(Trattato-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                 Giurisdizione penale e disciplinare 
 
1.  Le  autorita'  dello  Stato  d'origine  avranno  il  diritto   di
esercitare la giurisdizione  penale  e  disciplinare  conferita  loro
dalla propria legislazione nei confronti  del  personale  militare  e
civile, laddove detto personale civile sia soggetto  alle  leggi  che
regolano in tutto o in parte le forze di polizia a  statuto  militare
dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze. 
 
2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno
il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare
e civile e sui loro familiari, nel caso di reati commessi all'interno
dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato. 
 
3.  Le  autorita'  dello  Stato  d'origine  avranno  il  diritto   di
esercitare  la  giurisdizione  esclusiva  sul  personale  militare  e
civile, laddove detto personale civile sia soggetto  alle  leggi  che
regolano in tutto o in parte le forze di polizia a  statuto  militare
dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze,  nel
caso di reati, inclusi quelli relativi alla sua  sicurezza,  punibili
in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base  alle  leggi
dello Stato ospitante o dello Stato ricevente. 
 
4. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno
il diritto di esercitare la  giurisdizione  esclusiva  sul  personale
militare e civile, nonche' sui loro familiari,  nel  caso  di  reati,
compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili  in  base  alle
proprie leggi ma non in base alle leggi dello Stato d'origine. 
 
5.  Nei  casi  di  giurisdizione  concorrente,  si  applicheranno  le
seguenti norme: 
 
a) le autorita' competenti dello Stato d'origine avranno  il  diritto
di  priorita'  nell'esercizio  della  giurisdizione   sui   personale
militare e civile laddove detto personale civile  sia  soggetto  alle
leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a  statuto
militare dello Stato d'origine, in quanto schierato  insieme  a  tali
forze, nel caso di: 
 
(i) reati commessi esclusivamente contro le proprieta' o la sicurezza
di detto Stato o reati commessi esclusivamente contro la persona o le
proprieta' del personale militare o civile di detto  Stato  o  di  un
familiare; 
 
(ii') reati derivati da qualsiasi atto od  omissione  commesso  nello
svolgimento di attivita' di servizio; 
 
b) nel caso di reati  di  altra  natura,  le  autorita'  dello  Stato
ospitante o dello Stato ricevente avranno  il  diritto  di  priorita'
nell'esercizio della giurisdizione; 
 
c) qualora lo Stato che ha il diritto  di  priorita'  decida  di  non
esercitare  la  giurisdizione,  dovra'  notificarlo  alle   autorita'
dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile. Le  autorita'  dello
Stato  che  ha  il  diritto  di  priorita'  prenderanno   in   debita
considerazione  la  richiesta  di  rinuncia  ad  esercitare  il  loro
diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altro Stato, nei casi in  cui
l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza. 
 
6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i  reati  contro
la sicurezza di uno Stato sono inclusi: 
 
a) il tradimento nei confronti dello Stato; 
 
b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione  di  qualsiasi  legge
relativa ai segreti ufficiali di tale Stato  o  ai  segreti  relativi
alla difesa nazionale di tale Stato. 
 
7. Le disposizioni del  presente  articolo  non  comporteranno  alcun
diritto per le autorita' dello Stato d'origine di esercitare la  loro
giurisdizione sui cittadini  dello  Stato  ospitante  o  dello  Stato
ricevente o sulle persone che vi risiedono  abitualmente,  salvo  nel
caso in cui essi siano membri della forza dello Stato d'origine.