Art. 149 
 
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito  di  atti  di
  accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e  liquidazione
  e di recupero dei crediti d'imposta 
 
  1. Sono prorogati al 16 settembre  2020  i  termini  di  versamento
delle somme dovute a seguito di: 
    a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
    b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo
48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    c) accordo  di  mediazione  ai  sensi  dell'articolo  17-bis  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione  della  rendita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo  1988,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
    e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti  di
locazione  e  di  contratti  diversi  ai  sensi   dell'articolo   10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131; 
    f) atti di recupero ai sensi dell'articolo  1,  comma  421  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  dei  tributi  di
cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni  e  donazioni  approvato  con
decreto legislativo  31  ottobre  1990  n.  346,  dell'imposta  sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva  sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui  alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si  applica  con  riferimento  agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento  scadono  nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
  3. E' prorogato al 16 settembre  2020  il  termine  finale  per  la
notifica  del  ricorso  di  primo  grado  innanzi  alle   Commissioni
tributarie relativo  agli  atti  di  cui  al  comma  1  e  agli  atti
definibili ai sensi  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli  atti  rateizzabili  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli  in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma  3,  nonche'
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
  5. I versamenti prorogati dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a  decorrere  dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione  fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese. 
  6. Non si procede al  rimborso  delle  somme  di  cui  al  presente
articolo versate nel periodo di proroga. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in
          materia di accertamento con  adesione  e  di  conciliazione
          giudiziale): 
              «Art. 7 Atto di accertamento con adesione 
              1. L'accertamento con  adesione  e'  redatto  con  atto
          scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
          e dal capo dell'ufficio o da  un  suo  delegato.  Nell'atto
          sono  indicati,  separatamente  per  ciascun  tributo,  gli
          elementi e la motivazione su cui la definizione  si  fonda,
          nonche'  la  liquidazione  delle  maggiori  imposte,  delle
          sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
          forma rateale. 
              1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare  da  un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni[, ovvero, quando la procura e' rilasciata  ad
          un funzionario di un centro  di  assistenza  fiscale,  essa
          deve  essere  autenticata  dal  responsabile  del  predetto
          centro]. 
              1-ter. Fatte salve le previsioni  di  cui  all'articolo
          9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta'  di
          chiedere che siano computate in  diminuzione  dai  maggiori
          imponibili le perdite di cui al quarto comma  dell'articolo
          42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
          importo.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  17-bis,  48  e
          48-bis del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
          546: 
              «Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione 
              1. Per  le  controversie  di  valore  non  superiore  a
          cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
          un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione  con
          rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
          cui  al  periodo  precedente  e'  determinato  secondo   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo   12,   comma   2.   Le
          controversie   di   valore   indeterminabile    non    sono
          reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo  2,
          comma 2, primo periodo. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dalla   mediazione   i   tributi
          costituenti   risorse   proprie   tradizionali    di    cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),  della  decisione
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. 
              2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
          termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro  il
          quale deve essere conclusa la procedura di cui al  presente
          articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
          nel periodo feriale. 
              3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del
          ricorrente decorre dalla scadenza del  termine  di  cui  al
          comma 2. Se la Commissione rileva che  la  costituzione  e'
          avvenuta in data  anteriore  rinvia  la  trattazione  della
          causa per consentire l'esame del reclamo. 
              4.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, provvedono all'esame del reclamo e della  proposta  di
          mediazione mediante apposite strutture diverse ed  autonome
          da quelle che curano l'istruttoria degli atti  reclamabili.
          Per gli altri enti impositori la  disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la
          propria struttura organizzativa. 
              5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il
          reclamo  o  l'eventuale  proposta  di  mediazione,  formula
          d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
          incertezza  delle  questioni  controverse,  al   grado   di
          sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
          dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
          anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
          base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
          redditi. 
              6.  Nelle  controversie  aventi  ad  oggetto  un   atto
          impositivo o di riscossione, la  mediazione  si  perfeziona
          con il versamento, entro il termine di venti  giorni  dalla
          data di sottoscrizione dell'accordo  tra  le  parti,  delle
          somme dovute ovvero della prima  rata.  Per  il  versamento
          delle somme dovute  si  applicano  le  disposizioni,  anche
          sanzionatorie, previste  per  l'accertamento  con  adesione
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218. Nelle controversie aventi per oggetto la  restituzione
          di somme la mediazione si perfeziona con la  sottoscrizione
          di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
          termini e le modalita' di pagamento. L'accordo  costituisce
          titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 
              7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
          del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
          Sulle somme dovute a titolo di contributi  previdenziali  e
          assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. 
              8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute  in
          base all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla
          scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando  che
          in caso di mancato perfezionamento  della  mediazione  sono
          dovuti  gli  interessi   previsti   dalle   singole   leggi
          d'imposta. 
