Art. 136. Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi e' luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza. Se questa dichiarazione non e' fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potra' piu' essere pronunciato.