Art. 44 
 
 Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti  e  selezione
per concorso»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Modello integrato di  formazione  e  di  abilitazione  dei
docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei
docenti delle scuole secondarie basandola  su  un  modello  formativo
strutturato e raccordato tra le universita', le istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole,  idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie  per  l'esercizio
della professione di insegnante, nonche'  per  dare  attuazione  alla
riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale  di
ripresa e resilienza,  e'  introdotto  un  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado. 
  2. Il percorso  di  formazione  iniziale,  selezione  e  prova,  in
particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare  nei  futuri
docenti: 
    a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche
e metodologiche, specie quelle dell'inclusione,  rispetto  ai  nuclei
basilari dei saperi e ai traguardi  di  competenza  fissati  per  gli
studenti; 
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche,  relazionali,  valutative,  organizzative  e
tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari
nonche'  con  le  competenze  giuridiche  in  specie  relative   alla
legislazione scolastica; 
    c) la capacita' di progettare  percorsi  didattici  flessibili  e
adeguati alle capacita' e ai talenti degli studenti da promuovere nel
contesto scolastico, al fine di favorire  l'apprendimento  critico  e
consapevole  e  l'acquisizione  delle  competenze  da   parte   degli
studenti; 
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione di docente e con  l'organizzazione  scolastica  e  la
deontologia professionale. 
  3. La formazione continua obbligatoria al pari di  quella  continua
incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo  prosegue
e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema  integrato,
coerente con le  finalita'  di  innovazione  del  lavoro  pubblico  e
coesione sociale, volto  a  metodologie  didattiche  innovative  e  a
competenze linguistiche e digitali. Per la  realizzazione  di  questo
obiettivo  la  Scuola  di  alta  formazione  dell'istruzione  di  cui
all'articolo  16-bis,  in  stretto  raccordo   con   le   istituzioni
scolastiche,  oltre  ad  indirizzare  lo  sviluppo  delle   attivita'
formative del personale scolastico, indica  e  aggiorna  le  esigenze
della formazione iniziale degli insegnanti. Le  iniziative  formative
di  cui  al  presente  comma  si  svolgono   fuori   dell'orario   di
insegnamento.»; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).  -  1.
Il sistema di formazione iniziale e  di  accesso  in  ruolo  a  tempo
indeterminato si articola in: 
    a)  un  percorso  universitario  e   accademico   abilitante   di
formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di  60
crediti formativi universitari o accademici,  di  seguito  denominati
CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti  competenze
teorico-pratiche; 
    b) un concorso pubblico nazionale, indetto su  base  regionale  o
interregionale; 
    c) un periodo di prova in servizio di  durata  annuale  con  test
finale e valutazione conclusiva. 
  2. La formazione iniziale dei docenti e' progettata e realizzata in
coordinamento  con  il  Piano  nazionale   di   formazione   di   cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' con la formazione continua incentivata  di  cui  all'articolo
16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico  specifico
finalizzato all'acquisizione di  elevate  competenze  linguistiche  e
digitali, nonche' di conoscenze  e  competenze  teoriche  e  pratiche
inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione  della  professione  del
docente  negli  ambiti  delle  metodologie  e  tecnologie  didattiche
applicate alle discipline di riferimento e delle discipline  volte  a
costruire  una  scuola  di  qualita'   e   improntata   ai   principi
dell'inclusione e dell'eguaglianza,  con  particolare  attenzione  al
benessere psicofisico degli allievi con disabilita'.  I  percorsi  di
formazione iniziale si concludono con prova finale  comprendente  una
prova scritta e una lezione simulata. La  selezione  dei  docenti  di
ruolo avviene sulla base di un concorso  pubblico  nazionale  per  la
copertura   dei   posti   vacanti   e    disponibili    dell'organico
dell'autonomia.»; 
    d) dopo il Capo I e' inserito il seguente: 
  «Capo I-bis (Percorso  universitario  e  accademico  di  formazione
iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie) - Art.
