Articolo 26 Assistenza legale reciproca 1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e per la consegna degli stessi all'autorita' chiamata ad esercitare la sua giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra. 2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno tempestivamente alle autorita' militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro di una forza o di un membro civile o di un familiare. 3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia nella disponibilita' dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche' la persona non sara' rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente. 4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali oggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall'autorita' che procede alla consegna. 5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione. 6. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato d'origine relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi del presente articolo.