Art. 143 
 
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta  di
                  bollo sulle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 12-novies, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  alle
fatture  inviate  dal  1°  gennaio  2021  attraverso  il  sistema  di
interscambio di cui al citato articolo 1,  commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
57  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          12-novies del citato decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 novies Imposta di bollo virtuale sulle fatture
          elettroniche 
              1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 2, del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 17  giugno  2014,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base
          ai  dati  indicati  nelle  fatture   elettroniche   inviate
          attraverso il sistema di interscambio di  cui  all'articolo
          1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
          l'Agenzia delle entrate integra le fatture che  non  recano
          l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di  cui
          all'ultimo  periodo  del  citato  articolo  6,   comma   2,
          avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in  cui  i
          dati  indicati  nelle  fatture   elettroniche   non   siano
          sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo  precedente,
          restano applicabili le disposizioni di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In
          caso  di  ritardato,  omesso  o  insufficiente  versamento,
          l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al  contribuente   con
          modalita'  telematiche  l'ammontare   dell'imposta,   della
          sanzione amministrativa dovuta ai sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,
          ridotta ad un terzo, nonche' degli  interessi  dovuti  fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione; se  il  contribuente
          non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
          dovute  entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
          Le disposizioni di cui al presente articolo,  si  applicano
          alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2021  attraverso  il
          sistema di interscambio di cui al citato articolo 1,  commi
          211 e 212, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          adottate le disposizioni di attuazione del presente  comma,
          ivi comprese le procedure per il recupero  dell'imposta  di
          bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui  al
          terzo periodo. Le  amministrazioni  interessate  provvedono
          alle attivita' relative all'attuazione del  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.»