2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale).  -
1. Il percorso universitario e accademico di formazione  iniziale  e'
organizzato  ed  e'  impartito   dalle   universita'   ovvero   dalle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
attraverso centri  individuati  dalle  istituzioni  della  formazione
superiore, anche in forma  aggregata,  nell'ambito  della  rispettiva
autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma  4,
sono individuati  i  requisiti  di  accreditamento  dei  percorsi  di
formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualita'  e  la
solidita', e sono altresi' definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo  decreto
sono definite le modalita' con cui detti  percorsi  sono  organizzati
per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico. 
  2. Il Ministero  dell'istruzione  stima  e  comunica  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca il  fabbisogno  di  docenti  per  il
sistema  nazionale  di  istruzione  nel  triennio   successivo,   per
tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema  di
formazione iniziale dei docenti generi,  in  maniera  tendenzialmente
omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati  sufficiente  a
garantire la selettivita' delle procedure concorsuali senza  che,  in
generale o  su  specifiche  classi  di  concorso,  si  determini  una
consistenza numerica di abilitati tale che il  sistema  nazionale  di
istruzione non sia in grado di assorbirla. 
  3. Si puo' accedere all'offerta formativa dei centri universitari e
accademici  di  formazione  iniziale  dei  docenti  anche  durante  i
percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a
ciclo unico, secondo i margini di flessibilita' dei relativi piani di
studio. Nel caso  di  cui  al  primo  periodo,  i  crediti  formativi
universitari o accademici di formazione iniziale  per  l'insegnamento
sono aggiuntivi rispetto a  quelli  necessari  per  il  conseguimento
della laurea triennale e  della  laurea  magistrale  o  della  laurea
magistrale a ciclo unico. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti  precisati
all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la
strutturazione dell'offerta formativa  corrispondente  a  60  crediti
formativi universitari  o  accademici  necessari  per  la  formazione
iniziale, comprendente un periodo  di  tirocinio  diretto  presso  le
scuole e uno di  tirocinio  indiretto  non  inferiore  a  20  crediti
formativi  universitari  o  accademici,  e  in  modo   che   vi   sia
proporzionalita' tra le diverse componenti di detta offerta formativa
e  tenendo  in   considerazione   le   specificita'   delle   materie
scientifiche, tecnologiche  e  matematiche.  I  tirocini  di  cui  al
presente comma non sono retribuiti. 
  5. Con il medesimo decreto di cui al comma  4,  sono  stabilite  le
competenze professionali che  devono  essere  possedute  dal  docente
abilitato, nonche' le modalita' di svolgimento della prova finale del
percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta  e
la  lezione  simulata,  gli  standard  necessari  ad  assicurare  una
valutazione  omogenea  dei  partecipanti  e  la  composizione   della
relativa commissione giudicatrice nella quale e' comunque presente un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di  riferimento  e
un membro esterno esperto di formazione  nelle  materie  inerenti  al
percorso  abilitante.  La  nomina  di  personale   scolastico   nella
commissione di cui al precedente periodo non deve  determinare  oneri
di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. 
  6. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione iniziale
sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e  di  secondo
grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  i
Ministri dell'universita' e della ricerca  e  dell'economia  e  delle
finanze, e' stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua
ripartizione tra  le  universita'  e  le  istituzioni  AFAM.  Con  il
medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri  di  selezione  dei
docenti che aspirano alla funzione di  tutor.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  123  della
Legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  Art. 2-ter (Abilitazione  all'insegnamento).  -  1.  L'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado  si
consegue a seguito dello svolgimento  del  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale  di  almeno  60  crediti  formativi
universitari o accademici e del superamento della  prova  finale  del
suddetto  percorso  secondo  le  modalita'  di   cui   al   comma   5
dell'articolo 2-bis. 
  2. Il  conseguimento  dell'abilitazione  di  cui  al  comma  1  non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun  diritto  relativamente
al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali  per
l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. 
