Art. 30 
 
              Interventi localizzati in aree contermini 
 
  1.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali   di
efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
riguardo all'incremento del  ricorso  alle  fonti  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito  il
seguente: 
    «3-bis. Il Ministero  della  cultura  partecipa  al  procedimento
unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti  aventi
ad oggetto impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  ((comprese  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte
a tutela, anche in itinere,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti
a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.». 
  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,  localizzati  in
aree contermini  a  quelle  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  il
Ministero della cultura si esprime nell'ambito  della  conferenza  di
servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero  della
cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi  di  cui  al  presente  comma,  il
rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.