((Art. 68 ter 
 
            Risorse per il riequilibrio degli interventi 
          del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
 
  1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni
a seguito  del  riparto  delle  risorse  relative  al  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere
i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  il
periodo  transitorio  2021-2022  e'  destinato  l'importo   di   euro
92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale  per  i  rapporti  finanziari  con   l'Unione   europea   la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali
di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le  regioni  beneficiarie
inseriscono le risorse di cui al comma 1  nei  piani  finanziari  dei
rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.))