  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
              a)  l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte   le
          informazioni richieste nel citato allegato  XIV,  parte  I,
          lettera B sezione  B1,  purche'  dette  informazioni  siano
          disponibili al momento della pubblicazione  dell'avviso  di
          preinformazione; 
              b) l'avviso di preinformazione e'  stato  inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    di    cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  possono  fissare  il
          termine per la ricezione delle offerte di  concerto  con  i
          candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano  di
          un termine identico  per  redigere  e  presentare  le  loro
          offerte. In assenza  di  un  accordo  sul  termine  per  la
          presentazione delle offerte, il  termine  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito  a
          presentare offerte. 
              6. Quando, per motivi di urgenza  debitamente  motivati
          e' impossibile rispettare  i  termini  minimi  previsti  al
          presente articolo,  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          fissare: 
              a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un
          termine non inferiore  a  quindici  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando di gara; 
              b) un termine di ricezione delle offerte non  inferiore
          a dieci giorni a decorrere dalla data di invio  dell'invito
          a presentare offerte." 
              "Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione 
              1.  Nelle  procedure   competitive   con   negoziazione
          qualsiasi operatore economico puo' presentare  una  domanda
          di partecipazione in risposta a un avviso di  indizione  di
          gara contenente le informazioni di  cui  all'allegato  XIV,
          parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare. 
              3.    Le    informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
              4. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6. 
              5. Il termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 
              6.    Solo    gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
              7.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,    le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 
              8.   Le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse. 
              9. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
              10. Le amministrazioni aggiudicatrici,  nei  limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate. 
              11. Le procedure competitive con  negoziazione  possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'. 
              12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici  intendono
          concludere  le  negoziazioni,  esse  informano  gli   altri
          offerenti e stabiliscono un termine entro il quale  possono
          essere  presentate  offerte  nuove   o   modificate.   Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97." 
              "Art. 63. Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara 
              1. Nei casi e nelle circostanze indicati  nei  seguenti
          commi,   le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare  appalti  pubblici   mediante   una   procedura
          negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara,
          dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto  della
          procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
              a) qualora non sia stata presentata  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
              b) quando i lavori, le forniture o  i  servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
              1) lo scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione  o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
              2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
              3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
          proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
              c) nella misura  strettamente  necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
              a)  qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto   siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
          materie prime; 
              d) per l'acquisto di forniture o servizi  a  condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione." 
              "Art. 64. Dialogo competitivo 
              1. Il provvedimento con cui le stazioni  appaltanti  di
          cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  decidono  di
          ricorrere al dialogo competitivo deve  contenere  specifica
          motivazione,  i  cui  contenuti   sono   richiamati   nella
          relazione unica  di  cui  agli  articoli  99  e  139  sulla
          sussistenza dei presupposti previsti per  il  ricorso  allo
          stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base  del
          criterio   dell'offerta    con    il    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6. 
              2.  Nel   dialogo   competitivo   qualsiasi   operatore
          economico puo' chiedere di partecipare  in  risposta  a  un
          bando di gara,  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,
          fornendo   le   informazioni   richieste   dalla   stazione
          appaltante, per la selezione qualitativa. 
              3. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali,  se
          come  mezzo  di  indizione  di  gara  e'  usato  un  avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
          a confermare interesse. Soltanto  gli  operatori  economici
          invitati  dalle  stazioni  appaltanti   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite possono  partecipare
          al dialogo. Le  stazioni  appaltanti  possono  limitare  il
          numero di candidati idonei da invitare a  partecipare  alla
          procedura in conformita' all'articolo 91. 
              4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara  o
          nell'avviso di indizione di  gara  le  loro  esigenze  e  i
          requisiti richiesti e  li  definiscono  nel  bando  stesso,
          nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 
              5. Le stazioni appaltanti avviano  con  i  partecipanti
          selezionati un  dialogo  finalizzato  all'individuazione  e
          alla definizione dei mezzi  piu'  idonei  a  soddisfare  le
          proprie  necessita'.  Nella  fase   del   dialogo   possono
          discutere con i partecipanti selezionati tutti gli  aspetti
          dell'appalto. 
              6.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti. A tal fine, non forniscono  informazioni  che
          possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto  ad
          altri. 
              7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
          non possono rivelare agli altri partecipanti  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          candidato o da un offerente partecipante al dialogo,  senza
          l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
          di una  deroga  generale  ma  si  considera  riferito  alla
          comunicazione  di  informazioni  specifiche   espressamente
          indicate. 
