(Allegato A-art. 144)
 
                              Art. 144. 
 
  Nessun consiglio comunale potra' intentare  in  giudizio  un'azione
relativa ai diritti sopra i beni stabili, a aderire  ad  una  domanda
relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta  l'autorizzazione
dalla deputazione provinciale nella cui  giurisdizione  e'  posto  il
comune.