Art. 156 
 
Accelerazione delle procedure di riparto del  cinque  per  mille  per
                    l'esercizio finanziario 2019 
 
  1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione  del
contributo del cinque per mille  relativo  all'esercizio  finanziario
2019, nella ripartizione delle risorse allo  stesso  destinate  sulla
base  delle  scelte  dei  contribuenti  non  si  tiene  conto   delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2,  commi
7, 8 e del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti  ammessi  e
di  quelli  esclusi  dal   beneficio   sono   pubblicati   sul   sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il
contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti  entro  il  31
ottobre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 7 e 8  dell'articolo  2
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          luglio 1998, n. 322: 
              «Art.   2   Termine   per   la   presentazione    della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P. 
              1. - 6. Omissis 
              7. Sono considerate valide le dichiarazioni  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni  dei  redditi,
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od   omissioni,   compresi   quelli   che   abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              Omissis.»