              8. I dialoghi competitivi  possono  svolgersi  in  fasi
          successive in modo da ridurre il  numero  di  soluzioni  da
          discutere durante la fase del dialogo applicando i  criteri
          di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara,  nell'avviso
          di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
          di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel  documento
          descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
          tale opzione. 
              9. La stazione appaltante prosegue il  dialogo  finche'
          non e' in grado di individuare la soluzione o le  soluzioni
          che possano soddisfare le sue necessita'. 
              10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo  e  averne
          informato i partecipanti rimanenti, le stazioni  appaltanti
          invitano ciascuno a presentare le loro  offerte  finali  in
          base  alla  soluzione  o  alle   soluzioni   presentate   e
          specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
          tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
          del progetto. Su richiesta  della  stazione  appaltante  le
          offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.
          Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti
          o  i  complementi  delle  informazioni  non  possono  avere
          l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
          o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, qualora le  variazioni  rischino  di
          falsare   la   concorrenza   o   di   avere   un    effetto
          discriminatorio. 
              11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara, nell'avviso di indizione di gara o  nel  documento
          descrittivo   e   applicano,    altresi',    le    seguenti
          disposizioni: 
              a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono
          essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo; 
              b)  su  richiesta  della  stazione  appaltante  possono
          essere condotte negoziazioni con  l'offerente  che  risulta
          aver  presentato  l'offerta   con   il   miglior   rapporto
          qualita'/prezzo  al  fine   di   confermare   gli   impegni
          finanziari   o   altri   termini   contenuti   nell'offerta
          attraverso il completamento dei termini del contratto. 
              12. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 11 si applicano  qualora  da  cio'  non  consegua  la
          modifica sostanziale di elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, ovvero che non si rischi di  falsare
          la concorrenza o creare discriminazioni. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          pagamenti per i partecipanti al dialogo." 
              "Art. 65. Partenariato per l'innovazione 
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  ricorrere   ai   partenariati   per
          l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare
          prodotti, servizi  o  lavori  innovativi  e  di  acquistare
          successivamente le forniture, i servizi o i lavori  che  ne
          risultano non puo', in base a una motivata  determinazione,
          essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia'  disponibili
          sul mercato, a  condizione  che  le  forniture,  servizi  o
          lavori  che  ne  risultano,  corrispondano  ai  livelli  di
          prestazioni e ai costi massimi concordati tra  le  stazioni
          appaltanti e i partecipanti. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti
          minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare,  in  modo
          sufficientemente  preciso  da  permettere  agli   operatori
          economici  di  individuare  la  natura  e  l'ambito   della
          soluzione  richiesta  e  decidere   se   partecipare   alla
          procedura. 
              3.  Nel  partenariato   per   l'innovazione   qualsiasi
          operatore  economico  puo'   formulare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un  bando  di  gara  o  ad  un
          avviso di indizione di gara,  presentando  le  informazioni
          richieste  dalla  stazione  appaltante  per  la   selezione
          qualitativa. 
              4.   L'amministrazione    aggiudicatrice    e    l'ente
          aggiudicatore   possono   decidere   di    instaurare    il
          partenariato per l'innovazione con  uno  o  piu'  operatori
          economici che conducono attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          separate. Il termine minimo per la ricezione delle  domande
          di  partecipazione  e'  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione del bando  di  gara.  Soltanto  gli  operatori
          economici invitati dalle amministrazioni  aggiudicatrici  o
          dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione  delle
          informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          alla procedura in conformita' all'articolo 91. Gli  appalti
          sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
          qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95. 
              5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato  in
          fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo
          di ricerca  e  di  innovazione,  che  puo'  comprendere  la
          fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei  servizi  o
          la  realizzazione   dei   lavori.   Il   partenariato   per
          l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono
          raggiungere e  prevede  il  pagamento  della  remunerazione
          mediante  congrue  rate.  In  base  a   questi   obiettivi,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato
          per l'innovazione o, nel caso di un partenariato  con  piu'
          operatori, di ridurre il numero degli operatori  risolvendo
          singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei
          documenti di gara tali possibilita'  e  le  condizioni  per
          avvalersene. 
              6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          articolo, le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori negoziano le  offerte  iniziali  e  tutte  le
          offerte successive presentate dagli operatori  interessati,
          tranne le offerte finali, per migliorarne il  contenuto.  I
          requisiti minimi e i criteri  di  aggiudicazione  non  sono
          soggetti a negoziazioni. 
