Art. 58-bis. 
                     Chiusura organi periferici 
 
    Qualora in un comune il numero dei soci scenda  sotto  il  minimo
previsto dall'art. 30, comma 1, il settore adesioni ne da'  immediata
comunicazione al coordinatore  provinciale,  il  quale  provvede  nel
termine  massimo  di  sei  mesi  -  se  nel  frattempo  non  si   sia
ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere  il
relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene  opportuno,  propone
al comitato provinciale di nominare un delegato comunale. 
    Nessun altro organo del movimento puo' essere sottoposto a misure
di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura
commissariale di cui all'art. 58.