Art. 43. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui e' autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonche' i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge e' stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini de] territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorita' comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessita' e sempreche' l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella localita' nella quale intende spostare il gregge. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. n. 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilita' di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresi' la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo e' a carico del contravventore. Le modalita' sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti articoli 41 e 42.