(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 18)
                               ART. 18 
 
 
                            (Definizioni) 
 
 
  1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese  turistiche  che
esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita'  di  produzione,
organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni  altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi  di
accoglienza che  di  assistenza,  con  o  senza  vendita  diretta  al
pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai
turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206. 
  2. Sono,  altresi',  considerate  agenzie  di  viaggio  le  imprese
esercenti  in  via  principale  l'organizzazione  dell'attivita'   di
trasporto terrestre, marittimo,  aereo,  lacuale  e  fluviale  quando
assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,  gite  ed
escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi  rispetto  a
quelli strettamente necessari al trasporto  ed  altresi'  quelle  che
esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche'  ogni
altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti. 
  3. Sono escluse le mere attivita' di  distribuzione  di  titoli  di
viaggio. 
  4.  Fatta  salva  l'ulteriore  competenza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine  di  uniformare  il
regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio
delle organizzazioni e  delle  associazioni  che  svolgono  attivita'
similare e di evitare l'alterazione del mercato,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  definisce  gli  standard
minimi comuni, nonche' il livello minimo e massimo  da  applicare  ad
eventuali cauzioni. 
  5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni
sociali, anche in lingua straniera, che non traggano  in  inganno  il
consumatore sulla legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
agenzia di viaggio e turismo. 
  6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai
soggetti che non svolgono  l'attivita'  di  cui  al  comma  1,  o  in
qualsiasi  comunicazione  al  pubblico,  delle  parole:  'agenzia  di
viaggio',  'agenzia  di  turismo',  'tour  operator',  'mediatore  di
viaggio  ovvero  di  altre  parole  e  locuzioni,  anche  in   lingua
straniera, idonee ad indurre  confusione  sulla  legittimazione  allo
svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. 
  7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui  al  comma  6  e'
punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  stabilita  dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti. 
  8. I soggetti che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e
6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando  o
integrando  la  ragione  o  denominazione   sociale,   nonche'   ogni
pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo  da  non  ingenerare
equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte. 
  9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo,  di
intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto
ad esse non si applicano  le  relative  disposizioni  ed  i  relativi
obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e
la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che  permettono  di
usufruire di servizi turistici anche disaggregati.  La  qualifica  di
agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a  chi  emette  e
produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.