Art. 62 
 
                 (( Costruzione di impianti sportivi 
 
  1. Lo studio di fattibilita' di  cui  all'articolo  1,  comma  304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal
presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo  23,  commi  5,
5-bis e 6, del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  puo'  comprendere,  ai  fini  del
raggiungimento  del  complessivo   equilibrio   economico-finanziario
dell'iniziativa o della  valorizzazione  del  territorio  in  termini
sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di  immobili  con
destinazioni  d'uso  diverse  da  quella  sportiva,  complementari  o
funzionali  al  finanziamento  o   alla   fruibilita'   dell'impianto
sportivo, con esclusione della realizzazione di  nuovi  complessi  di
edilizia  residenziale.  Tali   immobili   devono   essere   compresi
nell'ambito del territorio  urbanizzato  comunale  in  aree  contigue
all'intervento di costruzione  o  di  ristrutturazione  dell'impianto
sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a  5.000
posti,  possono  essere  realizzati   anche   alloggi   di   servizio
strumentali  alle  esigenze  degli  atleti  e  dei  dipendenti  della
societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel  limite  del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di
impianti sportivi pubblici, sono  acquisiti  al  patrimonio  pubblico
comunale. Lo studio di fattibilita'  puo'  prevedere  la  demolizione
dell'impianto da dismettere,  la  sua  demolizione  e  ricostruzione,
anche con volumetria e sagoma  diverse,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1,  lettere  d)  e  f),  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' la sua
riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di
interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti
pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo  equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilita' puo'
contemplare la cessione del diritto di superficie o  del  diritto  di
usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie  o
del diritto di  usufrutto  di  altri  immobili  di  proprieta'  della
pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e  il  diritto  di
usufrutto non possono avere  una  durata  superiore  a  quella  della
concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  comunque  non  possono
essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni.
Nel caso di impianti sportivi  pubblici,  la  conferenza  di  servizi
preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento
previste dal codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,
esamina comparativamente eventuali istanze  concorrenti  individuando
quella da dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla
conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)  del  medesimo
comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147  del  2013.  Il  verbale
conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato  nel
sito internet istituzionale del comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. 
  2. Il progetto definitivo di cui alla  lettera  b)  del  comma  304
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  tiene  conto
delle  condizioni  indicate  in  sede  di   conferenza   di   servizi
preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e' redatto nel
rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  comprende,  ove
necessaria, la documentazione prevista per i  progetti  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale; e' corredato: 
  a) nel caso di interventi su  impianti  sportivi  privati,  di  una
bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma
2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001,  n.  380,  nella  quale  sia  anche  previsto  che  la
realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  precede  o  e'  almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di  ristrutturazione  o  di
nuova edificazione dello stadio; 
  b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano
economico-finanziario che dia  conto,  anche  mediante  i  ricavi  di
gestione,  dell'effettiva  copertura   finanziaria   dei   costi   di
realizzazione; 
  c) nel caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica  o   su   impianti   pubblici   esistenti,   di   un   piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che
indichi l'importo delle  spese  di  predisposizione  della  proposta,
nonche'  di  una   bozza   di   convenzione   con   l'amministrazione
proprietaria per la concessione di costruzione  o  di  gestione,  che
specifichi,  oltre  all'obbligo  della   preventiva   o   contestuale
realizzazione delle opere di urbanizzazione, le  caratteristiche  dei
servizi e della gestione nonche' la durata della cessione del diritto
di superficie o di usufrutto. 
