((Art. 32 quater 
 
Semplificazioni  in  materia  di  sistemi  di  qualificazione   degli
                            installatori 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione  di
cui al presente articolo sono inseriti nella  visura  camerale  delle
imprese  dalle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura competenti per territorio, che li ricevono  dai  soggetti
che  li  rilasciano.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))