(Allegato A-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
  Quando  si  tratti  di  oggetto  pel  quale  la  legge  non   abbia
espressamente dichiarata la necessita' dell'approvazione, il prefetto
o sotto-prefetto esaminano se  la  deliberazione  e'  regolare  nella
forma, e se non e' contraria alla legge.