Art. 26 
 
 
                          Utilizzo nel sito 
 
  1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attivita' di scavo
di cui all'articolo 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica  e'
sempre consentito a condizione che sia garantita la conformita'  alle
concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione
d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle
terre e rocce da scavo sia inserito all'interno  di  un  progetto  di
bonifica approvato, si applica  quanto  previsto  dall'articolo  242,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le terre e rocce  da  scavo  non  conformi  alle  concentrazioni
soglia di contaminazione o ai valori  di  fondo,  ma  inferiori  alle
concentrazioni soglia di rischio,  possono  essere  utilizzate  nello
stesso sito alle seguenti condizioni: 
    a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli  242  o
252  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   mediante
convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e  rocce  da
scavo  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di   rischio   sono
riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di  rischio
e nel rispetto del modello concettuale  preso  come  riferimento  per
l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non e'  consentito  l'impiego
di terre e rocce da scavo  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di
rischio in sub-aree nelle quali e' stato accertato il rispetto  delle
concentrazioni soglia di contaminazione; 
    b) qualora ai fini del calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di
rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di
lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce  da  scavo  e'
consentito solo nel rispetto delle  condizioni  e  delle  limitazioni
d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio  da
parte dell'autorita' competente. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per  il  testo  dell'art.  242,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda  nelle  note  all'art.
          11. 
              - Si riporta il testo dell'art. 252, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di
          interesse  nazionale,  ai   fini   della   bonifica,   sono
          individuabili in relazione alle caratteristiche  del  sito,
          alle quantita' e pericolosita' degli  inquinanti  presenti,
          al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente   circostante   in
          termini di  rischio  sanitario  ed  ecologico,  nonche'  di
          pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree  e
          territori, compresi i corpi idrici, di  particolare  pregio
          ambientale; 
              b)  la  bonifica  deve  riguardare  aree  e   territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
              c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
              d) l'impatto socio economico causato  dall'inquinamento
          dell'area deve essere rilevante; 
              e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
              f) gli interventi da  attuare  devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
              f-bis)  l'insistenza,  attualmente  o  in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
              2-bis. Sono in ogni  caso  individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
          comuni, le province, le regioni e gli  altri  enti  locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di  cui  all'art.  242  dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, sentito il Ministero delle attivita'  produttive.
          Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto  superiore  per
          la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  delle
          Agenzie regionali per  la  protezione  dell'ambiente  delle
          regioni interessate e dell'Istituto  superiore  di  sanita'
          nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta procedure semplificate  per  le  operazioni  di
          bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.  E.A.  nonche'  di  altri  soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare puo'  autorizzare  in  via
          provvisoria, su richiesta dell'interessato,  ove  ricorrano
          motivi  d'urgenza  e  fatta  salva   l'acquisizione   della
          pronuncia   positiva   del   giudizio   di   compatibilita'
          ambientale,  ove  prevista,  l'avvio  dei  lavori  per   la
          realizzazione dei relativi interventi di bonifica,  secondo
          il   progetto   valutato   positivamente,   con   eventuali
          prescrizioni, dalla conferenza  di  servizi  convocata  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli  effetti  di
          cui all'art. 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area.».