((Art. 73 quinquies 
 
                Disposizioni in materia di incentivi 
              per l'acquisto di veicoli meno inquinanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 654, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 657, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  350  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite massimo di spesa: 
  a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli le  cui  emissioni  sono  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178; 
  b)  euro  200  milioni  ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono  comprese
nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di  cui  all'articolo  1,  comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1  nuovi  di  fabbrica,  di  cui
all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  di
cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; 
  d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che
acquistano in Italia, entro  il  31  dicembre  2021,  un  veicolo  di
categoria M1 usato e di prima  immatricolazione  in  Italia,  per  il
quale  non  siano  gia'  stati  riconosciuti  gli  incentivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e
di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di  mercato  e  non
superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro
6, e  che,  contestualmente,  rottamano  un  veicolo  della  medesima
categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011  ovvero
che nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni
dalla data di  immatricolazione  e  di  cui  l'acquirente  o  un  suo
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici
mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente  lettera  e'
parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli  importi
di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e'  riconosciuto
solo in caso di adesione del  cedente  e  fino  a  esaurimento  delle
relative risorse, che  costituiscono  limite  massimo  di  spesa.  Il
cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo
e  recupera  tale  importo  quale  credito  d'imposta,   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
presentando  il  modello  F24  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate.  Per  la
disciplina  applicativa  e  per  le  procedure  di  concessione   del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da
1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, nonche' del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82  del  6  aprile
2019. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.))