Art. 59. 
              Sospensione dall'attivita' del movimento 
 
    In  casi  di  particolare  gravita'  il  responsabile   nazionale
organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un  socio
dall'attivita' del movimento. In tal  caso  e'  aperto  d'ufficio  un
procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi  al
collegio dei probiviri  competente.  Il  giudizio  definitivo  dovra'
essere emesso entro 3 mesi  dalla  sospensione.  I  provvedimenti  di
sospensione dovranno essere convalidati dal  comitato  di  presidenza
nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.