Art. 158 Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 27 luglio 2000, n. 212: «Art. 1 Principi generali 1. Omissis 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 83 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 221 della presente legge: «Articolo 83 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare 1. Omissis 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale. Omissis.»