Art. 164 
 
              Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite
dalle  seguenti:  «di  regioni,  provincie,  comuni  anche  in  forma
consorziata o associata ai sensi del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa'  interamente
partecipate dai predetti enti»; 
    b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ciascuno di detti soggetti» 
  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di
cui all'articolo  297  ed  allo  scopo  di  rendere  piu'  celeri  le
procedure di  alienazione  degli  alloggi  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere  alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi  inseriti  in  un  unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante  la  procedura  ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10.  Il  valore  dei
beni da porre a base d'asta e' stabilito con  decreto  del  Ministero
della difesa - Direzione dei lavori e del  demanio  del  Segretariato
generale della difesa sulla  base  del  valore  dei  singoli  alloggi
costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di  cui  al  presente
comma  sono  effettuate  senza  il  riconoscimento  del  diritto   di
preferenza per il personale militare e  civile  del  Ministero  della
difesa di cui al comma 3.». 
  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.410,
il comma 17-bis e' sostituito dal seguente: 
  «17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del  comma  17  non  si
applica agli enti pubblici  territoriali  che  intendono  acquistare,
sulla  base  dei  valori  correnti  di  mercato,  unita'  immobiliari
residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma  13,  poste
in vendita ai sensi  del  presente  articolo  che  risultano  libere,
ovvero  che  intendono  acquistare,  con  le  diminuzioni  di  prezzo
previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile,  dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari  a  uso  residenziale
poste in vendita ai sensi del presente articolo  locate  ai  medesimi
enti  pubblici  territoriali  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza
abitativa o per le quali non  sia  stato  esercitato  il  diritto  di
opzione da parte dei conduttori che si trovano  nelle  condizioni  di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione  delle
unita' immobiliari ai predetti soggetti». 
  3. All'articolo 3-ter, comma 13, del  decreto  legge  25  settembre
2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla  legge  23  novembre
2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
    «In considerazione della specificita' degli immobili militari, le
concessioni e le locazioni di cui al presente  comma  sono  assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa  e  comunque  non  eccedente  i
cinquanta anni,  e  per  le  stesse  puo'  essere  riconosciuta,  nei
suddetti  limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo  3-ter,  comma  13,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole «ovvero  alla  scadenza  del  termine  di
durata del diritto di superficie». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 33  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare 
              1. - 3. Omissis 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, e di altri  enti  pubblici  ovvero  di
          societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
          di preventiva comunicazione da parte di ciascuno  di  detti
          soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1 e al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  e'
          riconosciuto in favore dell'ente  conferente  un  ammontare
          pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei  beni
          in quote del fondo; compatibilmente con  la  pianificazione
          economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
          del valore e' corrisposta in denaro. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  306  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 306 Dismissione degli  alloggi  di  servizio  del
          Ministero della difesa 
              1. Alla  dismissione  degli  alloggi  di  servizio  del
          Ministero della  difesa  non  realizzati  su  aree  ubicate
          all'interno di basi,  impianti,  installazioni  militari  o
          posti al loro diretto e funzionale servizio,  si  applicano
          le disposizioni del presente articolo. 
              2. Ogni due anni, entro il mese di marzo,  il  Ministro
          della difesa, sentite le competenti Commissioni  permanenti
          della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica,
          definisce con proprio decreto  il  piano  di  gestione  del
          patrimonio  abitativo  della  Difesa,   con   l'indicazione
          dell'entita', dell'utilizzo  e  della  futura  destinazione
          degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi  non  piu'
          ritenuti    utili     nel     quadro     delle     esigenze
          dell'amministrazione e quindi  transitabili  in  regime  di
          locazione ovvero alienabili, anche  mediante  riscatto.  Il
          piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
          quali  gli  attuali  utenti  degli  alloggi  di   servizio,
          ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
          superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
          mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari  di
          altro  alloggio  di  certificata   abitabilita'.   Con   il
          regolamento sono  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di
          alienazione,  nonche'  il  riconoscimento,  in  favore  del
          conduttore  non  proprietario  di  altra  abitazione  nella
          provincia, del diritto  di  prelazione  all'acquisto  della
          piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
          e, in caso di mancato esercizio del diritto  di  prelazione
          da  parte  del  conduttore,  le  modalita'  della   vendita
          all'asta con diritto di preferenza in favore del  personale
          militare e civile del Ministero della  difesa.  I  proventi
          derivanti  dalla  gestione   o   vendita   del   patrimonio
          alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di  nuovi
          alloggi  di  servizio  e  per  la  manutenzione  di  quelli
          esistenti. 
              3.  Al   fine   della   realizzazione   del   programma
          pluriennale di cui all'articolo  297,  il  Ministero  della
          difesa   provvede   all'alienazione    della    proprieta',
          dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non  piu'
          ritenuti    utili     nel     quadro     delle     esigenze
          dell'amministrazione, in numero non  inferiore  a  tremila,
          compresi in interi  stabili  da  alienare  in  blocco,  con
          diritto di prelazione all'acquisto della  piena  proprieta'
          ovvero  di  opzione  sul  diritto  di  usufrutto   per   il
          conduttore e, in caso di mancato esercizio del  diritto  di
          prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza
          per il personale militare  e  civile  del  Ministero  della
          difesa, con prezzo  di  vendita  determinato  d'intesa  con
          l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del  25
          per cento e minima del 10  per  cento,  tenendo  conto  del
          reddito del nucleo familiare, della presenza  di  portatori
          di  handicap  tra   i   componenti   di   tale   nucleo   e
          dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione
          e assicurando la permanenza negli  alloggi  dei  conduttori
          delle unita' immobiliari e  del  coniuge  superstite,  alle
          condizioni di cui al comma 2, con basso reddito  familiare,
          non  superiore  a  quello  determinato   con   il   decreto
          ministeriale di cui  al  comma  2,  ovvero  con  componenti
          familiari portatori di handicap, dietro corresponsione  del
          canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base
          agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
          rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla  data
          di acquisto. I proventi derivanti  dalle  alienazioni  sono
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati in apposita unita' previsionale di  base  dello
          stato di previsione del Ministero della difesa. 