              9. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche agli  agenti  della
          riscossione  ed  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446. 
              10.  Il  presente  articolo   non   si   applica   alle
          controversie di cui all'articolo 47-bis.» 
              «Art. 48 Conciliazione fuori udienza 
              1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono  un
          accordo   conciliativo,   presentano   istanza    congiunta
          sottoscritta  personalmente  o   dai   difensori   per   la
          definizione totale o parziale della controversia. 
              2.  Se  la  data  di  trattazione  e'  gia'  fissata  e
          sussistono le condizioni di ammissibilita', la  commissione
          pronuncia  sentenza  di  cessazione   della   materia   del
          contendere.  Se  l'accordo  conciliativo  e'  parziale,  la
          commissione dichiara con ordinanza la  cessazione  parziale
          della materia  del  contendere  e  procede  alla  ulteriore
          trattazione della causa. 
              3. Se la data di trattazione non e'  fissata,  provvede
          con decreto il presidente della sezione. 
              4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
          dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate  le
          somme dovute con i termini e  le  modalita'  di  pagamento.
          L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
          dovute all'ente impositore e per il pagamento  delle  somme
          dovute al contribuente.» 
              «Art. 48-bis Conciliazione in udienza 
              1. Ciascuna parte entro il termine di cui  all'articolo
          32, comma 2, puo' presentare istanza per  la  conciliazione
          totale o parziale della controversia. 
              2.  All'udienza  la  commissione,  se   sussistono   le
          condizioni  di  ammissibilita',  invita   le   parti   alla
          conciliazione  rinviando  eventualmente   la   causa   alla
          successiva  udienza  per  il  perfezionamento  dell'accordo
          conciliativo. 
              3. La conciliazione si perfeziona con la redazione  del
          processo verbale nel quale sono indicate  le  somme  dovute
          con i termini e le  modalita'  di  pagamento.  Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute all'ente impositore e per il pagamento  delle  somme
          dovute al contribuente. 
              4. La commissione dichiara  con  sentenza  l'estinzione
          del giudizio per cessazione della materia del contendere.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
          materia tributaria nonche'  per  la  semplificazione  delle
          procedure di accatastamento degli immobili urbani): 
              «Art. 12 Domande di voltura 
              1. Le disposizioni del comma  4  dell'articolo  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e del quinto comma dell'articolo 26  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  637,
          aggiunto con l' articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n.
          880, si applicano anche ai trasferimenti  di  fabbricati  o
          della nuda proprieta', nonche'  ai  trasferimenti  ed  alle
          costituzioni di diritti reali di  godimento  sugli  stessi,
          dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la
          formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.
          1142 ma non ancora iscritti al catasto edilizio urbano  con
          attribuzione  di  rendita.  Il  contribuente  e'  tenuto  a
          dichiarare nell'atto o nella dichiarazione  di  successione
          di  volersi  avvalere  delle  disposizioni   del   presente
          articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 650, deve essere allegata  specifica  istanza  per
          l'attribuzione di rendita catastale  nella  quale  dovranno
          essere indicati oltre che gli  estremi  dell'atto  o  della
          dichiarazione di successione cui si riferisce anche  quelli
          relativi all'individuazione catastale  dell'immobile  cosi`
          come riportati nell'atto  medesimo;  la  domanda  non  puo`
          essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
          essere rilasciata ricevuta in  duplice  esemplare,  che  il
          contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
          registro, entro sessanta giorni dalla  data  di  formazione
          dell'atto pubblico,  o  di  registrazione  della  scrittura
          privata, ovvero dalla data di  pubblicazione  o  emanazione
          degli atti giudiziari, ovvero dalla data  di  presentazione
          della dichiarazione di successione;  l'ufficio  restituisce
          un  esemplare  della   ricevuta   attestandone   l'avvenuta
          produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
          nei termini, l'ufficio procede ai sensi  dell'articolo  52,
          comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e  dell'articolo
          26,  primo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 
              2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi  dalla
          data in cui e' stata pesentata la domanda di voltura,  sono
          tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale
          ha avuto luogo la registrazione, un  certificato  catastale
          attestante  l'avvenuta  iscrizione  con   attribuzione   di
          rendita. 
              2-bis. Per le  unita'  immobiliari  urbane  oggetto  di
          denuncia  in  catasto  con  modalita'  conformi  a   quelle
          previste dal regolamento  di  attuazione  dell'articolo  2,
          commi 1 quinquies  ed  1  septies,  del  decreto  legge  23
          gennaio 1993, n. 16 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75 la disposizione di cui al  primo
          periodo del  comma  1  si  applica,  con  riferimento  alla
          rendita proposta, alla sola condizione che il  contribuente
          dichiari nell'atto di volersi avvalere  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
          o emanati e alle scritture private autenticate a  decorrere
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          nonche' alle scritture private non  autenticate  presentate
          per la registrazione e  alle  successioni  aperte  da  tale
          data. 