  2-bis. La conferenza di servizi decisoria di  cui  all'articolo  1,
comma 304, lettera b), della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  si
svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso,  in
sede unificata a quella avente a oggetto la  valutazione  di  impatto
ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono
su  aree  pubbliche,  il  verbale  conclusivo  di  approvazione   del
progetto, che e'  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  del
comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale  della   regione,   costituisce
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e   urgenza
dell'opera,  comprendente  anche   gli   immobili   complementari   o
funzionali di cui al comma 1, con  eventuali  oneri  espropriativi  a
carico  del   soggetto   promotore,   e   costituisce   verifica   di
compatibilita'  ambientale  e  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e  16
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Nel  caso  di
impianti sportivi privati il verbale conclusivo della  conferenza  di
servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione  di  variante
allo strumento urbanistico comunale ed e' trasmesso al  sindaco,  che
lo sottopone all'approvazione  del  consiglio  comunale  nella  prima
seduta utile. 
  3. Lo studio di fattibilita' di cui al  comma  1,  nell'ipotesi  di
impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  16.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione  di  suolo
pubblico   per   attivita'   commerciali    sia    consentita    solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto
sportivo.  In  tal  caso,  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  di
occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate  all'interno  di  dette
aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di
tempo, con oneri indennizzatori  a  carico  della  societa'  sportiva
utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi  accordi  tra  il
titolare e la medesima societa' sportiva.  Nell'ipotesi  di  impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza  compresa  tra  5.000  e
16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro  150
metri  dal  perimetro   dell'area   riservata,   restando   ferme   e
impregiudicate la validita'  e  l'efficacia  delle  autorizzazioni  e
delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate. 
  4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta'
pubblica o su impianti pubblici  esistenti,  il  soggetto  proponente
deve essere in possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti
dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50,  associando  o  consorziando  altri  soggetti
laddove  si  tratti  della  societa'  o  dell'associazione   sportiva
utilizzatrice dell'impianto. 
  5.  Si   applica   l'articolo   125   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n.  104,  alle  controversie  relative  agli  impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti
aventi a oggetto: 
  a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in
caso di istanze concorrenti; 
  b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria; 
  c) l'aggiudicazione della concessione. 
  5-bis. In caso  di  ristrutturazione  o  di  nuova  costruzione  di
impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o
a 2.000 posti allo scoperto,  e'  consentito  destinare,  all'interno
dell'impianto sportivo, in deroga agli  strumenti  urbanistici  e  ai
regolamenti delle regioni e degli  enti  locali,  fino  a  200  metri
quadrati della superficie utile ad attivita' di  somministrazione  di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni
sportive ufficiali, e fino a  100  metri  quadrati  della  superficie
utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla
disciplina sportiva praticata. 
  5-ter. All'articolo 1,  comma  304,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo  studio  di  fattibilita'  non
puo' prevedere altri tipi di intervento,  salvo  quelli  strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto  e  al  raggiungimento  del
complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell'iniziativa   e
concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini  sociali,
occupazionali  ed  economici  e   comunque   con   esclusione   della
realizzazione  di  nuovi  complessi  di  edilizia  residenziale»   e'
soppresso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  304  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificata  dalla
          presente legge: 
              "304. Al fine di consentire, per gli  impianti  di  cui
          alla lettera  c)  del  presente  comma,  il  piu'  efficace
          utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo  di
          cui al  comma  303,  come  integrate  dal  medesimo  comma,
          nonche'  di  favorire  comunque   l'ammodernamento   o   la
          costruzione di impianti sportivi, con particolare  riguardo
          alla  sicurezza  degli   impianti   e   degli   spettatori,
          attraverso    la    semplificazione     delle     procedure
          amministrative e la previsione di modalita'  innovative  di
          finanziamento: 
              a) il  soggetto  che  intende  realizzare  l'intervento
          presenta al comune interessato uno studio di  fattibilita',
          a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo  conto
          delle indicazioni di cui all'articolo 14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  e
          corredato di un piano economico-finanziario e  dell'accordo
          con  una  o   piu'   associazioni   o   societa'   sportive
          utilizzatrici  in  via  prevalente.   Il   comune,   previa
          conferenza di  servizi  preliminare  convocata  su  istanza
          dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove
          ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro  il
          termine di novanta giorni dalla presentazione dello  studio
          medesimo, il pubblico interesse della  proposta,  motivando
          l'eventuale mancato rispetto  delle  priorita'  di  cui  al
          comma  305  ed  eventualmente   indicando   le   condizioni
          necessarie per ottenere i successivi atti  di  assenso  sul
          progetto; 
              b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a),
          il soggetto  proponente  presenta  al  comune  il  progetto
          definitivo.  Il  comune,  previa  conferenza   di   servizi
          decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare  tutti  i
          soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al
          progetto presentato e che  puo'  richiedere  al  proponente
          modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera  in
          via definitiva sul progetto; la procedura deve  concludersi
          entro centoventi giorni dalla presentazione  del  progetto.
