(Allegato A-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
  Scorsi quindici giorni  dalla  data  della  ricevuta  lasciata  dal
prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 30 senza che  siasi
sospesa l'esecuzione della deliberazione, ne' siasi apposto il visto,
la deliberazione stessa sara' esecutoria. Questo termine sara' di  un
mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.