              7. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici o gli  enti  aggiudicatori  garantiscono  la
          parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine,
          non forniscono in maniera discriminatoria informazioni  che
          possano avvantaggiare  determinati  offerenti  rispetto  ad
          altri. Essi informano per iscritto tutti gli  offerenti  le
          cui offerte non sono state escluse ai sensi  del  comma  8,
          delle  modifiche  alle  specifiche  tecniche  o  ad   altri
          documenti di gara diversi  da  quelli  che  stabiliscono  i
          requisiti  minimi.  A  seguito  di   tali   modifiche,   le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          concedono  agli  offerenti   un   tempo   sufficiente   per
          modificare  e  ripresentare,  ove  opportuno,  le   offerte
          modificate.   Nel    rispetto    dell'articolo    53,    le
          amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
          rivelano agli  altri  partecipanti  informazioni  riservate
          comunicate da un candidato o da un offerente che  partecipa
          alle negoziazioni senza  l'accordo  di  quest'ultimo.  Tale
          accordo non assume la forma di una deroga  generale  ma  si
          considera  riferito  alla  comunicazione  di   informazioni
          specifiche espressamente indicate. 
              8.  Le  negoziazioni  nel  corso  delle  procedure   di
          partenariato per l'innovazione possono  svolgersi  in  fasi
          successive per ridurre il numero di  offerte  da  negoziare
          applicando i  criteri  di  aggiudicazione  specificati  nel
          bando di gara, nell'invito a  confermare  interesse  o  nei
          documenti  di  gara.  Nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
          confermare   interesse   o   nei   documenti    di    gara,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          indica se si avvarra' di tale opzione. 
              9. Nel  selezionare  i  candidati,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  applicano   in
          particolare i criteri relativi alle capacita' dei candidati
          nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa  a
          punto e attuazione di soluzioni  innovative.  Soltanto  gli
          operatori   economici   invitati   dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in  seguito  alla
          valutazione   delle   informazioni    richieste    potranno
          presentare  progetti  di  ricerca  e  di  innovazione.  Nei
          documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
          aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di
          proprieta' intellettuale. Nel caso di un  partenariato  per
          l'innovazione   con   piu'   operatori,   l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri
          operatori, nel  rispetto  dell'articolo  53,  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          operatore nel  quadro  del  partenariato,  senza  l'accordo
          dello stesso. Tale accordo  non  assume  la  forma  di  una
          deroga generale ma  si  considera  riferito  alla  prevista
          comunicazione di informazioni specifiche. 
              10.   L'amministrazione   aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e,
          in particolare, la durata e il  valore  delle  varie  fasi,
          riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta
          e la sequenza di attivita'  di  ricerca  e  di  innovazione
          necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa  non
          ancora disponibile sul mercato.  Il  valore  stimato  delle
          forniture,  dei  servizi  o  dei  lavori  non  deve  essere
          sproporzionato rispetto all'investimento richiesto  per  il
          loro sviluppo.". 
              - Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  180  e
          seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 180. Partenariato pubblico privato 
              1. Il contratto  di  partenariato  e'  il  contratto  a
          titolo oneroso di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera
          eee). 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza  esterna.  Il
          contratto di  partenariato  puo'  essere  utilizzato  dalle
          amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
          pubblica. 
              3. Nel contratto di partenariato  pubblico  privato  il
          trasferimento del rischio in capo  all'operatore  economico
          comporta  l'allocazione  a  quest'ultimo,  oltre  che   del
          rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
          o, nei casi di attivita' redditizia  verso  l'esterno,  del
          rischio di domanda dei servizi  resi,  per  il  periodo  di
          gestione   dell'opera   come   definiti,   rispettivamente,
          dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa),  bbb)  e  ccc).  Il
          contenuto del contratto e' definito tra le  parti  in  modo
          che il recupero degli investimenti effettuati e  dei  costi
          sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il  lavoro
          o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
          servizio o utilizzabilita'  dell'opera  o  dal  volume  dei
          servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in  ogni
          caso,   dal    rispetto    dei    livelli    di    qualita'
          contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex  ante.
          Con il contratto  di  partenariato  pubblico  privato  sono
          altresi'  disciplinati  anche  i  rischi,   incidenti   sui
          corrispettivi,   derivanti   da   fatti   non    imputabili
          all'operatore economico. 
              4. A fronte della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          scegliere di versare un canone all'operatore economico  che
          e' proporzionalmente ridotto o  annullato  nei  periodi  di
          ridotta  o  mancata  disponibilita'   dell'opera,   nonche'
          ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta  o
          mancata  disponibilita'  dell'opera   o   prestazione   del
          servizio e' imputabile all'operatore, tali  variazioni  del
          canone devono, in ogni caso, essere in  grado  di  incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli investimenti, dei costi e dei  ricavi  dell'operatore
          economico. 
