Art. 137. Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano: 1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitu' e la contrattazione di prestiti; 2.° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro; 3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.