(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
                        (Art. 34 T. U. 1926). 
 
  Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita  l'industria
della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro  delle
operazioni  giornaliere,  nel  quale  devono   essere   indicate   le
generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. 
 
  Tale registro deve essere esibito a richiesta  degli  ufficiali  od
agenti di pubblica sicurezza. 
 
  E' vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette
da malattia di mente, e  a  quelle  che  non  comprovano  la  propria
identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso
di porto d'armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire mille a duemila.