Art. 42 
 
Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo  di  compensazione
sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, le parole da «, nonche' le modalita'» fino alla  fine  del  comma
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «.   I   proventi   derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro  il
30 novembre 2022 in modo cumulato  per  il  periodo  da  febbraio  ad
agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisiti   all'erario   fino   a
concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.». 
  2. Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio
dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono  riassegnate
ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  essere  destinate,
prioritariamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui
all'articolo 1. 
  3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresi' alla
finalizzazione  di  eventuali  ulteriori  risorse  eccedenti   quanto
previsto ai commi  precedenti  a  misure  volte  a  fronteggiare  gli
incrementi dei costi di energia elettrica e gas.