              3-bis. Al fine di accelerare il  programma  pluriennale
          di dismissione di alloggi di  servizio  ritenuti  non  piu'
          utili per le esigenze istituzionali della Difesa,  mediante
          un  incremento  percentuale  degli  immobili  alienati,  il
          prezzo  di  vendita  degli  alloggi  occupati,  determinato
          d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, e'
          ridotto, limitatamente alle procedure  di  alienazione  con
          offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella  misura
          del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza  nella
          comunicazione  dell'offerta  di  vendita  con  diritto   di
          prelazione dell'alloggio posto in vendita. 
              4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
          di  cui  al  comma  3,  il  Ministero  della  difesa   puo'
          avvalersi, tramite la Direzione dei lavori  e  del  demanio
          del Segretariato generale della difesa,  dell'attivita'  di
          tecnici dell'Agenzia del demanio. 
              4-bis.  Al  fine  di  semplificare  le   procedure   di
          alienazione di  cui  ai  commi  2  e  3,  con  decreto  del
          Ministero della Difesa, sottoposto al controllo  preventivo
          di legittimita' della Corte  dei  conti,  sono  definiti  i
          contenuti essenziali  nonche'  le  eventuali  condizioni  e
          clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
          di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa
          o  notarile,  tra  l'Amministrazione  della  Difesa  e  gli
          acquirenti. I contratti producono  effetti  anticipati  dal
          momento  della  loro  sottoscrizione,  e  sono   sottoposti
          esclusivamente al  controllo  successivo  della  Corte  dei
          conti, la  quale  si  pronuncia  sulla  regolarita',  sulla
          correttezza e sulla efficacia della gestione. 
              5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui
          al comma 2 e di cui al comma 3,  gli  alloggi  di  servizio
          individuati per essere destinati a procedure di dismissione
          in virtu' di  previgenti  disposizioni  normative,  restano
          nella  disponibilita'  del  Ministero  della   difesa   per
          l'utilizzo o per l'alienazione. 
              5-bis.  Nel  rispetto  delle  finalita'  del  programma
          pluriennale di  cui  all'articolo  297  ed  allo  scopo  di
          rendere piu'  celeri  le  procedure  di  alienazione  degli
          alloggi di cui al comma 3, il Ministero  della  difesa,  in
          caso di  gare  deserte,  puo'  procedere  alla  dismissione
          unitaria di piu'  immobili  liberi  inseriti  in  un  unico
          fabbricato  ovvero  comprensorio  abitativo,  mediante   la
          procedura ad evidenza pubblica  di  cui  all'articolo  307,
          comma 10. Il valore dei beni da  porre  a  base  d'asta  e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministero  della   difesa   -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della difesa sulla base  del  valore  dei  singoli
          alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni  di
          cui  al   presente   comma   sono   effettuate   senza   il
          riconoscimento del diritto di preferenza per  il  personale
          militare e civile del Ministero  della  difesa  di  cui  al
          comma 3.» 
              - Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo  3-ter
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Articolo  3-ter  Processo  di   valorizzazione   degli
          immobili pubblici 
              1. - 12. Omissis 
              13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il
          riutilizzo degli immobili non necessari in  via  temporanea
          alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito,  previa
          intesa con il Comune  e  con  l'Agenzia  del  demanio,  per
          quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento  della
          concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. In
          considerazione della specificita' degli immobili  militari,
          le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono
          assegnate dal  Ministero  della  difesa  con  procedure  ad
          evidenza pubblica, per un periodo di tempo  commisurato  al
          raggiungimento    dell'equilibrio     economico-finanziario
          dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta  anni,
          e per le stesse  puo'  essere  riconosciuta,  nei  suddetti
          limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
          superficie ai sensi  degli  articoli  952  e  seguenti  del
          codice civile. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto  delle
          volumetrie esistenti, anche attraverso  interventi  di  cui
          alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3  del  d.P.R.  6
          giugno 2001, n. 380 e  delle  relative  leggi  regionali  e
          possono, eventualmente, essere  monetizzati  gli  oneri  di
          urbanizzazione.  Oltre  alla  corresponsione  della   somma
          prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
          per la durata della concessione stessa, un'aliquota del  10
          per cento  del  canone  relativo.  Il  concessionario,  ove
          richiesto, e'  obbligato  al  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi  al  termine  del  periodo  di  concessione   o   di
          locazione. Nell'ambito degli  interventi  previsti  per  la
          concessione dell'immobile  possono  essere  concordati  con
          l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di  opere
          di riqualificazione degli immobili per consentire  parziali
          usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita'  per  il
          rilascio  delle  licenze  di  esercizio   delle   attivita'
          previste  e  delle   eventuali   ulteriori   autorizzazioni
          amministrative ovvero alla scadenza del termine  di  durata
          del diritto di superficie.»