(Trattato-art. 27)
                             Articolo 27 
 
                 Rimpatrio, assenza e allontanamento 
 
1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla  sua
forza e non  e'  rimpatriato,  le  autorita'  dello  Stato  d'origine
informeranno immediatamente le  autorita'  dello  Stato  ospitante  o
dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile. 
 
2.  Le  autorita'  dello  Stato  d'origine  informeranno  inoltre  le
autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di  qualsiasi
assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni. 
 
3.  Se  lo  Stato   ospitante   o   lo   Stato   ricevente   richiede
l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio  territorio
o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di  EUROGENDFOR
o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato  d'origine  potranno
accoglierli sul proprio territorio  o  consentirgli  di  lasciare  il
territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.