              3-bis. Agli effetti  dell'INVIM  non  e'  sottoposto  a
          rettifiche il valore iniziale degli  immobili  iscritti  in
          catasto con  attribuzione  di  rendita,  se  dichiarato  in
          misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il  reddito
          dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a  80
          volte il reddito risultante in catasto,  aggiornati  con  i
          coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte  sul  reddito
          per l'anno di  riferimento  del  valore  iniziale,  ne`  e'
          sottoposto a rettifica il valore della  nuda  proprieta'  e
          dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
          misura non superiore a quella  determinata  sulla  suddetta
          base agli effetti dell'imposta di registro  e  dell'imposta
          di  successione.  La  disposizione  si  applica  anche  con
          riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643 e successive modificazioni, verificatisi  anteriormente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto sempreche' l'accertamento  del  valore
          iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data. 
              3 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge  17
          dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente: 
              "1-bis. Le disposizioni  previste  dall'articolo  8  si
          applicano anche alle successioni apertesi e alle  donazioni
          poste in essere anteriormente al  1  luglio  1986,  per  le
          quali non sia gia' intervenuto il  definitivo  accertamento
          del valore imponibile. Se  il  valore  risulta  dichiarato,
          entro il 30 giugno  1986,  in  misura  inferiore  a  quella
          risultante dalla applicazione del suddetto  articolo  8,  i
          contribuenti  possono,  senza  applicazione  di   sanzioni,
          adeguare il valore dichiarato  a  quello  risultante  dalla
          applicazione  dei  moltiplicatori  ai   redditi   catastali
          aggiornati con  i  coefficienti  stabiliti  per  l'anno  di
          apertura della successione  o  di  registrazione  dell'atto
          relativamente alle successioni apertesi  o  alle  donazioni
          registrate anteriormente al 1 gennaio  1986  e  con  quelli
          stabiliti per l'anno 1985  relativamente  alle  successioni
          apertesi o alle donazioni registrate nel 1986  prima  della
          pubblicazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131.  A
          tal fine deve essere presentata all'ufficio  del  registro,
          entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa". 
              3  quater.  La  disposizione   del   comma   3-ter   e'
          applicabile  sempreche'  l'accertamento  non  sia  divenuto
          definitivo alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta di registro): 
              «Art. 52 Rettifica del valore degli  immobili  e  delle
          aziende 
              1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di  cui
          ai commi 3 e 4 dell'articolo  51  hanno  un  valore  venale
          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
          provvede  con  lo  stesso  atto  alla  rettifica   e   alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni. 
              2.  L'avviso  di  rettifica  e  di  liquidazione  della
          maggiore imposta deve contenere  l'indicazione  del  valore
          attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
          degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai  quali  e'
          stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
          del calcolo della maggiore  imposta,  nonche'  dell'imposta
          dovuta in caso di presentazione del ricorso. 
              2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve   indicare   i
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato. Se la motivazione fa riferimento ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  contribuente,  questo
          deve essere allegato all'atto che lo  richiama,  salvo  che
          quest'ultimo non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.
          L'accertamento  e'  nullo  se   non   sono   osservate   le
          disposizioni di cui al presente comma. 
              3. L'avviso e' notificato nei  modi  stabiliti  per  le
          notificazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  dagli
          ufficiali giudiziari, da messi speciali  autorizzati  dagli
          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 
              4. Non sono sottoposti  a  rettifica  il  valore  o  il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione  di  rendita,   dichiarato   in   misura   non
          inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito
          dominicale risultante in catasto e,  per  i  fabbricati,  a
          cento volte il reddito risultante  in  catasto,  aggiornati
          con i coefficienti stabiliti per le  imposte  sul  reddito,
          ne` i valori o corrispettivi della nuda  proprieta'  e  dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma degli articoli 47 e 48. Ai  fini  della  disposizione
          del presente comma le modifiche dei coefficienti  stabiliti
          per le imposte sui  redditi  hanno  effetto  per  gli  atti
          pubblici formati, per le scritture  private  autenticate  e
          gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo  quinto
          giorno successivo a quello  di  pubblicazione  dei  decreti
          previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per  le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione da tale data. La  disposizione  del  presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria. 
              5. I moltiplicatori di  settantacinque  e  cento  volte
          possono essere modificati, in caso di sensibili  divergenze
          dai valori di  mercato,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  Le  modifiche
          hanno  effetto  per  gli  atti  pubblici  formati,  per  le
          scritture  private  autenticate  e  gli   atti   giudiziari
          pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo  a
          quello  di  pubblicazione  del  decreto  nonche'   per   le
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione da tale data. 