  3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado ha durata illimitata. 
  4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su  una  classe
di concorso o su altro grado di  istruzione  e  coloro  che  sono  in
possesso  della  specializzazione  sul  sostegno  possono  conseguire
l'abilitazione in altre classi di  concorsi  o  gradi  di  istruzione
attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario  e
accademico di formazione iniziale,  di  cui  20  CFU/CFA  nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate  alle  discipline
di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. 
  5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici  di  formazione
iniziale nonche' dello svolgimento delle prove finali che portano  al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono  a  carico  dei
partecipanti.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1. Costituisce
requisito per la partecipazione al concorso  relativamente  ai  posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo  grado,  il
possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo  unico,  oppure
del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di
II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con  le
classi di concorso vigenti alla data di  indizione  del  concorso,  e
dell'abilitazione  all'insegnamento  specifica  per  la   classe   di
concorso. 
  2.  Costituisce  requisito  per  la  partecipazione   al   concorso
relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il  possesso
della laurea, oppure  del  diploma  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di  I  livello,  oppure  titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione  del   concorso,   e   dell'abilitazione   all'insegnamento
specifica per la classe di concorso. 
  3.  Costituisce  titolo  per   la   partecipazione   al   concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento  dei  percorsi  di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con  disabilita'  di  cui  al  regolamento  adottato  in   attuazione
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. La partecipazione al concorso  e'  in  ogni  caso  consentita  a
coloro che hanno svolto, entro  il  termine  di  presentazione  delle
istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio  presso  le
istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici,  anche
non continuativi, nei  cinque  anni  precedenti,  valutati  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»; 
    f) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Periodo
di prova e immissione in ruolo»; 
    g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). -  1.  I  vincitori
del  concorso   su   posto   comune,   che   abbiano   l'abilitazione
all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale  di  prova  in
servizio,  il  cui   positivo   superamento   determina   l'effettiva
immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di  prova  in
servizio e' subordinato allo svolgimento del servizio  effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali  almeno  centoventi
per le attivita' didattiche. Il personale docente in periodo di prova
e' sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in
competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari  e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla
base dell'istruttoria di  un  docente  al  quale  sono  affidate  dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono  determinare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso  di
mancato superamento del test finale o  di  valutazione  negativa  del
periodo di prova in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale  di  prova  in  servizio,  non  ulteriormente
rinnovabile. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da  adottare
entro il 31 luglio 2022, sono definite le  modalita'  di  svolgimento
del test finale e i criteri  per  la  valutazione  del  personale  in
periodo di prova. 
  2. I vincitori del concorso,  che  non  abbiano  ancora  conseguito
l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla  procedura
concorsuale ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  sottoscrivono  un
contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico  regionale  a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire,  in
ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra  quelli
che compongono il percorso universitario di  formazione  iniziale  di
cui  all'articolo  2-bis,  con  oneri  a  proprio  carico.   Con   il
superamento  della  prova  finale  del  percorso   universitario   di
formazione   iniziale    i    docenti    conseguono    l'abilitazione
all'insegnamento    di    cui    all'articolo    2-ter.    Conseguita
l'abilitazione, i  docenti  sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il  cui  positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Con il decreto di  cui  al  comma  4  dell'articolo  2-bis,  con
riferimento ai vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  2,  sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 crediti formativi  universitari  o  accademici  necessari  per  la
formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le
modalita'  di   svolgimento   della   prova   finale   del   percorso
universitario e accademico, comprendente  una  prova  scritta  e  una
lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. 
  4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti  a
un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo  superamento
determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano  al  suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. 
