(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 65)
                              Art. 65. 

 
  L'ordinamento del personale  dei  comuni  e'  regolato  dai  comuni
stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno  essere
stabiliti da una legge regionale.