Art. 134. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 30 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, ne' siasi apposto il visto, la deliberazione stessa sara' esecutoria. Questo termine sara' di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.