Art. 35. (Art. 34 T. U. 1926). Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattia di mente, e a quelle che non comprovano la propria identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso di porto d'armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a duemila.