              5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
          relativamente  alle  cessioni  di   immobili   e   relative
          pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo  1,
          comma  497,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni.» 
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 6-bis dell'articolo
          34  del  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.   346
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni): 
              «Art.  34  Rettifica  e  liquidazione  della   maggiore
          imposta 
              1. - 5. Omissis 
              6. Per i fabbricati  dichiarati  per  l'iscrizione  nel
          catasto edilizio  ma  non  ancora  iscritti  alla  data  di
          presentazione  della  dichiarazione  della  successione  la
          disposizione del comma 5 si applica a condizione: 
              a - che la volonta' di  avvalersene  sia  espressamente
          manifestata nella dichiarazione della successione; 
              b - che in allegato alla domanda di voltura  catastale,
          la quale in tal caso non puo` essere inviata per posta, sia
          presentata specifica istanza di attribuzione della rendita,
          recante l'indicazione degli elementi di individuazione  del
          fabbricato  e  degli   estremi   della   dichiarazione   di
          successione, di cui  l'ufficio  tecnico  erariale  rilascia
          ricevuta in duplice esemplare; 
              c - che la ricevuta, entro  il  termine  perentorio  di
          sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione  di
          successione, sia  prodotta  all'ufficio  del  registro,  il
          quale  ne  restituisce  un  esemplare  con   l'attestazione
          dell'avvenuta produzione. 
              L'ufficio tecnico  erariale,  entro  dieci  mesi  dalla
          presentazione dell'istanza di attribuzione  della  rendita,
          invia all'ufficio del registro  un  certificato  attestante
          l'avvenuta  iscrizione  in  catasto  del  fabbricato  e  la
          rendita attribuita; se l'imposta era gia'  stata  liquidata
          in  base  al  valore  indicato  nella  dichiarazione  della
          successione e tale valore risulta inferiore a  cento  volte
          la rendita cosi` attribuita e debitamente aggiornata, o  al
          corrispondente valore della nuda proprieta' o  del  diritto
          reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine  di
          decadenza di cui al comma 3 dell'articolo  27,  liquida  la
          maggiore imposta corrispondente alla  differenza,  con  gli
          interessi di cui al comma 1  dalla  data  di  notificazione
          della  precedente  liquidazione  e  senza  applicazione  di
          sanzioni. 
              6-bis. La disposizione del comma 5 si  applica  inoltre
          alle unita'  immobiliari  urbane  oggetto  di  denuncia  in
          catasto  con  modalita'  conformi  a  quelle  previste  dal
          regolamento  di  attuazione  dell'articolo   2,   commi   1
          quinquies e 1 septies, del decreto legge 23  gennaio  1993,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
          1993, n. 75 con riferimento  alla  rendita  proposta,  alla
          sola  condizione  che  la  volonta'  di   avvalersene   sia
          espressamente   manifestata    nella    dichiarazione    di
          successione. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 15  e  54  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131: 
              «Art.   10   Soggetti   obbligati   a   richiedere   la
          registrazione 
              1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: 
              a) le parti contraenti per  le  scritture  private  non
          autenticate,  per  i  contratti  verbali  e  per  gli  atti
          pubblici   e   privati   formati   all'estero   nonche'   i
          rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei
          soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o
          ente, per le operazioni di cui all'art. 4; 
              b) i notai, gli ufficiali  giudiziari,  i  segretari  o
          delegati  della  pubblica  amministrazione  e   gli   altri
          pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o
          autenticati; 
              c) i cancellieri e  i  segretari  per  le  sentenze,  i
          decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali  alla
          cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle  loro
          funzioni; 
              d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli
          appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti
          da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15. 
              d-bis) gli agenti  di  affari  in  mediazione  iscritti
          nella sezione degli agenti immobiliari  del  ruolo  di  cui
          all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,  per  le
          scritture  private  non  autenticate  di  natura  negoziale
          stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione
          degli affari.» 
              «Art. 15 Registrazione d'ufficio 
              1. In mancanza  di  richiesta  da  parte  dei  soggetti
          indicati  alle  lettere  a),  b)  e  c)  dell'art.  10   la
          registrazione e'  eseguita  d'ufficio,  previa  riscossione
          dell'imposta dovuta: 
              a) per gli atti pubblici e  per  le  scritture  private
          conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o
          le  ha  autenticate  nonche'  per  gli  atti  degli  organi
          giurisdizionali   conservati    presso    le    cancellerie
          giudiziarie; qualora non si rinvengano  gli  atti  iscritti
          nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita  sulla
          base degli elementi dagli stessi desumibili. 