          Ove il progetto comporti atti di competenza  regionale,  la
          conferenza di  servizi  e'  convocata  dalla  regione,  che
          delibera entro centottanta giorni dalla  presentazione  del
          progetto.  Il   provvedimento   finale   sostituisce   ogni
          autorizzazione o permesso  comunque  denominato  necessario
          alla realizzazione dell'opera e determina la  dichiarazione
          di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera
          medesima; 
              c) in caso di  superamento  dei  termini  di  cui  alle
          lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati  per
          un numero di posti pari o superiore a 500 al  coperto  o  a
          2.000  allo  scoperto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  istanza  del  soggetto  proponente,  assegna
          all'ente  interessato  trenta   giorni   per   adottare   i
          provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale  termine,
          il  presidente  della   regione   interessata   nomina   un
          commissario con il compito di adottare, entro il termine di
          sessanta  giorni,  sentito   il   comune   interessato,   i
          provvedimenti  necessari.   Relativamente   agli   impianti
          omologati per un numero di posti pari o superiore  a  4.000
          al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente
          l'ulteriore termine  di  trenta  giorni  concesso  all'ente
          territoriale,  il  Consiglio  dei  ministri,  al  quale  e'
          invitato  a  partecipare  il   presidente   della   regione
          interessata, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, da esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta, adotta, entro il termine di sessanta  giorni,  i
          provvedimenti necessari; 
              d) in caso di  interventi  da  realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti  pubblici  esistenti,  il
          progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura  di
          evidenza pubblica, da concludersi  comunque  entro  novanta
          giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato  anche
          il soggetto proponente,  che  assume  la  denominazione  di
          promotore.   Il   bando   specifica   che   il   promotore,
          nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  aggiudicatario,   puo'
          esercitare il diritto di prelazione entro  quindici  giorni
          dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
          dichiara di assumere la  migliore  offerta  presentata.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le previsioni del  codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  in
          materia di finanza di  progetto.  Qualora  l'aggiudicatario
          sia diverso dal soggetto di  cui  alla  lettera  a),  primo
          periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a  subentrare
          nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e
          periodo; 
              e) resta salvo il regime  di  maggiore  semplificazione
          previsto  dalla  normativa  vigente   in   relazione   alla
          tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 5,  5-bis  e  6
          dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n.  50  del
          2016: 
              "Art. 23. Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Ai soli  fini  delle  attivita'  di
          programmazione   triennale   dei    lavori    pubblici    e
          dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico  di
          cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
          di  idee  di  cui  all'articolo   152,   il   progetto   di
          fattibilita' puo' essere articolato in due fasi  successive
          di elaborazione. In tutti gli altri casi,  il  progetto  di
          fattibilita'  e'  sempre  redatto  in  un'unica   fase   di
          elaborazione. Nel caso di elaborazione in due  fasi,  nella
          prima  fase  il  progettista,  individua  ed  analizza   le
          possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
          sulla base dei principi di cui al  comma  1,  e  redige  il
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          secondo le modalita' indicate dal decreto di cui  al  comma
          3. Nella seconda fase di  elaborazione,  ovvero  nell'unica
          fase, qualora non sia redatto in due fasi,  il  progettista
          incaricato  sviluppa,  nel  rispetto  dei   contenuti   del
          documento di indirizzo  alla  progettazione  e  secondo  le
          modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte  le
          indagini e gli studi necessari  per  la  definizione  degli
          aspetti di cui al comma 1, nonche'  elaborati  grafici  per
          l'individuazione   delle   caratteristiche    dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori da realizzare e le relative  stime  economiche,  ivi
          compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
          lotti  funzionali.  Il  progetto   di   fattibilita'   deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
              5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
              6. Il progetto di fattibilita' e'  redatto  sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche preventive dell'interesse archeologico, di  studi
