(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 63)
                              Art. 63. 

 
  Per l'esercizio del diritto elettorale attivo  nelle  elezioni  dei
Consigli  comunali  della  provincia  di  Bolzano  si  applicano   le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.