(Allegato A-art. 136)
 
                              Art. 136. 
 
  Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi  e'
luogo di procedere ad annullamento delle  deliberazioni  delle  quali
siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza. 
 
  Se questa dichiarazione non e' fatta nei trenta  giorni  successivi
alla data della ricevuta di  cui  all'art.  130,  l'annullamento  non
potra' piu' essere pronunciato.