              5. L'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  altresi'
          che  a  fronte  della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, venga corrisposta una diversa  utilita'
          economica comunque pattuita  ex  ante,  ovvero  rimette  la
          remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto  della
          stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto  si
          assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato
          della domanda del servizio medesimo. 
              6. L'equilibrio economico  finanziario,  come  definito
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  fff),  rappresenta  il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al comma 3. Ai soli fini del  raggiungimento  del  predetto
          equilibrio,   in    sede    di    gara    l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico. A titolo di contributo puo'  essere  riconosciuto
          un  diritto  di  godimento,  la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione. Le  modalita'  di  utilizzazione  dei  beni
          immobili sono definite dall'amministrazione  aggiudicatrice
          e  costituiscono  uno  dei  presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione.  In
          ogni caso, l'eventuale riconoscimento del  prezzo,  sommato
          al valore di eventuali garanzie pubbliche  o  di  ulteriori
          meccanismi  di  finanziamento  a  carico   della   pubblica
          amministrazione, non puo' essere superiore al  quarantanove
          per  cento   del   costo   dell'investimento   complessivo,
          comprensivo di eventuali oneri finanziari. 
              7. Si applica quanto previsto all'articolo  165,  commi
          3, 4 e 5, del presente codice. 
              8. Nella tipologia dei contratti  di  cui  al  comma  1
          rientrano  la  finanza  di  progetto,  la  concessione   di
          costruzione e  gestione,  la  concessione  di  servizi,  la
          locazione finanziaria di opere pubbliche, il  contratto  di
          disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
          in partenariato  di  opere  o  servizi  che  presentino  le
          caratteristiche di cui ai commi precedenti." 
              "Art. 181. Procedure di affidamento 
              1.  La  scelta  dell'operatore  economico  avviene  con
          procedure  ad  evidenza  pubblica  anche  mediante  dialogo
          competitivo. 
              2.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   provvedono
          all'affidamento dei contratti ponendo a  base  di  gara  il
          progetto definitivo e uno schema di contratto  e  di  piano
          economico finanziario, che disciplinino  l'allocazione  dei
          rischi  tra  amministrazione  aggiudicatrice  e   operatore
          economico. 
              3. La scelta e' preceduta da adeguata  istruttoria  con
          riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
          sostenibilita' economico-finanziaria e  economico-  sociale
          dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei  diversi
          rischi  presenti  nell'operazione  di  partenariato,  anche
          utilizzando tecniche di valutazione mediante  strumenti  di
          comparazione per verificare la convenienza  del  ricorso  a
          forme di partenariato pubblico privato in alternativa  alla
          realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
              4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   esercita   il
          controllo    sull'attivita'    dell'operatore     economico
          attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
          monitoraggio, secondo modalita'  definite  da  linee  guida
          adottate dall'ANAC, sentito il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  codice,  verificando   in   particolare   la
          permanenza  in  capo  all'operatore  economico  dei  rischi
          trasferiti. L'operatore economico e' tenuto  a  collaborare
          ed alimentare attivamente tali sistemi." 
              "Art. 182. Finanziamento del progetto 
              1.  Il  finanziamento  dei  contratti   puo'   avvenire
          utilizzando idonei  strumenti  quali,  tra  gli  altri,  la
          finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare
          il conferimento di asset patrimoniali pubblici  e  privati.
          La remunerazione del capitale  investito  e'  definita  nel
          contratto. 
              2. Il  contratto  definisce  i  rischi  trasferiti,  le
          modalita' di monitoraggio della loro  permanenza  entro  il
          ciclo di vita del rapporto contrattuale  e  le  conseguenze
          derivanti dalla anticipata estinzione del  contratto,  tali
          da comportare la permanenza dei rischi trasferiti  in  capo
          all'operatore economico. 
              3.  Il   verificarsi   di   fatti   non   riconducibili
          all'operatore economico che  incidono  sull'equilibrio  del
          piano  economico  finanziario  puo'   comportare   la   sua
          revisione da attuare  mediante  la  rideterminazione  delle
          condizioni di equilibrio. La revisione deve  consentire  la
          permanenza dei  rischi  trasferiti  in  capo  all'operatore
          economico  e  delle  condizioni  di  equilibrio   economico
          finanziario relative al contratto.  Ai  fini  della  tutela
          della   finanza   pubblica   strettamente    connessa    al
          mantenimento della predetta  allocazione  dei  rischi,  nei
          casi di opere di interesse statale  ovvero  finanziate  con
          contributo  a  carico  dello   Stato,   la   revisione   e'
          subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).  Negli
          altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
          sottoporre la revisione alla previa valutazione  del  NARS.
