Articolo 27 Rimpatrio, assenza e allontanamento 1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua forza e non e' rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile. 2. Le autorita' dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni. 3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato d'origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.