Art. 61 
 
 
                   (Eventi sportivi di sci alpino) 
 
  1. Al fine di assicurare la  realizzazione  del  progetto  sportivo
delle finali di coppa del mondo e  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino, che si terranno a  Cortina  d'Ampezzo,  rispettivamente,  nel
marzo 2020 e nel  febbraio  2021,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della  regione  Veneto,
il presidente della provincia di Belluno, il sindaco  del  comune  di
Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole  d'Ampezzo,
e' nominato un commissario con il compito di provvedere al  piano  di
interventi volto: 
  a) alla progettazione e realizzazione di  nuovi  impianti  a  fune,
nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; 
  b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche  viari
diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti  a  fune,  nonche'
all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; 
  c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci  da
discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; 
  d) alla progettazione e realizzazione  delle  opere  connesse  alla
riqualificazione dell'area turistica della provincia di  Belluno,  in
particolare nel  comune  di  Cortina  d'Ampezzo,  anche  mediante  la
creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo  sport,  alla
ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di  somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e  all'attivita'  turistico-ricettiva.   Al
Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza  e  indennita'
comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico
dei relativi interventi. 
  2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario,
nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma  12  e  delle
risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e  dal
comitato organizzatore locale, predispone il piano  degli  interventi
di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti  gia'  approvati  dagli
enti territoriali interessati,  e  lo  trasmette  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e al Ministro  per  lo  sport.  Salva  la  possibilita'  di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il
piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone
la durata e le stime di costo. 
  3.  Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative   di
approvazione  dei  progetti  degli  interventi  previsti  nel   piano
predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni
dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al
Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza  di  servizi,  alla
quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni  dello
Stato e degli altri enti tenuti ad  adottare  atti  di  intesa  o  di
concerto, nonche' a rilasciare pareri,  autorizzazioni,  concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali  e  regionali.
Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalita'  sincrona
e se del caso  in  sede  unificata  a  quella  avente  a  oggetto  la
valutazione di impatto ambientale. I  termini  sono  dimezzati  e  il
commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo  14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.  Eventuali  modifiche  e
integrazioni del piano successive alla convocazione della  conferenza
di  servizi  vengono  trasmesse  dal  commissario  senza  indugio  al
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   al   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al  Ministro  per  lo  sport  e
sottoposte entro dieci giorni da  detta  trasmissione  alla  medesima
conferenza di servizi. 
  4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il
piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto  commissariale
di  approvazione  del  piano  degli  interventi   e   di   ogni   sua
modificazione o integrazione e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sui  siti  internet  istituzionali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per  lo
sport  e  del  Comitato  organizzatore;  sostituisce   ogni   parere,
valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati  necessari
alla  realizzazione  dell'intervento;  puo'  costituire  adozione  di
variante  allo  strumento  urbanistico  comunale.   In   quest'ultima
ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione  espresso  in  sede  di
conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco  che  lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima  seduta
utile. 
  5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi
internazionali  assunti   dall'Italia   e   dei   principi   generali
dell'ordinamento  nazionale,  nonche'  nei   limiti   delle   risorse
stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva  realizzazione
degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma  4,
anche  mediante  ordinanza  contingibile  e  urgente   analiticamente
motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di  quanto  strettamente
necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci. 
  6. La consegna delle opere  previste  dal  piano  degli  interventi
approvato ai sensi del comma  4,  una  volta  sottoposte  a  collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine  del  31  dicembre  2019.  Il
piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo
materiale  o  economico  alla  realizzazione  degli  interventi   del
progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili  al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere  ultimate
oltre detto termine. 
  7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4
sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza,  qualificati  come
di preminente interesse nazionale e  automaticamente  inseriti  nelle
intese istituzionali  di  programma  e  negli  accordi  di  programma
quadro, ai fini  della  individuazione  delle  priorita'  e  ai  fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse  nelle  intese  e
negli accordi stessi. 
  8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo': nel  rispetto
degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione  appaltante
per lo svolgimento di singole procedure di gara  ad  altri  soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli
59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50;  fare
ricorso a una delle forme di partenariato  pubblico  privato  di  cui
agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone
dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio  con  gli
enti territoriali coinvolti. Il commissario puo',  nel  limite  delle
risorse  disponibili  e  comunque  non  oltre  200.000   euro   annui
complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni  a  soggetti
di   alta   e   riconosciuta   professionalita'   nelle    discipline
giuridico-economiche o  ingegneristiche,  con  atto  motivato  e  nel
rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  9. Il commissario nominato ai sensi del comma  1  cessa  dalle  sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel  piano  di  cui  al
comma 4. 
  10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il  commissario
invia alle Camere, al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  al  Ministro  per  lo  sport  una
relazione  sulle  attivita'  svolte,  insieme  alla   rendicontazione
contabile delle spese sostenute. 
  11.  Gli  enti  territoriali  coinvolti  nella  realizzazione   del
progetto, previa  intesa,  mettono  a  disposizione  della  struttura
funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le
risorse  umane  e   strumentali   occorrenti   per   lo   svolgimento
dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 1,  oltre  alle  risorse  rese
disponibili dal comitato  organizzatore,  dal  fondo  dei  comuni  di
confine, dalla regione Veneto,  dalla  provincia  di  Belluno  e  dal
comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di
euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  13. Sempre al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione  del
progetto sportivo delle finali di coppa del mondo  e  dei  campionati
mondiali  di  sci  alpino,  che  si  terranno  a  Cortina   d'Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro
tempore della societa' ANAS S.p.a. e'  nominato  commissario  per  la
individuazione, progettazione e  tempestiva  esecuzione  delle  opere
connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia  di
Belluno, di competenza della medesima societa'.  Al  Commissario  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  e   indennita'   comunque
denominate. Gli eventuali rimborsi spese  sono  posti  a  carico  dei
relativi interventi. 
