Art. 28 
 
           Disposizioni transitorie per scorte commerciali 
 
  1. I  detentori  di  scorte  commerciali  di  esemplari  di  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale  acquisiti  prima
della  loro  iscrizione   nell'elenco   dell'Unione   o   nell'elenco
nazionale, sono autorizzati a  tenerli  e  trasportarli  a  scopo  di
vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui
all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni  dalla  suddetta
iscrizione. 
  2. Entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  delle  specie  negli
elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero  e
alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario  degli
esemplari  vivi  o  di  loro  parti  riproducibili,  il  luogo  e  le
condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari  medesimi  e
le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito. 
  3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi  a  utilizzatori
non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di
un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche
invasive di cui al comma 1, purche'  gli  esemplari  siano  tenuti  e
trasportati in confinamento e siano state prese  tutte  le  opportune
misure per evitarne la fuga  e  la  riproduzione.  La  vendita  e  il
trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non  commerciali  sono
comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non  commerciali  che  sono
entrati in possesso di esemplari vivi ai  sensi  del  presente  comma
possono successivamente affidare gli  stessi  esemplari  a  strutture
pubbliche o private autorizzate, anche estere. 
  4. Il Ministero puo' disporre i controlli previsti all'articolo 13,
al fine di verificare l'impossibilita' di fuoriuscita. 
  5. Nel caso in cui la struttura o la  modalita'  di  trasporto  non
siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e  il  Ministero
ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 
  6. Le autorizzazioni per le specie di  acquacoltura  rilasciate  ai
sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007  si  intendono
revocate al termine di due anni dall'iscrizione  della  specie  negli
elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata  indicata  nelle
stesse una durata superiore. 
  7. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione
di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente
articolo. 
 
          Note all'art. 28: 
              Il regolamento (CE) n. 708/2007,  relativo  all'impiego
          in acquacoltura di specie esotiche e di  specie  localmente
          assenti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2007, n.  L
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