(Regolamento di polizia veterinaria- art. 43)
                              Art. 43. 
 
 
  Per il pascolo vagante delle greggi viene  rilasciato  ai  pastori,
dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al  mod.
n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione
precisa del territorio in  cui  e'  autorizzato  il  pascolo,  devono
essere annotati gli esiti degli accertamenti  diagnostici  nonche'  i
trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai  quali  il  gregge  e'
stato sottoposto. 
  Qualsiasi spostamento del gregge entro  i  confini  de]  territorio
comunale deve essere  preventivamente  autorizzato  dalla  competente
autorita'  comunale  che  lo  concede  ove  ne  sia  riconosciuta  la
necessita' e sempreche' l'interessato dimostri che dispone di pascolo
nella localita' nella quale intende spostare il gregge. 
  Per gli spostamenti fuori del comune di residenza  l'interessato  -
valendosi del mod. n. 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno
15 giorni prima della partenza, domanda  al  sindaco  del  comune  di
destinazione che, accertata la disponibilita' di  pascolo,  autorizza
l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi  di
polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del  comune  in
cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere  gli
estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresi' la via da
percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e  la  data
entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. 
  Per  ogni  successivo  spostamento  deve  essere  presentata  nuova
domanda. 
  Nel caso in  cui  il  gregge  sia  stato  spostato  senza  regolare
autorizzazione,  il  prefetto,  indipendentemente  dal   procedimento
penale puo' disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a
mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile
provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo e' a carico
del contravventore. 
  Le modalita' sopra  indicate  regolano  anche  lo  spostamento  del
gregge vagante che  fosse  condotto  in  transumanza  e  pertanto  il
libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti
articoli 41 e 42.