Art. 46 
 
Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento
                          degli insegnanti 
 
  1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10: 
      1) alla lettera a), primo periodo,  dopo  le  parole  «risposta
multipla» sono inserite le seguenti «o di una prova strutturata  fino
al 31 dicembre 2024 e con piu' quesiti a risposta aperta a  far  data
dal 1° gennaio 2025» e dopo la  parola  «nonche'»  sono  inserite  le
seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale  e
disciplinare,»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono  aggiunte
le  seguenti  «nella  quale  si  accertano,  oltre  alle   conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e le capacita' e  l'attitudine
all'insegnamento anche attraverso un test specifico»; 
      3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
    «d-bis) formazione della graduatoria  dei  soggetti,  che  devono
ancora conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  specifica  sulla
classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle  lettere
a),  b)  e  c),  in  applicazione  dell'articolo  5,   comma   4,   e
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»; 
    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma
10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu' universita'. E'
altresi' istituita con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  da
emanarsi  entro  il  10  giugno  2022,  una  commissione  di  elevata
qualificazione scientifica e  professionale  che,  anche  sulla  base
delle evidenze desunte dalla prima applicazione della  riforma  delle
procedure di reclutamento di cui al  presente  articolo,  propone  al
Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia
di redazione dei quesiti affinche' questi consentano di accertare  le
concrete   competenze    tecniche    e    metodologiche    necessarie
all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare  dei
candidati. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati»; 
    e) dopo il comma 10-bis, e' inserito il seguente: 
  «10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis,
i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di  cui  al  comma
10, lettera d), sono immessi in  ruolo  con  precedenza  rispetto  ai
vincitori inclusi nella graduatoria  di  cui  al  comma  10,  lettera
d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni
annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»; 
    f) il comma 12 e' abrogato; 
    g) dopo il comma 21, e' aggiunto il seguente: 
  «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui  al
comma 10, lettera d-bis), cessa di avere  efficacia  dal  1°  gennaio
2025.».