  5. In caso di superamento  del  test  finale  e  della  valutazione
finale positiva, il docente e' cancellato da ogni altra  graduatoria,
di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed
e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha
svolto il periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e  classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova,
cui si aggiunge, per i soggetti di cui  al  comma  2  e  all'articolo
18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e
acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero
o di applicazione dell'articolo 33,  commi  5  o  6,  della  legge  5
febbraio  1992,  n.   104,   limitatamente   a   fatti   sopravvenuti
successivamente al termine di  presentazione  delle  istanze  per  il
relativo concorso. Il docente puo' presentare, in ogni caso,  domanda
di  assegnazione  provvisoria  e  utilizzazione   nell'ambito   della
provincia  di  appartenenza  e  puo'  accettare  il  conferimento  di
supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia  o  classe
di concorso per le quali abbia titolo.»; 
    h) dopo il Capo IV e' inserito il seguente: 
  «Capo IV-bis (Scuola di Alta formazione dell'istruzione  e  sistema
di formazione continua incentivata) - Art.  16-bis  (Scuola  di  alta
formazione dell'istruzione). - 1. E' istituita, con  sede  legale  in
Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico  di
istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell'istruzione. La suddetta Scuola: 
    a) promuove e coordina la formazione in servizio dei  docenti  di
ruolo, in coerenza e continuita' con la formazione  iniziale  di  cui
all'articolo  2-bis  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e
dell'autonomia didattica del docente; 
    b) dirige  e  indirizza  le  attivita'  formative  dei  dirigenti
scolastici, dei direttori dei servizi  amministrativi  generali,  del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
    c) assolve alle funzioni correlate al sistema di  incentivo  alla
formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter. 
  2. La Scuola si avvale, per  lo  svolgimento  delle  sue  attivita'
istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI), e' dotata di autonomia amministrativa  e  contabile  e  si
raccorda,  per  le  funzioni  amministrative,  con  gli  uffici   del
Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni
con le universita', con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e
privati, fornitori di servizi certificati di formazione. 
  3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo,
il Comitato scientifico internazionale. 
  4. Il  Presidente  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  ed
e' scelto tra professori universitari ordinari o tra  altri  soggetti
parimenti  dotati  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale. Il Presidente dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'
essere confermato una sola volta. Se  dipendente  statale  o  docente
universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato  nella
posizione di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla  Scuola,  ne
ha la rappresentanza legale e presiede il  Comitato  d'indirizzo.  E'
responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della  Scuola  ed
elabora  le  strategie  di  sviluppo  dell'attivita'  di  formazione,
d'intesa con il Direttore generale di cui al comma  6  e  sentito  il
Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni
pubbliche, conserva il trattamento economico  in  godimento,  se  non
dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio  mandato  a
titolo gratuito. 
  5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola,
si compone di cinque membri, tra i quali i  Presidenti  di  INDIRE  e
INVALSI e due componenti nominati dal  Ministro  dell'istruzione  tra
personalita'  di  alta  qualificazione  professionale.  Il   Comitato
d'indirizzo rimane in carica tre  anni  e,  attraverso  il  Direttore
generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti,  predispone
le convenzioni e svolge le attivita' di  coordinamento  istituzionale
della Scuola. Il Comitato  d'indirizzo,  all'atto  dell'insediamento,
approva il regolamento della Scuola, nel quale sono  disciplinate  le
modalita'  del  suo  funzionamento,  nonche'  quelle   del   Comitato
d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai  componenti
del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i  rimborsi  per  le
spese di viaggio, vitto e alloggio. 
  6. Presso la Scuola viene  istituita  una  Direzione  Generale.  Il
Direttore generale e' nominato dal  Ministro  dell'istruzione  tra  i
dirigenti di prima  fascia  del  Ministero,  con  collocamento  nella
posizione  di   fuori   ruolo,   o   tra   professionalita'   esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa
senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e  resta
in carica per tre anni. L'incarico e'  rinnovabile  una  sola  volta.
L'organizzazione e il funzionamento  della  direzione  generale  sono
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. 
