Art. 58-bis. Chiusura organi periferici Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 30, comma 1, il settore adesioni ne da' immediata comunicazione al coordinatore provinciale, il quale provvede nel termine massimo di sei mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene opportuno, propone al comitato provinciale di nominare un delegato comunale. Nessun altro organo del movimento puo' essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 58.