              b) per le scritture private non autenticate soggette  a
          registrazione in  termine  fisso  quando  siano  depositate
          presso   pubblici   uffici   o   quando   l'amministrazione
          finanziaria ne sia venuta  legittimamente  in  possesso  in
          base ad una legge che autorizzi il  sequestro  o  ne  abbia
          avuta visione nel corso di accessi, ispezioni  o  verifiche
          eseguiti ai fini di altri tributi. 
              c) per i contratti  verbali  di  cui  alla  lettera  a)
          dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art.  4  quando,
          in difetto  di  prova  diretta,  risultino  da  presunzioni
          gravi, precise e concordanti. 
              d) per i contratti  verbali  di  cui  alla  lettera  b)
          dell'art. 3 quando, in difetto di prova  diretta,  la  loro
          esistenza risulti, continuando nello  stesso  locale  o  in
          parte  di  esso  la  stessa   attivita'   commerciale,   da
          cambiamenti nella ditta nell'insegna  o  nella  titolarita'
          dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e
          concordanti. 
              e) per gli atti soggetti  a  registrazione  in  termine
          fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di  cui
          all'art.  76,  comma  1,  e  per  gli   atti   soggetti   a
          registrazione in caso d'uso ai sensi  dell'art.  6,  quando
          siano depositati a norma di tale ultimo articolo. 
              2. Nelle ipotesi previste  dalla  lettera  c)  e  della
          lettera d) del comma 1 e' ammessa la  prova  contraria,  ad
          esclusione di quella testimoniale.» 
              «Art.  54   Riscossione   dell'imposta   in   sede   di
          registrazione 
              1.  All'atto  della  richiesta  di   registrazione   il
          richiedente deve pagare l'imposta  liquidata  a  norma  del
          comma  1  dell'art.  16,  ovvero,  se  la  liquidazione  e'
          differita a  norma  del  comma  2  dello  stesso  articolo,
          depositare la somma che  l'ufficio  ritiene  corrispondente
          all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata
          ricevuta. 
              2. I funzionari indicati alla lettera c)  dell'art.  10
          sono tenuti al pagamento o al deposito di cui  al  comma  1
          limitatamente  ai  decreti  di  trasferimento  emanati  nei
          procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti. 
              3. Per gli altri atti degli organi  giurisdizionali  il
          pagamento dell'imposta deve  essere  effettuato,  entro  il
          termine di cui al comma 5,  dalle  parti  in  causa  o  dai
          soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione. 
              4. In mancanza del pagamento o del  deposito  l'ufficio
          procede, a norma  dell'art.  15,  lettere  a)  e  b),  alla
          registrazione d'ufficio. 
              5.  Quando  la  registrazione  deve   essere   eseguita
          d'ufficio a norma  dell'art.  15,  l'ufficio  del  registro
          notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto  o  ad
          uno dei soggetti obbligati al pagamento  dell'imposta,  con
          invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il
          pagamento dell'imposta e, se  dallo  stesso  dovuta,  della
          pena  pecuniaria   irrogata   per   omessa   richiesta   di
          registrazione.  Nell'avviso  devono  essere  indicati   gli
          estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare  e
          la somma da pagare.» 
              - Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 25. 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  26
          aprile 1986, n. 131 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 99 del 30 aprile 1986. 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo  33
          del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346: 
              «Art.  33  Liquidazione  dell'imposta  in   base   alla
          dichiarazione 
              1. Omissis 
              1-bis. Se nella dichiarazione di  successione  e  nella
          dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni
          immobili e diritti  reali  sugli  stessi,  gli  eredi  e  i
          legatari   devono   provvedere   nei    termini    indicati
          nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento  delle
          imposte ipotecaria  e  catastale,  di  bollo,  delle  tasse
          ipotecarie e dell'imposta sostitutiva  di  quella  comunale
          sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  il  suddetto
          versamento  deve  essere  effettuato,  fino  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   decreto   legislativo   previsto
          dall'articolo 3, comma 138, della legge 23  dicembre  1996,
          n.  662,  concernente  la  modifica  della  disciplina  dei
          servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante
          delega ad azienda  di  credito  autorizzata  o  tramite  il
          concessionario del servizio per la  riscossione  competente
          in base all'ultima residenza del defunto o, se  questa  era
          all'estero o non e' nota, al  concessionario  del  servizio
          per la riscossione di Roma. 
              Omissis.» 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  601  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. 
              La legge  29  ottobre  1961,  n.  1216  recante  «Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di  contratti  vitalizi»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: 
              «Art.  15  Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione 
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'articolo 2,  comma  5,  del  presente  decreto,  negli
          articoli  71  e  72  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          negli articoli 50 e 51 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  31
          ottobre 1990, n.  346,  sono  ridotte  a  un  terzo  se  il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione, provvedendo a pagare, entro  il  termine  per  la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto conto della predetta  riduzione.  In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu`  gravi
          relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 
              2-bis. 
