Art. 128 
 
Salvaguardia del credito di cui all'articolo  13,  comma  1-bis,  del
  Tuir, ovvero del trattamento  integrativo  di  cui  all'articolo  1
  della legge 2 aprile 2020, n. 21 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma
1-bis, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1  del  decreto  legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda  calcolata  sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del  lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
  2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui  il  lavoratore  fruisce  delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli  da  19  a  22  del
decreto-legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto  d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
          13 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 13 - Altre detrazioni 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  rapportata  al
          periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
              b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
              c) 978 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro. 
              1-bis. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
          5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione
          della pressione fiscale sul lavoro dipendente): 
              «Art. 1 - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro
          dipendente e assimilati 
              1. Nelle more  di  una  revisione  degli  strumenti  di
          sostegno al reddito, qualora  l'imposta  lorda  determinata
          sui redditi di cui agli  articoli  49,  con  esclusione  di
          quelli indicati nel comma 2, lettera a),  e  50,  comma  1,
          lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sia
          di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
          sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, e'
          riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo,
          che non concorre alla formazione del  reddito,  di  importo
          pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a  decorrere
          dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e'  superiore
          a 28.000 euro. 
              2. Il trattamento integrativo di  cui  al  comma  1  e'
          rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni
          rese dal 1° luglio 2020. 
              3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, riconoscono in via automatica il  trattamento
          integrativo  di  cui  al  comma  1  ripartendolo   fra   le
          retribuzioni erogate a  decorrere  dal  1°  luglio  2020  e
          verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
          Qualora in tale sede il trattamento integrativo di  cui  al
          comma 1 si  riveli  non  spettante,  i  medesimi  sostituti
          d'imposta provvedono  al  recupero  del  relativo  importo,
          tenendo   conto   dell'eventuale   diritto    all'ulteriore
          detrazione di cui  all'articolo  2.  Nel  caso  in  cui  il
          predetto importo superi 60 euro, il recupero  dello  stesso
          e' effettuato in otto rate  di  pari  ammontare  a  partire
          dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 
              4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato
          per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo  di
          cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione  di
          cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,
          n. 241.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  49  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art. 49 - Redditi di lavoro dipendente 
              1.  Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli   che
          derivano da rapporti aventi per oggetto la  prestazione  di
          lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
          direzione di altri, compreso il lavoro a  domicilio  quando
          e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
              a) le pensioni di ogni genere e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; 
              b) le somme di cui  all'art.  429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile.» 
              - Il testo degli articoli da 19 a 22 del citato decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 60. 
              - Il testo degli articoli 23 e 25  del  citato  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi nelle Note all'art. 72.