Art. 43 
 
                    Trattamento illecito di dati 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad  altri  un
danno, procede al trattamento di  dati  personali  in  violazione  di
quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, e'  punito,  se  dal  fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei  mesi
o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei  dati,  con
la reclusione da sei mesi a due anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad  altri  un
danno, procede al trattamento di  dati  personali  in  violazione  di
quanto disposto dall'articolo  7  o  dall'articolo  8,  comma  4,  e'
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.