Art. 139. Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano: 1.° L'introduzione dei pedaggi; 2.° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune. Il reclamo dovra' essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria. La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.