Art. 52-bis. Elezione del collegio nazionale dei probiviri I membri effettivi e supplenti del collegio nazionale dei probiviri sono eletti dal consiglio nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato. Ciascun membro del consiglio nazionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti. Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti. Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni. Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti. Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un consiglio nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.