(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
                        (Art. 37 T. U. 1926). 
 
  Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di  qualsiasi
genere  e  in  qualsiasi  quantita'  deve  farne  immediata  denuncia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza  o,  se  questo  manchi,  al
comando dei Reali carabinieri. 
 
  Sono esenti dall'obbligo della denuncia: 
 
  a) i corpi  armati,  le  societa'  di  tiro  a  segno  e  le  altre
istituzioni  autorizzate,  per  gli  oggetti  detenuti   nei   luoghi
espressamente destinati allo scopo; 
 
  b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare  o
antiche; 
 
  c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto  ad
andare armate, limitatamente pero' al numero  ed  alla  specie  delle
armi loro consentite. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di  eseguire,  quando
lo  ritenga  necessario,  verifiche  di  controllo  anche  nei   casi
contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle  misure
cautelari  che  ritenga  indispensabili  per  la  tutela  dell'ordine
pubblico.