Art. 145 
 
Sospensione  della  compensazione  tra  credito  d'imposta  e  debito
                          iscritto a ruolo 
 
  1. Nel 2020, in sede di erogazione  dei  rimborsi  fiscali  non  si
applica la compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il  debito
iscritto a  ruolo  prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602: 
              «Art.   28-ter   Pagamento    mediante    compensazione
          volontaria con crediti d'imposta 
              1. In sede di  erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,
          l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
          iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette  in  via
          telematica   apposita   segnalazione    all'agente    della
          riscossione  che  ha  in  carico  il  ruolo,   mettendo   a
          disposizione  dello  stesso,  sulla  contabilita'  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
          del dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze
          in  data  1°  febbraio  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  28  del  4  febbraio  1999,  le   somme   da
          rimborsare. 
              2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
          della riscossione notifica all'interessato una proposta  di
          compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il   debito
          iscritto a  ruolo,  sospendendo  l'azione  di  recupero  ed
          invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
          intende accettare tale proposta. 
              3. In caso di  accettazione  della  proposta,  l'agente
          della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
          riversa ai sensi dell'articolo  22  comma  1,  del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  entro  i   limiti
          dell'importo    complessivamente    dovuto    a     seguito
          dell'iscrizione a ruolo. 
              4. In caso di rifiuto  della  predetta  proposta  o  di
          mancato  tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano  gli
          effetti della sospensione di cui  al  comma  2  e  l'agente
          della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia
          delle   entrate   che   non    ha    ottenuto    l'adesione
          dell'interessato alla proposta di compensazione. 
              5. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese vive sostenute per la notifica  dell'invito  di
          cui al comma 2,  nonche'  un  rimborso  forfetario  pari  a
          quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
          n. 567, maggiorato del cinquanta  per  cento,  a  copertura
          degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
          attinenti la proposta di compensazione. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono   approvate   le   specifiche   tecniche   di
          trasmissione dei flussi informativi previsti  dal  presente
          articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione  e
          di  rendicontazione  delle  somme  che   transitano   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese
          previsti dal comma 5.»