              2-bis.1 Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6  e  7  del
          citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: 
              «Art. 1 Definizione agevolata dei processi  verbali  di
          constatazione 
              1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale
          dei processi verbali  di  constatazione  redatti  ai  sensi
          dell'articolo  24  della  legge  7  gennaio  1929,  n.   4,
          consegnati entro la data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  presentando   la   relativa   dichiarazione   per
          regolarizzare  le  violazioni  constatate  nel  verbale  in
          materia di imposte  sui  redditi  e  relative  addizionali,
          contributi previdenziali e ritenute,  imposte  sostitutive,
          imposta regionale sulle attivita' produttive,  imposta  sul
          valore degli immobili all'estero, imposta sul valore  delle
          attivita'  finanziarie  all'estero  e  imposta  sul  valore
          aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali,
          alla predetta data,  non  e'  stato  ancora  notificato  un
          avviso  di   accertamento   o   ricevuto   un   invito   al
          contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  devono  essere
          presentate  entro  il  31  maggio  2019  con  le  modalita'
          stabilite da un provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, per i periodi di imposta  per  i  quali  non
          sono scaduti i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto  del  raddoppio
          dei termini di cui all'articolo 12, commi  2-bis  e  2-ter,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              3. Ai fini della presente definizione  agevolata  nella
          dichiarazione  di  cui  al  comma  1  non  possono   essere
          utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili  dichiarati,
          le perdite di cui agli articoli 8  e  84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              4.  In  caso  di  processo  verbale  di   constatazione
          consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui  agli
          articoli 5, 115 e 116  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  la  dichiarazione  di
          cui al comma 1 puo' essere presentata  anche  dai  soggetti
          partecipanti, ai quali si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo per regolarizzare le imposte  dovute  sui
          maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili. 
              5.  Le  imposte   autoliquidate   nelle   dichiarazioni
          presentate, relative a tutte le violazioni  constatate  per
          ciascun periodo d'imposta,  devono  essere  versate,  senza
          applicazione   delle   sanzioni   irrogabili    ai    sensi
          dell'articolo 17,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio
          2019. 
              6.  Limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5,  a
          decorrere  dal  1°  maggio  2016,  gli  interessi  di  mora
          previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3
          e 4 dello stesso articolo 114. 
              7. La definizione di cui al comma 1 si  perfeziona  con
          la presentazione della dichiarazione ed  il  versamento  in
          unica soluzione o della prima rata entro i termini  di  cui
          ai commi 2 e  5.  Si  applicano  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 8, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.  218,  con  un  massimo  di  venti   rate
          trimestrali di pari importo. Le rate successive alla  prima
          devono essere versate  entro  l'ultimo  giorno  di  ciascun
          trimestre. Sull'importo delle rate  successive  alla  prima
          sono dovuti  gli  interessi  legali  calcolati  dal  giorno
          successivo al termine per il versamento della  prima  rata.
          E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              8. In caso di mancato perfezionamento non si  producono
          gli effetti del presente articolo e il  competente  ufficio
          procede alla notifica degli atti relativi  alle  violazioni
          constatate. 
              9. In deroga all'articolo 3, comma 1,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di  imposta
          fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi  verbali  di
          constatazione  di  cui  al  comma  1,  i  termini  di   cui
          all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e
          all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. 
              10.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono  emanate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          presente articolo.» 
              «Art.  2   Definizione   agevolata   degli   atti   del
          procedimento di accertamento 
              1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di  rettifica
          e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non
          impugnati e ancora impugnabili alla  stessa  data,  possono
          essere   definiti   con   il    pagamento    delle    somme
          complessivamente dovute  per  le  sole  imposte,  senza  le
          sanzioni, gli interessi e gli  eventuali  accessori,  entro
          trenta giorni dalla predetta data o, se piu'  ampio,  entro
          il termine di cui all'articolo 15,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  che  residua  dopo  la
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Le somme contenute negli inviti  al  contraddittorio
          di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218, notificati entro la data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, possono essere definiti con il  pagamento
          delle somme complessivamente dovute per  le  sole  imposte,
          senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
          entro trenta giorni dalla predetta data. 
              2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  le
          parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle  seguenti:
          «30 giugno 2022». 
              3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2
          e 3  del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,
          sottoscritti  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  possono  essere  perfezionati  ai  sensi
          dell'articolo 9 del medesimo decreto  legislativo,  con  il
          pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1,
          del citato decreto legislativo, decorrente  dalla  predetta
          data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli  interessi
          e gli eventuali accessori. 