  7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito  per  adeguare
lo sviluppo delle attivita' formative del personale  scolastico  alle
migliori  esperienze  internazionali  e  alle  esigenze  proprie  del
sistema nazionale  di  istruzione  e  formazione,  rimane  in  carica
quattro anni, ed e' composto da un massimo di sette membri,  nominati
con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  che  indica  altresi'  i
criteri  per  la  nomina.  Ai  componenti  del  Comitato  scientifico
internazionale spettano esclusivamente i rimborsi  per  le  spese  di
viaggio, vitto e alloggio. 
  8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella  Tabella  1
di cui  all'Allegato  A.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  il
reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola,  nei
limiti di cui all'Allegato A e delle risorse  finanziarie  assegnate,
procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi  per
funzionari  di  area  terza  del   Ministero   dell'istruzione.   Con
riferimento all'incarico al dirigente di seconda  fascia,  la  Scuola
procede conferendo l'incarico, ai sensi  dell'articolo  19,  comma  5
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di  organi  costituzionali,
previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,  comando
o analogo  provvedimento  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Nella
Scuola non puo' essere impiegato a qualunque titolo personale docente
del comparto Scuola. 
  9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla  relativa
copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi
di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2  del  PNNR,  e  a
decorrere   dall'anno   2027,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  123  della
Legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli
insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, con  riferimento  alle  metodologie  didattiche
innovative  e  alle  competenze  linguistiche  e  digitali,   e   con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia  dell'istituzioni
scolastiche,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2023/2024,   fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  in  ordine  alla  formazione  obbligatoria  che
ricomprende le competenze digitali e  l'uso  critico  e  responsabile
degli  strumenti  digitali,  anche  con  riferimento   al   benessere
psicofisico degli allievi con disabilita', e' introdotto  un  sistema
di  formazione  e  aggiornamento  permanente  dei  docenti  di  ruolo
articolato in percorsi di durata  almeno  triennale.  Per  rafforzare
tanto le conoscenze quanto  le  competenze  applicative,  sono  parte
integrante  di  detti  percorsi  di  formazione  anche  attivita'  di
progettazione,  mentoring,  tutoring  e  coaching  a  supporto  degli
studenti nel  raggiungimento  di  obiettivi  scolastici  specifici  e
attivita' di sperimentazione di nuove  modalita'  didattiche  che  il
docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle  di  didattica  in
aula  previste  dalla  normativa  vigente.  La  partecipazione   alle
attivita' formative dei  percorsi  si  svolge  fuori  dell'orario  di
insegnamento. Lo svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente
comma, ove le stesse siano  funzionali  all'ampliamento  dell'offerta
formativa,  puo'  essere  retribuito  a  valere  sul  fondo  per   il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfetaria. 
  2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono  definiti  dalla
Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e
dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: 
    a)  accreditamento  delle  istituzioni  deputate  ad  erogare  la
formazione continua per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,
anche attraverso la piattaforma digitale per  l'accreditamento  degli
enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione  e  verifica
dei requisiti di cui al comma 7; 
    b)  adozione  delle  linee  di  indirizzo  sui  contenuti   della
formazione articolata in gradi di  cui  al  comma  4,  del  personale
scolastico in linea con gli standard europei; 
    c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti
alla formazione in servizio. 
  3. Al fine  di  promuovere  e  sostenere  processi  di  innovazione
didattica e  organizzativa  della  scuola  e  rafforzare  l'autonomia
scolastica, la Scuola definisce altresi' i  programmi  per  attivita'
formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito
dell'organizzazione della scuola delle attivita' di  progettazione  e
sperimentazione di nuove  modalita'  didattiche  che  possono  essere
parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1  e  possono
essere  retribuite  con  emolumenti  nell'ambito  del  fondo  per  il
miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura
forfettaria.  Nell'ambito  delle  prerogative   dei   propri   organi
collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure  necessarie
ai bisogni di innovazione previsti nel Piano  triennale  dell'offerta
formativa,  nel  Rapporto  di  autovalutazione   e   nel   Piano   di
miglioramento della offerta formativa. 
