Art. 59. Sospensione dall'attivita' del movimento In casi di particolare gravita' il responsabile nazionale organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attivita' del movimento. In tal caso e' aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al collegio dei probiviri competente. Il giudizio definitivo dovra' essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.