              4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si  perfeziona
          con il versamento delle somme in unica  soluzione  o  della
          prima rata entro i termini  di  cui  ai  citati  commi.  Si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo  8,  commi
          2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con
          un massimo di venti rate trimestrali di  pari  importo.  E'
          esclusa la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di
          mancato perfezionamento non si producono  gli  effetti  del
          presente articolo  e  il  competente  ufficio  prosegue  le
          ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di
          cui ai commi 1, 2 e 3. 
              5.  Limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1,  2
          e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi  di  mora
          previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3
          e 4 dello stesso articolo 114. 
              6. Sono  esclusi  dalla  definizione  gli  atti  emessi
          nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
          cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
          n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990, n. 227. 
              7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in
          favore degli altri. 
              8.  Con  uno  o  piu'   provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          presente articolo.» 
              «Art.  6  Definizione  agevolata   delle   controversie
          tributarie 
              1.  Le  controversie  attribuite   alla   giurisdizione
          tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate,  aventi
          ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e  grado
          del giudizio, compreso  quello  in  Cassazione  e  anche  a
          seguito di rinvio, possono essere definite, a  domanda  del
          soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o
          di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione,  con  il
          pagamento di un importo pari al valore della  controversia.
          Il valore della controversia  e'  stabilito  ai  sensi  del
          comma  2  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo   31
          dicembre 1992, n. 546. 
              1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto  nel  primo
          grado,  la  controversia  puo'  essere  definita   con   il
          pagamento del 90 per cento del valore della controversia. 
              2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso  di
          soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o  unica
          pronuncia giurisdizionale  non  cautelare  depositata  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   le
          controversie possono essere definite con il pagamento: 
              a) del 40 per cento del valore  della  controversia  in
          caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
              b) del 15 per cento del valore  della  controversia  in
          caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 
              2-bis. In caso di accoglimento parziale del  ricorso  o
          comunque di soccombenza ripartita  tra  il  contribuente  e
          l'Agenzia delle entrate, l'importo  del  tributo  al  netto
          degli interessi e delle eventuali sanzioni  e'  dovuto  per
          intero relativamente alla parte di  atto  confermata  dalla
          pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta,  secondo  le
          disposizioni di cui al  comma  2,  per  la  parte  di  atto
          annullata. 
              2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla
          Corte di cassazione, alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  per  le  quali
          l'Agenzia delle entrate  risulti  soccombente  in  tutti  i
          precedenti gradi di giudizio, possono essere  definite  con
          il pagamento di un importo pari al 5 per cento  del  valore
          della controversia. 
              3.  Le  controversie   relative   esclusivamente   alle
          sanzioni non collegate al tributo possono  essere  definite
          con il pagamento del quindici per cento  del  valore  della
          controversia in  caso  di  soccombenza  dell'Agenzia  delle
          entrate nell'ultima o unica pronuncia  giurisdizionale  non
          cautelare,  sul  merito  o  sull'ammissibilita'   dell'atto
          introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto,  e  con  il  pagamento  del
          quaranta  per  cento  negli  altri   casi.   In   caso   di
          controversia   relativa   esclusivamente   alle    sanzioni
          collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione
          non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni  qualora
          il rapporto relativo ai tributi sia  stato  definito  anche
          con modalita' diverse dalla presente definizione. 
              4. Il presente articolo si applica alle controversie in
          cui il ricorso in primo  grado  e'  stato  notificato  alla
          controparte entro la data di entrata in vigore del presente
          decreto e per le quali alla data della presentazione  della
          domanda di cui al comma 1 il processo non si  sia  concluso
          con pronuncia definitiva. 
              5.  Sono  escluse  dalla  definizione  le  controversie
          concernenti anche solo in parte: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              6. La definizione si perfeziona  con  la  presentazione
          della domanda di cui al comma 8 e con  il  pagamento  degli
          importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima
          rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui  gli  importi
          dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale,
          con applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in  un  massimo
          di venti rate trimestrali. Il termine  di  pagamento  delle
          rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre,
          28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
          Sulle  rate  successive  alla  prima,  si   applicano   gli
          interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del
          versamento.   E'   esclusa   la   compensazione    prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.  Qualora  non  ci  siano  importi   da   versare,   la
          definizione si perfeziona con la sola  presentazione  della
          domanda. 
              7.  Nel  caso  in  cui  le  somme   interessate   dalle
          controversie definibili a norma del presente articolo  sono
          oggetto  di  definizione  agevolata  dei  carichi  affidati
          all'agente della  riscossione  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  4,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n.  172,  il  perfezionamento   della   definizione   della
          controversia e' in  ogni  caso  subordinato  al  versamento
          entro il 7 dicembre 2018 delle somme di  cui  al  comma  21
          dell'articolo 3 del presente decreto. 
