(Allegato A-art. 137)
 
                              Art. 137. 
 
  Sono sottoposte all'approvazione della deputazione  provinciale  le
deliberazioni dei comuni che riguardano: 
 
    1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito  pubblico,  di
semplici titoli di credito  e  di  azioni  industriali,  non  che  la
costituzione di servitu' e la contrattazione di prestiti; 
 
    2.° L'acquisto di azioni  industriali  e  gl'impieghi  di  danaro
quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche,  o
verso la cassa dei depositi e  prestiti,  od  all'acquisto  di  fondi
pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro; 
 
    3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.