Art. 139 
 
Rafforzamento  delle   attivita'   di   promozione   dell'adempimento
  spontaneo da parte dei  contribuenti  e  orientamento  dei  servizi
  offerti dalle agenzie fiscali a  seguito  dell'emergenza  sanitaria
  derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 
 
  1. Per favorire il  rafforzamento  delle  attivita'  di  promozione
dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali  da  parte  dei
contribuenti anche alla luce del necessario  riassetto  organizzativo
dell'amministrazione   finanziaria   a   seguito   della   situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro  dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo  59,  comma  2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  stabiliscono  per  le
agenzie  fiscali,  a  decorrere  dal  triennio  2020-2022,  specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza  e  consulenza
offerti ai  contribuenti,  favorendone  ove  possibile  la  fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali  ai
cittadini ed alle imprese. A tal  fine,  a  decorrere  dall'attivita'
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre  2015,
n. 157, e  in  deroga  a  quanto  ivi  previsto  sulle  modalita'  di
riscontro del gettito  incassato,  per  le  attivita'  di  promozione
dell'adempimento spontaneo degli  obblighi  fiscali  e  di  controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio  dello
Stato  connesso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nelle
convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Analogamente,  a  decorrere  dalle  attivita'
2020, per  la  determinazione  delle  quote  di  risorse  correlabili
all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12,  comma  1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto  del  recupero  di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle  attivita'
di promozione  dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle  convenzioni
di cui all'articolo 59,comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
  2. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 59  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 59 Rapporti con le agenzie fiscali 
              1. Omissis 
              2. Il Ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
              a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
              b) le direttive generali sui criteri della gestione  ed
          i vincoli da rispettare; 
              c) le strategie per il miglioramento; 
              d) le risorse disponibili; 
              e) gli indicatori ed  i  parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157  (Misure  per
          la revisione  della  disciplina  dell'organizzazione  delle
          agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo  9,  comma  1,
          lettera h), della Legge 11 marzo 2014, n. 23): 
              «Art. 1 Disposizioni  in  materia  di  riorganizzazione
          delle agenzie fiscali 
              1. - 6. Omissis 
              7. All'esito positivo delle  verifiche  effettuate  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior  gettito
          incassato  con  riferimento  all'ultimo  anno  consuntivato
          connesso al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nelle
          convenzioni di cui al comma 1, sulla base di  strumenti  di
          monitoraggio e di riscontro del  suddetto  maggior  gettito
          derivante dall'attivita' volta a  promuovere  l'adempimento
          spontaneo  degli  obblighi  fiscali  e  dell'attivita'   di
          controllo fiscale,  ivi  compreso,  ove  disponibile  e  in
          relazione  ai  dati  pertinenti,   il   rapporto   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge  11  marzo
          2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei  risparmi
          di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
          disconoscimento in via definitiva di richieste di  rimborsi
          o di  crediti  d'imposta,  gli  stanziamenti  iscritti  nei
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze sono integrati  con  apposito
          provvedimento  in  corso   di   gestione   per   la   quota
          incentivante di cui all'articolo 59, comma 4,  lettera  c),
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nel
          rispetto   del   vincolo   di    neutralita'    finanziaria
          relativamente al  previgente  sistema.  In  forza  di  tale
          vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno  2016
          l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
          degli importi assegnati nel triennio precedente a  ciascuna
          agenzia in applicazione del citato articolo  59,  comma  4,
          lettera c), del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
          dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge  28  marzo
          1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma
          165, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni.  In  relazione  al  vincolo  di  neutralita'
          finanziaria   relativamente   al   previgente   sistema   e
          subordinatamente  alla  realizzazione  degli  strumenti  di
          monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di
          avere applicazione per le agenzie fiscali, con  riferimento
          all'attivita' svolta a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  le
          disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79
          del 1997  riguardanti  l'assegnazione  di  risorse  per  il
          potenziamento dell'amministrazione economica e  finanziaria
          e  per  la  corresponsione   di   compensi   al   personale
          dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
          12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita'  delle
          agenzie fiscali destinata al  fondo  di  assistenza  per  i
          finanzieri, al fondo di previdenza  per  il  personale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  al  potenziamento
          ed    alla     copertura     di     oneri     indifferibili
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria  e  del   Corpo
          della  Guardia  di  Finanza  nonche'  quanto  previsto  dal
          medesimo  articolo  in  relazione  all'incentivazione   del
          personale del Ministero dell'economia e delle  finanze  cui
          continua   a   provvedersi    annualmente    con    decreto
          ministeriale. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          5, commi da 11 a 11-quinquies,del decreto-legge n.  95  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
          2012,  nelle  more  dei   rinnovi   contrattuali   previsti
          dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011,  n.
          141,  i  sistemi  di  misurazione   e   valutazione   della
          performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e  i
          criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione  del
          trattamento  accessorio  collegato  alla  performance   del
          personale  dipendente  sono  verificati  nel  quadro  delle
          convenzioni di cui al comma 1. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 28 maggio 1997,  n.  140  (Misure
          urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica): 
              «Art.   12   Disposizioni    per    il    potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria   delle   attivita'   di
          contrasto dell'evasione 
              1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sulla
          base delle somme riscosse in via definitiva correlabili  ad
          attivita' di  controllo  fiscale,  dei  risparmi  di  spesa
          conseguenti  a  controlli  che   abbiano   determinato   il
          disconoscimento in via definitiva di richieste di  rimborsi
          o di crediti d'imposta, delle maggiori  entrate  realizzate
          con la vendita degli immobili  dello  Stato  effettuata  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 99, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa  per
          interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
          bilancio e connessi con la gestione della tesoreria  e  del
          debito  pubblico  e  con  l'attivita'  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'andamento della finanza  pubblica  e  dei
          flussi di bilancio per  il  perseguimento  degli  obiettivi
          programmatici, determina  con  proprio  decreto  le  misure
          percentuali da applicare su ciascuna di tali  risorse,  per
          l'amministrazione economica e  per  quella  finanziaria  in
          relazione a quelle di rispettiva competenza, per  gli  anni
          2004 e 2005, per le finalita' di cui al comma 2  e  per  il
          potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria,
          in misura tale  da  garantire  la  neutralita'  finanziaria
          rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006,
          le predette  percentuali  sono  determinate  ogni  anno  in
          misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello
          di risorse non superiore a quello assegnato  per  il  2004,
          ridotto del 10 per cento. 
              Omissis.»