          preliminari  sull'impatto  ambientale  e   evidenzia,   con
          apposito   adeguato   elaborato   cartografico,   le   aree
          impegnate, le relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le
          occorrenti  misure   di   salvaguardia;   deve,   altresi',
          ricomprendere le valutazioni ovvero le  eventuali  diagnosi
          energetiche dell'opera  in  progetto,  con  riferimento  al
          contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
          per la produzione  e  il  recupero  di  energia  anche  con
          riferimento  all'impatto  sul  piano  economico-finanziario
          dell'opera;    indica,    inoltre,    le    caratteristiche
          prestazionali, le specifiche  funzionali,  le  esigenze  di
          compensazioni e  di  mitigazione  dell'impatto  ambientale,
          nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo  le  modalita'
          indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
          da realizzare ad un livello tale  da  consentire,  gia'  in
          sede  di  approvazione   del   progetto   medesimo,   salvo
          circostanze    imprevedibili,    l'individuazione     della
          localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura  nonche'
          delle opere  compensative  o  di  mitigazione  dell'impatto
          ambientale e sociale necessarie. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia   edilizia),   come   modificato
          dall'art. 65-bis della presente legge: 
              "Art. 3. Definizioni degli interventi edilizi 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino la volumetria complessiva degli edifici  e
          non  comportino  modifiche  delle  destinazioni   di   uso.
          Nell'ambito degli interventi di manutenzione  straordinaria
          sono ricompresi anche quelli consistenti nel  frazionamento
          o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione di uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la
          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate
          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,
          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di
          settore; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          168 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 168. Durata delle concessioni 
              1. (Omissis). 
              2. Per  le  concessioni  ultraquinquennali,  la  durata
          massima della concessione  non  puo'  essere  superiore  al
          periodo di tempo necessario al recupero degli  investimenti
          da parte  del  concessionario  individuato  sulla  base  di
          criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del
          capitale  investito,  tenuto   conto   degli   investimenti
          necessari  per  conseguire   gli   obiettivi   contrattuali
          specifici come risultante dal piano  economico-finanziario.
          Gli  investimenti  presi  in  considerazione  ai  fini  del
          calcolo comprendono  quelli  effettivamente  sostenuti  dal
          concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso  di
          concessione.". 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo n. 50 del 2016 e' riportato nelle Note all'art.
          61. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          28-bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 380 del 2001: 
              "Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato 
              1. (Omissis). 
              2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio
          comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli
          obblighi, funzionali al  soddisfacimento  di  un  interesse
          pubblico, che il soggetto attuatore si assume  ai  fini  di
          poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il  quale
          resta la fonte di regolamento degli interessi. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  8  e  9
          dell'articolo 183 del citato decreto legislativo n. 50  del
          2016: 
              "Art. 183. Finanza di progetto 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto  definitivo,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
          al periodo precedente non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
          di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  10,  comma
          1, e 16 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 327 del 2001: 
              "Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi  dai  piani
          urbanistici generali 
              1. Se  la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di
          pubblica utilita' non e'  prevista  dal  piano  urbanistico
          generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo'  essere
          disposto, ove espressamente se ne dia  atto,  su  richiesta
          dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4,  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ovvero   su   iniziativa
          dell'amministrazione   competente   all'approvazione    del
          progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
          programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
          territoriale,  che  in  base  alla   legislazione   vigente
          comporti la variante al piano urbanistico. 
