Art. 52-bis. 
            Elezione del collegio nazionale dei probiviri 
 
    I  membri  effettivi  e  supplenti  del  collegio  nazionale  dei
probiviri sono eletti dal consiglio nazionale, a  scrutinio  segreto,
con il metodo del voto limitato. 
    Ciascun membro del  consiglio  nazionale  indica  su  una  scheda
quattro nomi  per  i  membri  effettivi  e  tre  nomi  per  i  membri
supplenti. 
    Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi
e per i membri supplenti. 
    Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o
supplenti da eleggere, i candidati con  maggior  numero  di  voti  in
ciascuna delle due votazioni. 
    Qualora i candidati cosi' eletti  fossero  meno  dei  membri  del
collegio  da  eleggere,  si  procede  a  successive  votazioni,  fino
all'elezione di tutti i membri del collegio previsti. 
    Qualora il numero  dei  membri  (effettivi  piu'  supplenti)  del
collegio si riducesse a meno di 6, occorre  procedere  entro  novanta
giorni alla convocazione di un consiglio nazionale per l'elezione dei
componenti mancanti.