          In caso di  mancato  accordo  sul  riequilibrio  del  piano
          economico  finanziario,  le  parti  possono  recedere   dal
          contratto.  All'operatore  economico  sono  rimborsati  gli
          importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e  b),
          ad esclusione  degli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse." 
              "Art. 183. Finanza di progetto 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  negli
          strumenti   di   programmazione    formalmente    approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo dei lavori, ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di fattibilita'  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'allegato
          XXI specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche  al  progetto  definitivo,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al   progetto   definitivo
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
              5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla,  nautica  da  diporto,   esaurisce   gli   oneri   di
          pubblicita' previsti  per  il  rilascio  della  concessione
          demaniale marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto  definitivo,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
          al periodo precedente non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
          di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione   il   progetto   definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 27, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 93 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dal   progetto   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   103.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 93, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio  di  tre
          mesi,  la  fattibilita'  della   proposta.   A   tal   fine
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    invitare    il
          proponente ad apportare  al  progetto  di  fattibilita'  le
          modifiche  necessarie  per  la  sua  approvazione.  Se   il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere  valutata  positivamente.  Il  progetto  di
          fattibilita' eventualmente modificato,  e'  inserito  negli
          strumenti di programmazione approvati  dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto  in  approvazione  con  le  modalita'  previste   per
          l'approvazione di progetti;  il  proponente  e'  tenuto  ad
          apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in  sede
          di approvazione del progetto; in difetto,  il  progetto  si
          intende  non  approvato.  Il   progetto   di   fattibilita'
          approvato e' posto a base di gara, alla quale  e'  invitato
          il proponente. Nel bando  l'amministrazione  aggiudicatrice
          puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  proponente,  la
          presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel  bando
          e' specificato che il promotore puo' esercitare il  diritto
          di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
          essere in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
          presentare un'offerta contenente una bozza di  convenzione,
          il  piano  economico-finanziario  asseverato  da  uno   dei
          soggetti  di  cui   al   comma   9,   primo   periodo,   la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione, nonche' le  eventuali  varianti  al  progetto  di
          fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.  Se  il
          promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
          entro     quindici     giorni      dalla      comunicazione
          dell'aggiudicazione, il diritto di  prelazione  e  divenire
          aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere  alle
          obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni  offerte
          dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
          aggiudicatario e non esercita la prelazione ha  diritto  al
          pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
          spese per la  predisposizione  della  proposta  nei  limiti
          indicati;  nel  comma  9.  Se  il  promotore  esercita   la
          prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha  diritto   al
          pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
          per la predisposizione dell'offerta nei limiti  di  cui  al
          comma 9. 
              16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
          riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,  tutti   i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
              17. Possono presentare le proposte di cui al comma  15,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  8,  nonche'  i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              18.  Al  fine  di  assicurare   adeguati   livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 185. 
              19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e  17,
          i  soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte   possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.". 
              Il  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   604
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "604. Ai fini delle  necessita'  di  adeguamento  della
          rete viaria interessata dai progetti sportivi delle  finali
          di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e  dei  campionati
          mondiali di sci alpino del febbraio 2021, e' autorizzata la
          spesa di 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
          2017 al 2021.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   868
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "868.  Al  fine   di   migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1º  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  50  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'): 
              "Art. 50. Indennita' per l'occupazione 
              1. Nel caso di occupazione di  un'area,  e'  dovuta  al
          proprietario una  indennita'  per  ogni  anno  pari  ad  un
          dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso  di  esproprio
          dell'area  e,  per  ogni  mese  o  frazione  di  mese,  una
          indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. 
              2. Se manca l'accordo,  su  istanza  di  chi  vi  abbia
          interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo
          41  determina  l'indennita'  e  ne  da'  comunicazione   al
          proprietario, con atto notificato con le forme  degli  atti
          processuali civili. 
              3.  Contro  la  determinazione  della  commissione,  e'
          proponibile  l'opposizione  alla  stima.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo   125
          dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.
          104 (Attuazione dell'articolo  44  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del
          processo amministrativo): 
              "Art. 125. Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche 
              1.  Nei  giudizi  che  riguardano   le   procedure   di
          progettazione,   approvazione,   e   realizzazione    delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e  relative
          attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
          cui  alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
          del presente Capo, con  esclusione  dell'articolo  122,  si
          applicano le seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative: 
              a) alle procedure di cui all'articolo 140  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              b) alle  procedure  di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
              c) alle opere di cui all'articolo  32,  comma  18,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in  legge  15
          luglio 2011, n. 111.".