  14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al
comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa'  ANAS  S.p.a.,
delle amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli
altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  15. Il commissario di cui al comma 13,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano  degli
interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle  relative
connessioni con la viabilita' locale, da  trasmettere  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e al Ministro per lo  sport.  Il  piano  contiene  la
descrizione di ciascun  intervento  con  la  relativa  previsione  di
durata e  l'indicazione  delle  singole  stime  di  costo,  salva  la
possibilita'  di  rimodulazione  e  integrazione,  nei  limiti  delle
risorse disponibili. 
  16.  Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative  di
approvazione  dei  progetti  degli  interventi  previsti  nel   piano
predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le  disposizioni  dei
commi 3 e 4. 
  17. All'esito della conferenza di servizi, il  commissario  approva
il  piano  degli  interventi   con   proprio   decreto.   I   decreti
commissariali di approvazione del piano degli interventi  e  di  ogni
sua modificazione  o  integrazione  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet  istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro  per
lo Sport e della societa' ANAS S.p.a. 
  18. Nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti  delle  risorse  stanziate,  il  commissario
esercita i poteri  sostitutivi  di  cui  al  comma  5  per  risolvere
eventuali situazioni  o  eventi  ostativi  alla  realizzazione  degli
interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17. 
  19.  Soggetto  attuatore  degli  interventi  contenuti  nel   piano
approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che  svolge  funzioni
di stazione appaltante. 
  20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma
17 sono dichiarati di pubblica utilita'  e  di  urgenza,  qualificati
come  di  preminente  interesse  nazionale  e  sono   automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli  accordi  di
programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita'  e  ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle  intese
e negli accordi stessi. 
  21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa  dalle  sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel  piano  di  cui  al
comma 17. La consegna delle opere, una volta  sottoposte  a  collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. 
  22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque  non
oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle
Camere,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al  Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministro per lo Sport una  relazione  sulle  attivita'
svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. 
  23. La realizzazione del piano di cui al comma  17  e'  eseguita  a
valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di  programma
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa'  ANAS  S.p.a.  e  sulle  risorse   disponibili   autorizzate
dall'articolo 1, comma 604,  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Il
Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali  temporanee
esigenze finanziarie, puo'  provvedere  in  via  di  anticipazione  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano  approvato  ai  sensi
del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di  cui  al  comma  17,  in
quanto  stazioni  appaltanti,  sono  competenti  per   le   procedure
espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta'
privata  nel  territorio  della  regione  Veneto,  preordinati   alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente  articolo.  Essi
hanno  la  facolta'  di  procedere  all'occupazione   temporanea   e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili  di  proprieta'
privata attigui  a  quelli  essenziali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti nei  piani  di  cui  ai  commi  4  e  17  qualora
l'occupazione si renda necessaria  a  integrare  le  finalita'  delle
infrastrutture e  degli  impianti  stessi  ovvero  a  soddisfarne  le
prevedibili e ragionevoli esigenze  future.  Le  stazioni  appaltanti
esercitano tale facolta' anche nel  caso  in  cui  l'occupazione  sia
necessaria  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  temporanee  e
l'allestimento  di  impianti  funzionali   allo   svolgimento   delle
attivita' sportive.  La  suddetta  facolta'  e'  esercitata  mediante
decreto, che determina altresi' in via provvisoria le  indennita'  di
occupazione  spettanti  ai  proprietari,  determinandola   ai   sensi
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili,  secondo  le  risultanze
catastali, e' notificato  almeno  quindici  giorni  prima  un  avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in  cui  e'
prevista  l'esecuzione   del   decreto   che   impone   l'occupazione
temporanea;  entro  lo  stesso  termine,  il   suddetto   avviso   e'
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del  comune  o  dei
comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali
dei medesimi  enti.  In  caso  di  irreperibilita'  del  proprietario
dell'immobile la pubblicazione ha valore  di  avvenuta  notifica.  Le
indennita' di occupazione  e  di  espropriazione  fanno  carico  alle
stazioni appaltanti  nella  misura  definitivamente  accertata  anche
all'esito di eventuali controversie giudiziarie. 
  25. Al termine delle manifestazioni sportive di  svolgimento  delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le
opere in attuazione del piano degli interventi  di  cui  al  comma  4
restano acquisite al patrimonio della regione Veneto  o  degli  altri
enti locali  territorialmente  competenti.  Le  opere  realizzate  in
attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui
al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a. 
  26. Le  imprese  affidatarie  dei  lavori  di  realizzazione  degli
interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17,  ferme  tutte
le  garanzie  e  le  coperture  assicurative  previste  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate  a  costituire  una
ulteriore garanzia, da  prestare  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei  lavori,
destinata a garantirne l'ultimazione entro  il  termine  fissato  dal
bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
  27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati
ai sensi dei commi 4  e  17,  alle  procedure  di  espropriazione,  a
esclusione di quelle relative alla  determinazione  delle  indennita'
espropriative,  alle  procedure  di  progettazione,  approvazione   e
realizzazione degli interventi individuati  negli  stessi  piani,  si
applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104;  dette
controversie sono devolute alla  competenza  funzionale  inderogabile
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.