              8. Entro il 31 maggio 2019, per  ciascuna  controversia
          autonoma e' presentata una distinta domanda di  definizione
          esente dall'imposta di  bollo  ed  effettuato  un  distinto
          versamento. Per controversia  autonoma  si  intende  quella
          relativa a ciascun atto impugnato. 
              9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente  articolo
          si scomputano quelli gia' versati  a  qualsiasi  titolo  in
          pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo
          alla  restituzione  delle  somme  gia'  versate   ancorche'
          eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.  Gli
          effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli
          delle eventuali pronunce  giurisdizionali  non  passate  in
          giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto. 
              10. Le controversie definibili non sono sospese,  salvo
          che il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,
          dichiarando di  volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso  fino
          al 10 giugno 2019.  Se  entro  tale  data  il  contribuente
          deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi  al  quale
          pende la controversia copia della domanda di definizione  e
          del versamento degli importi dovuti o della prima rata,  il
          processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 
              11. Per le controversie  definibili  sono  sospesi  per
          nove mesi i termini  di  impugnazione,  anche  incidentale,
          delle pronunce giurisdizionali e di  riassunzione,  nonche'
          per la proposizione del  controricorso  in  Cassazione  che
          scadono tra la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e il 31 luglio 2019. 
              12. L'eventuale diniego della definizione va notificato
          entro il 31 luglio 2020 con le modalita'  previste  per  la
          notificazione  degli  atti  processuali.  Il   diniego   e'
          impugnabile  entro  sessanta  giorni   dinanzi   all'organo
          giurisdizionale presso il quale pende la controversia.  Nel
          caso in cui la definizione della controversia e'  richiesta
          in  pendenza  del  termine  per  impugnare,  la   pronuncia
          giurisdizionale  puo'  essere  impugnata  dal  contribuente
          unitamente al  diniego  della  definizione  entro  sessanta
          giorni  dalla  notifica  di   quest'ultimo   ovvero   dalla
          controparte nel medesimo termine. 
              13. In mancanza di istanza  di  trattazione  presentata
          entro il 31  dicembre  2020  dalla  parte  interessata,  il
          processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
          L'impugnazione  della  pronuncia  giurisdizionale   e   del
          diniego, qualora la controversia  risulti  non  definibile,
          valgono anche come istanza di  trattazione.  Le  spese  del
          processo estinto restano a carico della  parte  che  le  ha
          anticipate. 
              14. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova
          in favore degli  altri,  inclusi  quelli  per  i  quali  la
          controversia  non  sia  piu'  pendente,  fatte   salve   le
          disposizioni del secondo periodo del comma 8. 
              15.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'  di
          attuazione del presente articolo. 
              16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro  il
          31 marzo 2019, con le  forme  previste  dalla  legislazione
          vigente per  l'adozione  dei  propri  atti,  l'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   alle
          controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria  in
          cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» 
              «Art. 7 Regolarizzazione con versamento  volontario  di
          periodi d'imposta precedenti 
              1. 
              2.   Le   societa'   e   le    associazioni    sportive
          dilettantistiche  che  alla  data  del  31  dicembre   2017
          risultavano  iscritte  nel  registro   del   CONI   possono
          avvalersi: 
              a)  della  definizione   agevolata   degli   atti   del
          procedimento  di  accertamento  prevista  dall'articolo  2,
          versando un importo pari al 50  per  cento  delle  maggiori
          imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore
          aggiunto, dovuta per  intero,  ed  al  5  per  cento  delle
          sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; 
              b) della  definizione  agevolata  delle  liti  pendenti
          dinanzi alle commissioni tributarie di cui  all'articolo  6
          con il versamento del: 
              1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento
          delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa
          penda ancora nel primo grado di giudizio; 
              2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento
          delle sanzioni e degli  interessi  accertati,  in  caso  di
          soccombenza in  giudizio  dell'amministrazione  finanziaria
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale  resa  e  non
          ancora definitiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
              3) 50 per cento del valore della  lite  e  del  10  per
          cento delle sanzioni  e  interessi  accertati  in  caso  di
          soccombenza  in  giudizio  della  societa'  o  associazione
          sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa
          e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto. 
              3. La definizione agevolata di cui al presente articolo
          e' preclusa se l'ammontare delle sole imposte  accertate  o
          in   contestazione,   relativamente   a   ciascun   periodo
          d'imposta,  per   il   quale   e'   stato   emesso   avviso
          d'accertamento  o  e'  pendente  reclamo  o   ricorso,   e'
          superiore ad euro 30 mila  per  ciascuna  imposta,  IRES  o
          IRAP, accertata o contestata. In tal caso  resta  ferma  la
          possibilita' di avvalersi delle definizioni agevolate degli
          atti di accertamento e delle  liti  pendenti  di  cui  agli
          articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.»