Art. 43 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, determinati in 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; b) quanto a 421,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate; d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; e) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42; h) quanto a 57,04 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4; i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i). 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140. 4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, anche in conto residui». 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.