              (Omissis)." 
              "Art. 16. Le modalita' che precedono l'approvazione del
          progetto definitivo 
              1.  Il  soggetto,  anche  privato,  diverso  da  quello
          titolare  del  potere  di  approvazione  del  progetto   di
          un'opera pubblica o di pubblica utilita',  puo'  promuovere
          l'adozione dell'atto  che  dichiara  la  pubblica  utilita'
          dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per
          le espropriazioni il  progetto  dell'opera,  unitamente  ai
          documenti ritenuti rilevanti e ad una  relazione  sommaria,
          la quale indichi la  natura  e  lo  scopo  delle  opere  da
          eseguire,  nonche'  agli   eventuali   nulla   osta,   alle
          autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla
          normativa vigente. 
              2. In ogni caso, lo schema  dell'atto  di  approvazione
          del progetto deve richiamare gli  elaborati  contenenti  la
          descrizione dei terreni e degli edifici di cui e'  prevista
          l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione  e  dei
          confini, nonche', possibilmente,  dei  dati  identificativi
          catastali e con il  nome  ed  il  cognome  dei  proprietari
          iscritti nei registri catastali. 
              3. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  dell'articolo
          15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste
          dal comma 2. 
              4.  Al  proprietario  dell'area  ove  e'  prevista   la
          realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del
          procedimento e del deposito degli atti di cui al  comma  1,
          con  l'indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del
          procedimento. 
              5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore  a
          50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. 
              6. Ai fini dell'approvazione  del  progetto  definitivo
          degli interventi di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.
          443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di
          pubblica utilita' e' comunicato con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20  agosto
          2002, n. 190. 
              7. Se la comunicazione prevista  dal  comma  4  non  ha
          luogo  per  irreperibilita'  o  assenza  del   proprietario
          risultante dai registri catastali, il progetto puo'  essere
          ugualmente approvato. 
              8. Se risulta la morte del  proprietario  iscritto  nei
          registri catastali e non risulta il  proprietario  attuale,
          la comunicazione di cui al comma  4  e'  sostituita  da  un
          avviso,  affisso  per  venti  giorni  consecutivi  all'albo
          pretorio dei comuni interessati e da un  avviso  pubblicato
          su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. 
              9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
          comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. 
              10. Il proprietario e ogni  altro  interessato  possono
          formulare osservazioni al  responsabile  del  procedimento,
          nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
          o dalla pubblicazione dell'avviso. 
              11. Nei casi previsti dall'articolo  12,  comma  1,  il
          proprietario   dell'area,   nel   formulare   le    proprie
          osservazioni, puo' chiedere che  l'espropriazione  riguardi
          anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state
          prese in  considerazione,  qualora  per  esse  risulti  una
          disagevole    utilizzazione    ovvero    siano    necessari
          considerevoli   lavori    per    disporne    una    agevole
          utilizzazione. 
              12.  L'autorita'  espropriante   si   pronuncia   sulle
          osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto
          o in parte delle osservazioni comporta  la  modifica  dello
          schema  del  progetto   con   pregiudizio   di   un   altro
          proprietario che non abbia  presentato  osservazioni,  sono
          ripetute nei suoi confronti le comunicazioni  previste  dal
          comma 4. 
              13.  Se  le  osservazioni  riguardano  solo  una  parte
          agevolmente separabile dell'opera, l'autorita' espropriante
          puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa
          delle determinazioni sulle osservazioni. 
              14. Qualora  nel  corso  dei  lavori  si  manifesti  la
          necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni  o
          altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con  atto
          motivato l'autorita' espropriante integra il  provvedimento
          con cui e'  stato  approvato  il  progetto  ai  fini  della
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'.  Si   applicano   le
          disposizioni dei precedenti commi.". 
              - Il testo dell'articolo 125 dell'allegato 1 annesso al
          citato decreto legislativo n. 104  del  2010  e'  riportato
          nelle note all'art. 61.