  4. L'accesso ai percorsi di formazione  di  cui  al  comma  1,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno  scolastico
2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio  per  i  docenti
immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto  collettivo
ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso  ai  predetti
percorsi formativi e' previsto un elemento retributivo una tantum  di
carattere accessorio riconosciuto  all'esito  positivo  del  percorso
formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni  ordine  e  grado
del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione
si puo' conseguire una incentivazione stabilita dalla  contrattazione
collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalita'  previste  dal
comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali,  svolte
sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo  oggetto  di  valutazione,
nonche' una verifica finale nella quale il docente da'  dimostrazione
di avere raggiunto un adeguato livello di  formazione  rispetto  agli
obiettivi. Le verifiche intermedie e quella  finale  sono  effettuate
dal comitato per la valutazione dei docenti di  cui  all'articolo  11
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e,  in  particolare,
nella verifica finale il comitato viene  integrato  da  un  dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.
In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e
finali sono  previste  anche  nel  caso  di  formazione  obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello
di valutazione approvato con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un  programma
di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per
ciascun percorso  di  formazione,  ivi  compresi  gli  indicatori  di
performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche
secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa,  anche  al
fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella
verifica finale il comitato di valutazione dei  docenti  tiene  anche
conto dei risultati  ottenuti  in  termini  di  raggiungimento  degli
obiettivi e di  miglioramento  degli  indicatori  di  cui  all'ottavo
periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. 
  5. Al fine  di  dare  attuazione  al  riconoscimento  dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio di cui  al  precedente
comma, e' istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione  la  cui
dotazione e' pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni  di  euro
nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028,  236  milioni  di
euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2031. Il  riconoscimento  dell'elemento
retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite  di  spesa
di cui al precedente periodo, e' rivolto  ai  docenti  di  ruolo  che
hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse  del  fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano  conseguito
una  valutazione  individuale  positiva  secondo  gli  indicatori  di
performance di cui al comma precedente, in base ai criteri  stabiliti
in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi  del  comma  8  e  con
l'obiettivo di  riconoscere  tale  elemento  retributivo  in  maniera
selettiva e non generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta
nel  limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo,   nell'anno   di
conseguimento della  valutazione  individuale  positiva.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
razionalizzazione  dell'organico  di  diritto  effettuata  a  partire
dall'anno scolastico 2026/2027,  in  misura  pari  a  1.600  posti  a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,  2.000  posti  a  decorrere
dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a  decorrere  dall'anno
scolastico 2028/2029, 2.000 posti a  decorrere  dall'anno  scolastico
2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031,
relativa in via  prioritaria  al  contingente  annuale  di  posti  di
organico per il  potenziamento  dell'offerta  formativa,  nell'ambito
delle  cessazioni  annuali   con   corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti  di  bilancio  dei  pertinenti  capitoli   relativi   al
personale cessato. Il fondo di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
incrementato in misura corrispondente alle ulteriori  cessazioni  del
predetto  organico  per  il   potenziamento.   La   definizione   del
contingente  annuale  di  posti  non  facenti   parte   dell'organico
dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle
situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa  vigente,  e
non possono essere previsti incrementi per  compensare  l'adeguamento
dei posti in applicazione della disposizione  di  cui  al  precedente
periodo. Le risorse  del  Fondo  sono  ripartite  annualmente  previa
adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge  30
dicembre 2021, n. 234, con il quale,  tra  l'altro,  si  accertano  i
risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione  di  organico
effettuata  in  misura  corrispondente   alle   cessazioni   previste
annualmente. 
