(Trattato-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                     Assistenza legale reciproca 
 
1. Le Parti si presteranno reciprocamente  assistenza  per  l'arresto
dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari  sul
territorio dello Stato ospitante o dello Stato  ricevente  e  per  la
consegna degli stessi all'autorita' chiamata  ad  esercitare  la  sua
giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra. 
 
2. Le  autorita'  dello  Stato  ospitante  o  dello  Stato  ricevente
notificheranno tempestivamente alle autorita'  militari  dello  Stato
d'origine l'arresto di qualsiasi membro di una forza o di  un  membro
civile o di un familiare. 
 
3. La detenzione di un membro della forza o della  componente  civile
indagato, che sia nella disponibilita' dello Stato  d'origine  e  sul
quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la
propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche'
la persona non sara' rinviata a  giudizio  dallo  Stato  ospitante  o
dallo Stato ricevente. 
 
4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento  di
tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la  raccolta  e
la formazione delle prove, incluso il sequestro e,  quando  previsto,
la consegna di oggetti  collegati  al  reato.  La  consegna  di  tali
oggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro  restituzione  entro
un termine stabilito dall'autorita' che procede alla consegna. 
 
5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in
tutti quei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione. 
 
6. Le  autorita'  dello  Stato  ospitante  o  dello  Stato  ricevente
prenderanno in  debita  considerazione  la  richiesta  di  assistenza
inoltrata   dalle   autorita'   dello   Stato   d'origine    relativa
all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello
Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle  autorita'
dello Stato d'origine, ai sensi del presente articolo.