(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
                        (Art. 40 T. U. 1926). 
 
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria,  che  abbiano
notizia, anche se per indizio, della esistenza, in  qualsiasi  locale
pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di  armi,  munizioni  o
materie esplodenti,  non  denunziate  o  non  consegnate  o  comunque
abusivamente detenute, procedono  immediatamente  a  perquisizione  e
sequestro.