  6.  Non  necessitano  di  accreditamento  per  l'erogazione   della
formazione continua  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le  Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le  istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di  ricerca,  le  istituzioni  museali
pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le  cui  lingue
sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 
  7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a),
i  soggetti  che  posseggano  i  requisiti  di  moralita',  idoneita'
professionale,        capacita'        economico-finanziaria        e
tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del  Ministro
dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui  deve
attenersi la  direttiva  di  cui  al  primo  periodo,  la  previsione
espressa  della  formazione  dei  docenti  tra  gli  scopi  statutari
dell'ente,  un'esperienza  almeno  decennale   nelle   attivita'   di
formazione in favore dei docenti svolta in  almeno  tre  regioni,  la
stabile  disponibilita'  di  risorse  professionali  con   esperienza
universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di
risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di  formazione.
I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati  per
analoghi interventi formativi finanziati con  risorse  del  Programma
Operativo Nazionale. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentite  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al  comma
1. La definizione del numero di ore  aggiuntivo  e  dei  criteri  del
sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione  collettiva.
In  sede  di  prima  applicazione,  nelle  more   dell'adozione   del
regolamento    e    dell'aggiornamento    contrattuale    di     cui,
rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo  periodo,  la  formazione
continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere  l'accesso
ai detti percorsi di  formazione  presentano  i  contenuti  minimi  e
seguono i vincoli di cui all'Allegato B.»; 
  9. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1  relativi
all'erogazione della formazione pari a  complessivi  euro  17.256.575
per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e  primaria,
per gli  anni  2023  e  2024,  complessivi  euro  41.218.788  per  la
formazione dei docenti delle scuole secondarie  di  primo  e  secondo
grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la
formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo  di
istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno
2027 e a  euro  43.856.522  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  si
provvede: 
    a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024,
a valere sulle risorse di cui  alla  Missione  4  -  Componente  1  -
Riforma 2.2 del PNRR; 
    b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e  2024
e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e  2026,  a  valere
sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la
Scuola» 2014-2020; 
    c) quanto a euro  40.000.000  per  l'anno  2027  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,
n. 107; 
    d)  quanto  a  euro   3.856.522   per   l'anno   2027,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
    e) quanto a euro 43.856.522 annui  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
    i) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso  al  concorso  e  per
l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando
il possesso del titolo di  studio  necessario  con  riferimento  alla
classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare  al  concorso
per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che  abbiano
conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici  del
percorso universitario e accademico di  formazione  iniziale  di  cui
all'articolo 2-bis, a condizione  che  parte  dei  crediti  formativi
universitari o accademici siano di tirocinio diretto. 
  2. Con il decreto di  cui  al  comma  4  dell'articolo  2-bis,  con
riferimento ai vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  sono
definiti i  contenuti  dell'offerta  formativa  corrispondente  a  30
crediti  formativi  universitari  o   accademici   condizionanti   la
partecipazione al concorso e  agli  ulteriori  30  crediti  formativi
universitari  o  accademici  necessari  per  il  completamento  della
formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le
modalita'  di   svolgimento   della   prova   finale   del   percorso
universitario e accademico, comprendente  una  prova  scritta  e  una
lezione simulata, nonche' la composizione della relativa commissione,
nella quale sono comunque presenti un membro  designato  dall'Ufficio
scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno  esperto  di
formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.  La  nomina
di personale  scolastico  nella  commissione  di  cui  al  precedente
periodo non deve determinare  oneri  di  sostituzione  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma  10-ter,  dell'articolo
59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i  vincitori  del
concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i  requisiti
di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto  annuale  di  supplenza
con l'ufficio scolastico  regionale  a  cui  afferisce  l'istituzione
scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico
di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio
carico.  Con  il  superamento  della  prova   finale   del   percorso
universitario  e  accademico  di  formazione  iniziale,  i  vincitori
conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter,
e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e  sottoposti
al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo  superamento
determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. 
  4. Al fine di garantire  la  maggiore  copertura  delle  classi  di
concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del
Ministro   dell'istruzione,   di    concerto    con    il    Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  il  30  giugno
2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere
integrati.»; 
    l) sono introdotti gli allegati  A  e  B,  allegati  al  presente
decreto.