Art. 158 
 
Cumulabilita' della  sospensione  dei  termini  processuali  e  della
  sospensione  nell'ambito  del  procedimento  di  accertamento   con
  adesione 
 
  1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si  intende
cumulabile  in  ogni  caso  con  la  sospensione   del   termine   di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 luglio 2000, n. 212: 
              «Art. 1 Principi generali 
              1. Omissis 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 83  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dall'articolo 221 della presente legge: 
              «Articolo  83  Nuove  misure  urgenti  per  contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia civile, penale,  tributaria
          e militare 
              1. Omissis 
              2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile  2020  e'  sospeso  il
          decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
          procedimenti  civili  e  penali.  Si   intendono   pertanto
          sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti  per  la
          fase  delle  indagini  preliminari,   per   l'adozione   di
          provvedimenti giudiziari  e  per  il  deposito  della  loro
          motivazione, per la proposizione  degli  atti  introduttivi
          del  giudizio  e  dei  procedimenti   esecutivi,   per   le
          impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
          il decorso del termine abbia inizio durante il  periodo  di
          sospensione, l'inizio stesso  e'  differito  alla  fine  di
          detto periodo. Quando il termine e' computato a  ritroso  e
          ricade in tutto o in parte nel periodo di  sospensione,  e'
          differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
          in modo da consentirne il rispetto. Si  intendono  altresi'
          sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
          termini per la notifica del ricorso in primo grado  innanzi
          alle  Commissioni  tributarie   e   il   termine   di   cui
          all'articolo 17-bis, comma 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992 n. 546. Per il  periodo  compreso  tra  il  9
          marzo 2020 e l'11  maggio  2020  si  considera  sospeso  il
          decorso del termine di  cui  all'articolo  124  del  codice
          penale. 
              Omissis.»