(Allegato A-art. 139)
 
                              Art. 139. 
 
  Sono  egualmente  approvate  dalla   deputazione   provinciale   le
deliberazioni dei consigli comunali che riguardano: 
 
    1.° L'introduzione dei pedaggi; 
 
    2.°  Le  deliberazioni  dei  consigli  comunali   che   aumentino
l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme  paghino  il
decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune. 
 
  Il reclamo dovra' essere  presentato  venti  giorni  prima  che  la
deliberazione diventi esecutoria. 
 
  La   deputazione,   sentito   il   consiglio   comunale,   provvede
specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.